bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri
bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri
bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO<br />
Note esplicative al <strong>bilancio</strong> d’esercizio<br />
ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA<br />
Il <strong>bilancio</strong> al <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2007 è stato redatto, vista la mancata<br />
emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma<br />
5, del D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità<br />
di Vigilanza con il decreto 20 marzo 2008 del Direttore<br />
Generale del Dipartimento del Tesoro, secondo gli<br />
schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo<br />
del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni<br />
successivamente fornite dal Ministero dell’Economia<br />
e delle Finanze, e tenendo conto, ove applicabili, delle<br />
raccomandazioni formulate dalla Commissione <strong>per</strong> la statuizione<br />
dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti<br />
e dei Ragionieri.<br />
In Nota Integrativa sono fornite, oltre alle informazioni previste<br />
dalla normativa vigente, tutte le indicazioni complementari<br />
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera<br />
e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed<br />
economica della Fondazione corrispondente alle risultanze<br />
documentali, ai libri e alle scritture contabili.<br />
ASPETTI DI NATURA FISCALE<br />
Allo scopo di agevolare l’esame del <strong>bilancio</strong>, sono stati di seguito<br />
sintetizzati i più importanti principi fiscali ai quali la<br />
Fondazione deve attenersi.<br />
Gli aspetti di natura fiscale di seguito illustrati sono quelli vigenti<br />
<strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di imposta 1° <strong>gennaio</strong> – <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2007.<br />
I riferimenti normativi al Testo Unico delle Imposte sui Redditi<br />
sono quindi riferiti al testo in vigore alla data del <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong><br />
2007.<br />
Imposte indirette<br />
– Imposta sul valore aggiunto - IVA<br />
La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul<br />
valore aggiunto in quanto dedita esclusivamente ad attività<br />
“non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparata a tutti<br />
gli effetti ad un consumatore finale. Tale circostanza, se da un<br />
lato esclude la necessità di possedere una partita IVA e l’obbligo<br />
di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non<br />
consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati<br />
o delle prestazioni ricevute. In tali casi, <strong>per</strong>tanto, l’imposta<br />
diventa una componente del costo sostenuto.<br />
Imposte dirette<br />
– Imposta sul reddito delle società - IRES<br />
L’articolo 3 comma 1 lettera a) della Legge 7 aprile 2003<br />
n. 80 – legge delega <strong>per</strong> la riforma del sistema tributario italiano<br />
- ha previsto l’inclusione degli enti non commerciali tra<br />
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito IRE ma il solo decreto<br />
attuativo ad oggi emanato – il D.lgs 12 <strong>dicembre</strong> 2003<br />
n. 344 – provvede primariamente alla riforma dell’imposizione<br />
del reddito delle società includendo, fra i soggetti passivi<br />
dell’imposta IRES, anche gli enti non commerciali.<br />
La motivazione dell’assimilazione degli enti non commerciali<br />
ai soggetti passivi IRES deve essere ricercata nella necessità<br />
di evitare la maggiore pressione fiscale che si sarebbe determinata<br />
con l’applicazione del regime impositivo attualmente<br />
previsto <strong>per</strong> le <strong>per</strong>sone fisiche.<br />
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la novità che<br />
caratterizza il primo modulo di riforma risiede nell’abolizione<br />
del credito di imposta sui dividendi e nell’esenzione di parte<br />
degli utili <strong>per</strong>cepiti che, a norma dell’articolo 4 comma 1 lettera<br />
q) del D.lgs 344/03 e fino a quando non verrà attuata l’inclusione<br />
tra i soggetti passivi IRE, sono resi imponibili nella<br />
misura del 5%.<br />
Si rileva, <strong>per</strong>altro, che la delega prevista dal citato articolo 3<br />
della Legge 80/2003 è decaduta senza che il Governo abbia<br />
portato a compimento la riforma del sistema tributario.<br />
Nell’anno 2004 il legislatore (con il Decreto Legge 12 luglio<br />
2004 n. 168 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio<br />
2004 n. 191) è intervenuto sul D.lgs 153/1999 abrogando,<br />
con decorrenza dall’esercizio 2004, il secondo comma dell’articolo<br />
12 del D.lgs 153/1999 riguardante l’estensione esplicita<br />
alle fondazioni di origine bancaria dell’agevolazione fiscale<br />
prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50%<br />
dell’aliquota di imposta pro tempore vigente) assoggettando<br />
così il reddito imponibile IRES all’aliquota piena del 33%.<br />
Si potrebbe <strong>per</strong>altro ipotizzare che tale abrogazione determini<br />
un ritorno alla situazione preesistente all’emanazione del<br />
D.lgs 153/1999 con la conseguente possibilità di instaurare<br />
appositi contenziosi con l’Amministrazione tributaria <strong>per</strong> gli<br />
esercizi (dall’anno 2004 in poi) interessati dall’abrogazione.<br />
Fatto salvo quanto sopra evidenziato, il regime fiscale degli<br />
enti non commerciali residenti trae principalmente la sua disciplina<br />
dal Titolo II, capo terzo, del nuovo Testo Unico delle<br />
Imposte sui Redditi (artt. 143 - 150).<br />
Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente<br />
non commerciale della Fondazione riconduce ad una<br />
fiscalità più simile a quella delle <strong>per</strong>sone fisiche che a quella<br />
delle società.<br />
Il reddito imponibile complessivo, <strong>per</strong>tanto, non è determinato<br />
in funzione del risultato di <strong>bilancio</strong>, ma è formato dalla<br />
somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti<br />
e di quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o<br />
ad imposta sostitutiva e, di conseguenza, la maggior parte dei<br />
costi iscritti in <strong>bilancio</strong> non assume rilievo fiscale.<br />
53