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bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri

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che tali attività abbiano costituito le uniche espletate dall’ente);<br />

2. l’onere della prova dei presupposti di applicazione di un’agevolazione<br />

fiscale spetta al soggetto che ne invoca l’esistenza.<br />

Le Sezioni Unite affermano inoltre che:<br />

• qualunque influenza, anche indiretta, sulla gestione dell’impresa<br />

bancaria (o di altre partecipate) comporta la qualificazione<br />

dell’ente come impresa ai fini del diritto comunitario<br />

e particolare rilevanza assume l’eventuale esistenza<br />

di accordi parasociali e patti di sindacato;<br />

• il possesso di partecipazioni di controllo di un’impresa bancaria<br />

può essere considerato come esercizio d’impresa;<br />

• il collegamento genetico e funzionale con la conferitaria costituiva<br />

il primario fine istituzionale delle fondazioni di origine<br />

bancaria;<br />

• lo scopo di lucro non è la caratteristica essenziale del concetto<br />

d’impresa;<br />

• il nuovo art. 2497-sexies C.C. pone a carico del soggetto detentore<br />

del capitale di controllo una presunzione di esercizio<br />

di attività di direzione nei confronti della società partecipata<br />

consacrando un principio (quello della “holding individuale”)<br />

elaborato dalla giurisprudenza della Suprema<br />

Corte;<br />

• la natura di impresa può essere attribuita sia <strong>per</strong> un’attività<br />

di controllo o di ingerenza sia <strong>per</strong> un’attività economica<br />

svolta sul mercato, sia pure esercitata senza scopo di lucro;<br />

• <strong>per</strong> la giurisprudenza comunitaria è impresa qualsiasi entità<br />

che esercita un’attività economica (la forma giuridica non<br />

rileva) ed è attività economica qualsiasi attività che consista<br />

nell’offrire beni o servizi su un mercato.<br />

In altre parole l’accertamento dell’attività effettivamente esercitata<br />

diventa l’aspetto più rilevante (anche se non esclusivo)<br />

del problema e l’onere della prova dei presupposti di applicazione<br />

dell’agevolazione fiscale spetta al soggetto che ne invoca<br />

l’esistenza.<br />

Successivamente alla sentenza a Sezione Unite n. 27619 del<br />

29 <strong>dicembre</strong> 2006 la Suprema Corte si è pronunciata in modo<br />

discutibile e contraddittorio su un gran numero di contenziosi<br />

pendenti: prima, decidendo nel merito in a<strong>per</strong>to contrasto con<br />

quanto indicato dalle SS.UU., rigettando le istanze delle fondazioni<br />

e decretando la conclusione dei procedimenti; poi, con<br />

maggiore adesione a quanto affermato dalle SS.UU. (<strong>per</strong> tutte<br />

la sentenza n. 20395 del 28 settembre 2007), rinviando al giudice<br />

di merito il riesame di ogni singolo procedimento; quindi,<br />

nei procedimenti in cui è direttamente coinvolta la Fondazione,<br />

rimettendo gli atti al Primo Presidente della Corte di<br />

Cassazione <strong>per</strong> l’eventuale nuova assegnazione alle Sezioni<br />

Unite civili affinché si formi un indirizzo giurisprudenziale<br />

certo e costante.<br />

La Fondazione, anche considerando l’orientamento giurisprudenziale<br />

che si consoliderà in materia, potrà valutare l’opportunità<br />

di instaurare, nei termini di legge, appositi contenziosi<br />

<strong>per</strong> vedersi riconoscere l’applicabilità dell’agevolazione<br />

fiscale prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione<br />

al 50% dell’aliquota di imposta pro tempore vigente) anche<br />

agli esercizi (dall’anno 2004 in poi) interessati dall’abrogazione<br />

del secondo comma dell’articolo 12 del D.lgs 153/1999, il quale<br />

estendeva esplicitamente tale agevolazione alle fondazioni di<br />

origine bancaria.<br />

Nell’esercizio 1997/1998, nell’ambito delle finalità istituzionali,<br />

la Fondazione ha stipulato con Finpiemonte S.p.A. un contratto<br />

di associazione in partecipazione <strong>per</strong> la realizzazione di Poli integrati<br />

