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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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se l’ assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest’ ultimo non<br />

chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta<br />

effettivamente percepita.<br />

4. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora<br />

abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni<br />

generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare<br />

contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al<br />

medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i<br />

rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro<br />

Stato membro.<br />

5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma<br />

dell’ articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale<br />

(Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi<br />

contributivi in Germania.<br />

6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre<br />

1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione<br />

tedesca si applica ai fini dell’ accredito dei periodi tedeschi di<br />

sostituzione(Ersatzzeiten).<br />

7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali<br />

che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le<br />

pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che<br />

possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni<br />

straniere nei territori indicati nel paragrafo 1,secondo e terzo comma, della<br />

legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi<br />

nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2<br />

della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).<br />

8. Per il calcolo dell’ importo teorico di cui all’ articolo 52, paragrafo 1, lettera<br />

b), punto i), del presente regolamento,nei regimi pensionistici delle libere<br />

professioni, l’ istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun<br />

annodi assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato<br />

membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di<br />

affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.<br />

ESTONIA<br />

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati<br />

in uno Stato membro diverso dall’ Estonia si considerano basati sull’ importo<br />

medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai<br />

qualivengono sommati. Se, durante l’ anno di riferimento, la persona<br />

interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della<br />

prestazione si considera basato sull’ importo medio degli oneri sociali pagati in<br />

Estonia nel periodo intercorso tra l’ anno di riferimento ed il congedo di<br />

maternità.

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