Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Persone assicurate e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro<br />
familiari<br />
Articolo 17 (37)<br />
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.<br />
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro<br />
diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di<br />
residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione<br />
competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni<br />
della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale<br />
legislazione.<br />
(37) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 18 (38)<br />
Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un<br />
altro Stato membro - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri.<br />
1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i<br />
suoi familiari di cui all'articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in<br />
natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in<br />
natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le<br />
disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati<br />
risiedessero in tale Stato membro.<br />
2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura<br />
durante la dimora nello Stato membro competente.<br />
Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’ allegato III, i<br />
familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del<br />
lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro<br />
competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’ articolo 19,paragrafo<br />
1 (39) .<br />
(38) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
(39) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009,<br />
con decorrenza indicata al suo articolo 2.