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bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri

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In via generale, la Fondazione fruisce delle deduzioni dal reddito<br />

riconosciute dal combinato disposto degli articoli 146 e<br />

10 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi),<br />

dall’articolo 14 del D.L. 35/2005 e dall’articolo 1, commi da<br />

353 a 355, della Legge 266/05 e delle detrazioni d’imposta riconosciute<br />

dal combinato disposto degli articoli 147 e 15 del<br />

D.P.R. 917/86.<br />

In particolare <strong>per</strong> la Fondazione assumono importanza le deduzioni<br />

indicate alla lettera g) dell’articolo 10 del TUIR (erogazioni<br />

effettuate alle Organizzazioni Non Governative), le<br />

deduzioni attribuite dalla Legge 266/05 (erogazioni finalizzate<br />

al finanziamento della ricerca) e le detrazioni indicate alle<br />

lettere h), i), i-bis), i-quater) e i-octies) dell’articolo 15 del<br />

TUIR (rispettivamente erogazioni destinate alla manutenzione<br />

di beni di rilevante valore artistico e alla realizzazione di manifestazioni<br />

di rilevante interesse scientifico-culturale su tali<br />

beni, erogazioni destinate al settore dello spettacolo, erogazioni<br />

a favore delle ONLUS, erogazioni a favore delle associazioni<br />

di promozione sociale ed erogazioni a favore di istituti<br />

scolastici <strong>per</strong> innovazione tecnologica, edilizia scolastica<br />

ed ampliamento dell’offerta formativa).<br />

– Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP<br />

La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività<br />

produttive disciplinata dal D.lgs 15 <strong>dicembre</strong> 1997 n. 446.<br />

Alla Fondazione, <strong>per</strong>sona giuridica di diritto privato, si applica<br />

il regime previsto <strong>per</strong> gli enti non commerciali privati,<br />

che prevede un’aliquota d’imposta del 4,25%.<br />

La base imponibile dell’imposta regionale dovuta dagli enti<br />

non commerciali che esercitano soltanto attività istituzionali<br />

è determinata secondo il cosiddetto sistema “retributivo” ed<br />

è costituita dalle seguenti voci:<br />

a) retribuzioni spettanti al <strong>per</strong>sonale dipendente;<br />

b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo<br />

47 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ivi compresi<br />

quelli relativi a collaborazioni a progetto e atipiche;<br />

c) compensi erogati <strong>per</strong> attività di lavoro autonomo non esercitata<br />

abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lettera l),<br />

del citato Testo Unico.<br />

REVISIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE<br />

Il <strong>bilancio</strong> viene sottoposto a revisione contabile <strong>per</strong> previsione<br />

statutaria.<br />

Il Consiglio di Amministrazione, in data 7 maggio 2007, ha<br />

attribuito l’incarico di revisione <strong>per</strong> il triennio 2007-2009 alla<br />

società Deloitte & Touche S.p.A.<br />

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, in data 2 maggio 2005,<br />

ha confermato l’attribuzione al Collegio Sindacale dei compiti<br />

di controllo contabile previsti dall’articolo 2409 ter del<br />

Codice Civile.<br />

PRINCIPI CONTABILI<br />

Il <strong>bilancio</strong> al <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2007 è stato redatto, vista la mancata<br />

emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 5, del<br />

D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità<br />

di Vigilanza con il decreto 20 marzo 2008 del Direttore Generale<br />

del Dipartimento del Tesoro, secondo gli schemi ed in<br />

conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile<br />

2001, opportunamente modificato dalle indicazioni fornite dal<br />

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e tenendo conto, ove<br />

applicabili, delle raccomandazioni formulate dalla Commissione<br />

<strong>per</strong> la statuizione dei principi contabili e dai Consigli dei<br />

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.<br />

Gli schemi di <strong>bilancio</strong> e la nota integrativa, ai sensi del quinto<br />

comma dell’articolo 2423 C.C., sono redatti in unità di euro.<br />

Il passaggio dai valori contabili, espressi in centesimi di euro,<br />

ai valori di <strong>bilancio</strong>, espressi in unità di euro, giustifica eventuali<br />

lievi squadrature all’interno dei singoli subtotali che tuttavia<br />

rivestono rilevanza puramente extracontabile dal momento<br />

che la quadratura dei conti è comunque garantita dal<br />

<strong>bilancio</strong> contabile espresso in centesimi di euro.<br />

Le attività e le passività in valuta sono valorizzate ai tassi di<br />

cambio a pronti correnti di fine <strong>per</strong>iodo. I costi ed i ricavi in<br />

valuta sono rilevati al cambio vigente al momento dell'effettuazione<br />

delle o<strong>per</strong>azioni.<br />

I contratti derivati sono valutati al presumibile valore di realizzo<br />

alla data di chiusura dell’esercizio.<br />

Per maggiore chiarezza, l'illustrazione dei criteri segue l'ordine<br />

espositivo dei prospetti di <strong>bilancio</strong>.<br />

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO<br />

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI<br />

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al<br />

costo di acquisto o di conferimento, comprensivo degli oneri<br />

accessori sostenuti e delle spese incrementative, al netto delle<br />

quote di ammortamento.<br />

Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui<br />

utilizzazione è limitata nel tempo è ammortizzato in ogni esercizio<br />

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.<br />

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un <strong>per</strong>iodo<br />

massimo di 5 anni.<br />

I beni di modesto valore unitario sono iscritti integralmente<br />

nei costi dell’esercizio.<br />

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti<br />

una <strong>per</strong>dita durevole di valore, le immobilizzazioni sono<br />

svalutate, con successivo ripristino del valore originario, qualora<br />

vengano meno i presupposti della svalutazione effettuata.<br />

La categoria degli oggetti e degli arredi artistici non è oggetto<br />

di ammortamento in conformità alla prassi contabile<br />

vigente.<br />

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE<br />

Le immobilizzazioni finanziarie sono riconducibili alle seguenti<br />

categorie:<br />

Partecipazioni<br />

Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate<br />

al costo di acquisto.<br />

Il costo è svalutato in presenza di <strong>per</strong>dite di valore considerate<br />

durevoli determinabili tenendo conto, tra l'altro, delle diminuzioni<br />

patrimoniali e, <strong>per</strong> le società quotate, dell'andamento<br />

delle quotazioni di mercato.<br />

Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato negli<br />

esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della<br />

svalutazione.<br />

Titoli<br />

I titoli immobilizzati, ovvero detenuti a scopo di stabile investimento,<br />

sono iscritti al costo di acquisto rettificato della<br />

quota di competenza dello scarto di emissione e di negoziazione<br />

e sono oggetto di svalutazione solo in caso di deterioramento<br />

duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente.<br />

Il valore svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi<br />

qualora siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata.<br />

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