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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe<br />

dovuto:<br />

a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste<br />

per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma<br />

del diritto nazionale (prestazione autonoma);<br />

b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo<br />

(prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:<br />

i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui<br />

l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza<br />

maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la<br />

legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa<br />

legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale<br />

importo è considerato come l'importo teorico;<br />

ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della<br />

prestazione prorata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei<br />

periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che<br />

essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si<br />

avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.<br />

2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione<br />

competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione,<br />

sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei<br />

limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.<br />

3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno<br />

Stato membro l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere<br />

a) e b).<br />

4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro<br />

risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione<br />

calcolata pro rata,calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l’ istituzione<br />

competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:<br />

i) tali situazioni siano definite nell’ allegato VIII, parte 1;<br />

ii) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di<br />

cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui<br />

all’ articolo 55,paragrafo 2; e<br />

iii) l’ articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la<br />

legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche (78) .<br />

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si<br />

applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non<br />

sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati

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