di sviluppo sul territorio della Provincia di Torino apportando<br />

risorse <strong>per</strong> euro 2.582.284. Nell’esercizio 1° luglio<br />

2000 – <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2000, Finpiemonte S.p.A. ha distribuito<br />

euro 172.985 qualificando tale versamento come distribuzione<br />

di utili. L’accredito ha determinato il pagamento di un’imposta<br />

IRPEG di euro 32.002. Nel corso dell’anno 2005 Finpiemonte<br />

S.p.A. ha segnalato che tale somma si configurava non come distribuzione<br />

di utili ma come restituzione di quota parte del capitale<br />

apportato. Al fine di recu<strong>per</strong>are l’imposta indebitamente<br />

versata nell’esercizio 1° luglio 2000 – <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2000, la Fondazione<br />

ha presentato apposita istanza di rimborso.<br />

Decorsi i novanta giorni previsti <strong>per</strong> la formazione del silenzio/rifiuto,<br />

in data 25 ottobre 2005, è stato instaurato il contenzioso<br />

presentando ricorso avanti la Commissione Tributaria<br />

Provinciale di Torino.<br />

In data 29 marzo 2006 ed in data 7 febbraio 2007 si sono tenute<br />

le udienze <strong>per</strong> la discussione del ricorso.<br />

La sentenza favorevole, con compensazione delle spese, è stata<br />

depositata il 12 marzo 2007.<br />

L’Amministrazione finanziaria ha tempo <strong>per</strong> presentare ricorso<br />

entro il 27 aprile 2008.<br />

Con riferimento a quanto stabilito al punto 26 del “Disciplinare<br />

Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” allegato<br />

sub B) al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si<br />

riferisce che la Fondazione, nei termini di legge, ha provveduto<br />

all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla<br />

Sicurezza (DPS) adottato, sempre aderendo alle linee guida<br />

fornite dal Garante <strong>per</strong> la protezione dei dati <strong>per</strong>sonali l’11<br />

giugno 2004 con l’emanazione della “Guida o<strong>per</strong>ativa <strong>per</strong> redigere<br />

il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)”.<br />

La Fondazione, inoltre, si è attivata al fine di porre in essere tutte<br />

le azioni utili e necessarie <strong>per</strong> <strong>per</strong>venire all’applicazione del D.lgs<br />

2<strong>31</strong>/2001, nella prospettiva di dotarsi di un Modello di Organizzazione<br />

e Controllo idoneo ai sensi del succitato decreto.<br />

In particolare, il 22 ottobre 2007 è stato approvato il Codice<br />

Etico, successivamente illustrato a tutti i destinatari.<br />

Da ultimo si informa che nel mese di <strong>gennaio</strong> 2008 Acesa Italia<br />

Srl ha comunicato l’intenzione di uscire dalla compagine<br />

sociale di Schemaventotto S.p.A., società veicolo <strong>per</strong> il controllo<br />

di Atlantia S.p.A.<br />

Ciò ha determinato l’attivazione, anche <strong>per</strong> gli altri soci (Fondazione<br />

CRT compresa), delle procedure di way out previste<br />

dal Patto Parasociale stipulato in data 28 giugno 2007.<br />

La Fondazione ha quindi deliberato di comunicare ai soci di<br />

Schemaventotto l’intento di avvalersi della procedura dedicata<br />

di way out.<br />

Alla data di predisposizione del presente documento di <strong>bilancio</strong>,<br />

sono in fase di definizione le modalità tecniche di uscita<br />

dalla compagine societaria.<br />

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