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Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

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“MODIFICHE E INTEGRAZIONIDELLA DISCIPLINA DEI REQUISITIPER L’AMMISSIONE ALL’ESAMEDI STATO E DELLE RELATIVEPROVE PER L’ESERCIZIODI TALUNE PROFESSIONI,NONCHÉ DELLA DISCIPLINADEI RELATIVI ORDINAMENTI”IL DECRETO 328/01CHE HA MODIFICATOLA DISCIPLINADELL’ESAME DI STATOtemi di politica professionaleIl Presidente<strong>del</strong>la RepubblicaVisto l'articolo 87, quinto comma<strong>del</strong>la Costituzione;Visto l'articolo 1, comma 18, <strong>del</strong>lalegge 14 gennaio 1999, n. 4, modificatodall’articolo 6, comma 4, <strong>del</strong>la legge19 ottobre 1999 n. 370;Visto l'articolo 17, comma 2, <strong>del</strong>lalegge 23 agosto 1988, n. 400;Sentiti gli ordini e collegi professionaliinteressati;Visto il parere <strong>del</strong> Consiglio universitarionazionale, espresso nell'adunanza<strong>del</strong> 22 marzo <strong>2001</strong>;Visto il parere <strong>del</strong> Consiglio nazionalestudenti universitari, espresso nell'adunanza<strong>del</strong> 6 marzo <strong>2001</strong> ;Vista la preliminare <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione <strong>del</strong> 4 aprile <strong>2001</strong>;Udito il parere <strong>del</strong> Consiglio di Stato,espresso dalla sezione consultiva pergli atti normativi nell'adunanza <strong>del</strong> 21maggio <strong>2001</strong>;Vista la <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consigliodei Ministri, adottata nella riunione <strong>del</strong>24 maggio <strong>2001</strong>;Sulla proposta <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>Consiglio dei Ministri ad interim Ministro<strong>del</strong>l'Università e <strong>del</strong>la RicercaScientifica e Tecnologica, di concertocon il Ministro <strong>del</strong>la Giustizia;Emanail seguente regolamento:TITOLO PRIMONorme generaliArt. lAmbito di applicazione1. Il presente regolamento modificae integra la disciplina <strong>del</strong>l'ordinamento,dei connessi albi, ordini o collegi,nonché dei requisiti per l'ammissioneall'esame di Stato e <strong>del</strong>le relative prove,<strong>del</strong>le professioni di: dottore agronomoe dottore forestale, agrotecnico,architetto, assistente sociale, attuario,biologo, chimico, geologo, geometra,ingegnere, perito agrario, perito industriale,psicologo.2. Le norme contenute nel presenteregolamento non modificano l'ambitostabilito dalla normativa vigente in ordinealle attività attribuite o riservate,in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.Art. 2.Istituzione di sezioninegli albi professionali1. Le sezioni negli albi professionaliindividuano ambiti professionali diversiin relazione al diverso grado di capacitàe competenza acquisita medianteil percorso formativo.2. Ove previsto dalle disposizioni dicui al titolo II, negli albi professionalivengono istituite, in corrispondenza aldiverso livello <strong>del</strong> titolo di accesso, leseguenti due sezioni:a) sezione A, cui si accede, previo esamedi Stato, con il titolo di laureaspecialistica.b) sezione B, cui si accede, previo esamedi Stato, con il titolo di laurea.3. L'iscritto alla sezione B, in possesso<strong>del</strong> necessario titolo di studiopuò essere iscritto nella sezione A <strong>del</strong>medesimo albo professionale, previosuperamento <strong>del</strong> relativo esame diStato.Art. 3Istituzione di settorinegli albi professionali1. I settori istituiti nelle sezioni <strong>degli</strong>albi professionali corrispondono acircoscritte e individuate attività professionali.2. Ove previsto dalle disposizioni dicui al titolo II, nelle sezioni <strong>degli</strong> albiprofessionali vengono istituiti distintisettori in relazione allo specifico percorsoformativo.3. Il professionista iscritto in un settorenon può, esercitare le competenzedi natura riservata attribuite agliiscritti ad uno o più altri settori <strong>del</strong>lastessa sezione, ferma restando la possibilitàdi iscrizione a più settori <strong>del</strong>lastessa sezione, previo superamento <strong>del</strong>relativo esame di Stato.4. Gli iscritti in un settore che, inpossesso <strong>del</strong> necessario titolo di studio,richiedano di essere iscritti in undiverso settore <strong>del</strong>la stessa sezione,devono conseguire la relativa abilitazionea seguito <strong>del</strong> superamento di appositoesame di Stato limitato alle provee alle materie caratterizzanti il settorecui intendono accedere.5. Formano oggetto <strong>del</strong>l'attività professionale<strong>degli</strong> iscritti ad un settore<strong>del</strong>la sezione A, oltre a quelle ad essispecificamente attribuite, anche quelleattribuite agli iscritti <strong>del</strong> corrispondentesettore <strong>del</strong>la sezione B.Art. 4Norme organizzative generali1. Salve le disposizioni speciali previstenel presente regolamento, il numerodei componenti <strong>degli</strong> organi collegiali,a livello locale o nazionale, <strong>degli</strong>ordini o collegi relativi alle professionidi cui all'articolo l, comma l, qualoravengano istituite le due sezioni dicui all'articolo 2, è ripartito in proporzioneal numero <strong>degli</strong> iscritti a ciascunasezione. Tale numero viene determinatoassicurando comunque la presenzadi ciascuna <strong>del</strong>le componenticon una percentuale non inferiore alcinquanta per cento alla componentecorrispondente alla sezione A.L’elettorato passivo per l’elezione <strong>del</strong>Presidente spetta agli iscritti <strong>del</strong>la sezioneA.2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinarei relativi provvedimenti vengonoadottati esclusivamente dai componentiappartenenti alla sezione cuiappartiene il professionista assoggettatoal procedimento.23

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