27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Persone assicurate e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro<br />

familiari<br />

Articolo 17 (37)<br />

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.<br />

La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro<br />

diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di<br />

residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione<br />

competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni<br />

della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale<br />

legislazione.<br />

(37) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 18 (38)<br />

Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un<br />

altro Stato membro - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri.<br />

1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i<br />

suoi familiari di cui all'articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in<br />

natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in<br />

natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le<br />

disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati<br />

risiedessero in tale Stato membro.<br />

2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura<br />

durante la dimora nello Stato membro competente.<br />

Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’ allegato III, i<br />

familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del<br />

lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro<br />

competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’ articolo 19,paragrafo<br />

1 (39) .<br />

(38) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

(39) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009,<br />

con decorrenza indicata al suo articolo 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!