27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(38) È necessario istituire una commissione amministrativa composta da un<br />

rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in<br />

particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione<br />

derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere<br />

ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri.<br />

(39) Lo sviluppo e l'impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni<br />

richiedono l'istituzione, sotto l'egida della commissione amministrativa, di una<br />

commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore<br />

dell'elaborazione elettronica dei dati.<br />

(40) L'impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni<br />

richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati o<br />

trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi<br />

si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione<br />

delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera<br />

circolazione di dati di carattere personale.<br />

(41) È necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle<br />

caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione<br />

delle norme di coordinamento.<br />

(42) Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede<br />

l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i<br />

cittadini dell'Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto<br />

dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla<br />

residenza, una deroga speciale mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un<br />

testo riguardante la «DANIMARCA», limitata al diritto a una pensione sociale<br />

esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non<br />

attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata<br />

adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a<br />

norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette<br />

pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni.<br />

(43) Conformemente al principio della parità di trattamento, è considerata<br />

adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza<br />

sociale, una speciale deroga, mediante l'inserimento, nell'allegato XI, di un<br />

testo riguardante la «FINLANDIA», limitata alle pensioni nazionali basate sulla<br />

residenza, il cui obiettivo è di garantire che l'importo della pensione nazionale<br />

non sia inferiore all'importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi<br />

di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in<br />

Finlandia.<br />

(44) È necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento<br />

(<strong>CE</strong>E) n. 1408/71. È tuttavia necessario che il regolamento (<strong>CE</strong>E) n. 1408/71<br />

rimanga in vigore e continui ad avere effetti giuridici ai fini di taluni atti ed<br />

accordi comunitari di cui la Comunità è parte, al fine di garantire la certezza<br />

del diritto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!