Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
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(81) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 55 (82)<br />
Cumulo di prestazioni di natura diversa.<br />
1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede<br />
l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato<br />
membro interessato relativamente a:<br />
a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli<br />
importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il<br />
numero di prestazioni soggette a dette clausole;<br />
tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona<br />
interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del<br />
presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di<br />
applicazione;<br />
b) una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto<br />
della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti<br />
ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i<br />
periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo<br />
52, paragrafo 1, lettera b), punto ii);<br />
c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni prorata, le<br />
istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto<br />
riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le<br />
prestazioni prorata.<br />
2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle<br />
prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga<br />
conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli<br />
altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in<br />
funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui<br />
all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii).<br />
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più<br />
Stati membri prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito<br />
nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa,<br />
dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, oppure di altri<br />
redditi.