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bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre ... - Acri

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO<br />

Note esplicative al <strong>bilancio</strong> d’esercizio<br />

ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA<br />

Il <strong>bilancio</strong> al <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2007 è stato redatto, vista la mancata<br />

emanazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma<br />

5, del D.lgs 153/99 e stante le ultime indicazioni ricevute dall’Autorità<br />

di Vigilanza con il decreto 20 marzo 2008 del Direttore<br />

Generale del Dipartimento del Tesoro, secondo gli<br />

schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo<br />

del 19 aprile 2001, opportunamente modificato dalle indicazioni<br />

successivamente fornite dal Ministero dell’Economia<br />

e delle Finanze, e tenendo conto, ove applicabili, delle<br />

raccomandazioni formulate dalla Commissione <strong>per</strong> la statuizione<br />

dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti<br />

e dei Ragionieri.<br />

In Nota Integrativa sono fornite, oltre alle informazioni previste<br />

dalla normativa vigente, tutte le indicazioni complementari<br />

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera<br />

e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed<br />

economica della Fondazione corrispondente alle risultanze<br />

documentali, ai libri e alle scritture contabili.<br />

ASPETTI DI NATURA FISCALE<br />

Allo scopo di agevolare l’esame del <strong>bilancio</strong>, sono stati di seguito<br />

sintetizzati i più importanti principi fiscali ai quali la<br />

Fondazione deve attenersi.<br />

Gli aspetti di natura fiscale di seguito illustrati sono quelli vigenti<br />

<strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di imposta 1° <strong>gennaio</strong> – <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2007.<br />

I riferimenti normativi al Testo Unico delle Imposte sui Redditi<br />

sono quindi riferiti al testo in vigore alla data del <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong><br />

2007.<br />

Imposte indirette<br />

– Imposta sul valore aggiunto - IVA<br />

La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul<br />

valore aggiunto in quanto dedita esclusivamente ad attività<br />

“non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparata a tutti<br />

gli effetti ad un consumatore finale. Tale circostanza, se da un<br />

lato esclude la necessità di possedere una partita IVA e l’obbligo<br />

di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non<br />

consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati<br />

o delle prestazioni ricevute. In tali casi, <strong>per</strong>tanto, l’imposta<br />

diventa una componente del costo sostenuto.<br />

Imposte dirette<br />

– Imposta sul reddito delle società - IRES<br />

L’articolo 3 comma 1 lettera a) della Legge 7 aprile 2003<br />

n. 80 – legge delega <strong>per</strong> la riforma del sistema tributario italiano<br />

- ha previsto l’inclusione degli enti non commerciali tra<br />

i soggetti passivi dell’imposta sul reddito IRE ma il solo decreto<br />

attuativo ad oggi emanato – il D.lgs 12 <strong>dicembre</strong> 2003<br />

n. 344 – provvede primariamente alla riforma dell’imposizione<br />

del reddito delle società includendo, fra i soggetti passivi<br />

dell’imposta IRES, anche gli enti non commerciali.<br />

La motivazione dell’assimilazione degli enti non commerciali<br />

ai soggetti passivi IRES deve essere ricercata nella necessità<br />

di evitare la maggiore pressione fiscale che si sarebbe determinata<br />

con l’applicazione del regime impositivo attualmente<br />

previsto <strong>per</strong> le <strong>per</strong>sone fisiche.<br />

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la novità che<br />

caratterizza il primo modulo di riforma risiede nell’abolizione<br />

del credito di imposta sui dividendi e nell’esenzione di parte<br />

degli utili <strong>per</strong>cepiti che, a norma dell’articolo 4 comma 1 lettera<br />

q) del D.lgs 344/03 e fino a quando non verrà attuata l’inclusione<br />

tra i soggetti passivi IRE, sono resi imponibili nella<br />

misura del 5%.<br />

Si rileva, <strong>per</strong>altro, che la delega prevista dal citato articolo 3<br />

della Legge 80/2003 è decaduta senza che il Governo abbia<br />

portato a compimento la riforma del sistema tributario.<br />

Nell’anno 2004 il legislatore (con il Decreto Legge 12 luglio<br />

2004 n. 168 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio<br />

2004 n. 191) è intervenuto sul D.lgs 153/1999 abrogando,<br />

con decorrenza dall’esercizio 2004, il secondo comma dell’articolo<br />

12 del D.lgs 153/1999 riguardante l’estensione esplicita<br />

alle fondazioni di origine bancaria dell’agevolazione fiscale<br />

prevista dall’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 (riduzione al 50%<br />

dell’aliquota di imposta pro tempore vigente) assoggettando<br />

così il reddito imponibile IRES all’aliquota piena del 33%.<br />

Si potrebbe <strong>per</strong>altro ipotizzare che tale abrogazione determini<br />

un ritorno alla situazione preesistente all’emanazione del<br />

D.lgs 153/1999 con la conseguente possibilità di instaurare<br />

appositi contenziosi con l’Amministrazione tributaria <strong>per</strong> gli<br />

esercizi (dall’anno 2004 in poi) interessati dall’abrogazione.<br />

Fatto salvo quanto sopra evidenziato, il regime fiscale degli<br />

enti non commerciali residenti trae principalmente la sua disciplina<br />

dal Titolo II, capo terzo, del nuovo Testo Unico delle<br />

Imposte sui Redditi (artt. 143 - 150).<br />

Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente<br />

non commerciale della Fondazione riconduce ad una<br />

fiscalità più simile a quella delle <strong>per</strong>sone fisiche che a quella<br />

delle società.<br />

Il reddito imponibile complessivo, <strong>per</strong>tanto, non è determinato<br />

in funzione del risultato di <strong>bilancio</strong>, ma è formato dalla<br />

somma delle categorie di reddito, ad esclusione di quelle esenti<br />

e di quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o<br />

ad imposta sostitutiva e, di conseguenza, la maggior parte dei<br />

costi iscritti in <strong>bilancio</strong> non assume rilievo fiscale.<br />

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