10.07.2015 Views

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNA MATERIA FISCALEANCORANON SUFFICIENTEMENTECHIARA E REGOLAMENTATAtutela <strong>del</strong>la professioneVERSAMENTI IRAPL’ORDINE SOSTIENERICORSI PILOTAIL CONSIGLIO <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> regionalenella riunione <strong>del</strong> 17 gennaio scorsoha <strong>del</strong>iberato di sostenere un’azionevolta a favorire il rimborso <strong>del</strong>l’IRAPpagata dai libero professionisti.Vista la sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionalen° 156 <strong>del</strong> 21-5-<strong>2001</strong> la qualestabilisce che “sono esenti dal tributole attività professionali svolte senzauna specifica organizzazione”, consideratoche alcuni professionisti (dottoricommercialisti) nel corso <strong>del</strong>l’anno<strong>2001</strong> hanno ottenuto il rimborsoIrap versato negli anni passati, non essendola materia sufficientemente chiarae regolamentata;- considerato che il rimborso è valutatodi volta in volta in base al casoconcreto dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate <strong>del</strong>Ministero <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanzee, in seconda istanza, dalle CommissioniTributarie;- ritenendo che l’<strong>Ordine</strong> debba fareil possibile per favorire una chiarezzasulla tematica e facilitare la strada aiprofessionisti che vogliano perseguirla;- rilevata l’opportunità che anche inriferimento al nostro sistema professionalesi possa produrre una giurisprudenzafavorevole;- ritenuto che gran parte <strong>del</strong>le prestazioniprofessionali svolte da psicologieffettivamente non può esercitarsiin loro assenza e che non sono caratterizzatedalla presenza di una organizzazioneche possa dirsi tale,il Consiglio <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> ha deciso disostenere logisticamente e finanziaramenteil ricorso di quattro professionistiindividuati in diverse aree professionaliche abbiano già presentatoautonomamente una richiesta di rimborsoall’agenzia per le Entrate.Invitiamo coloro che si trovano inquesta condizione e che sono interessatialla proposta, di inviare una e-maila consiglio.psylazio@agora.itI colleghi verranno scelti sia in basealla tempestività <strong>del</strong>la loro rispostaelettronica, sia in base alla loro situazionesoggettiva, a giudizio dei legali<strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> (si sceglieranno i casi chepiù facilmente potranno determinareun orientamento favorevole <strong>del</strong> ricorso).■DELIBERA n. 37 <strong>del</strong> 17 gennaio 2002INIZIATIVE DELL’ORDINE INERENTIAL RIMBORSO IRAP DEI PROFESSIONISTIIl Consiglio- Considerato che le attività svolte in regime di liberaprofessione sono soggette all’Imposta Regionale sulleAttività Produttive (IRAP);- considerato che il presupposto impositivo <strong>del</strong>l’IRAP siriferisce “all’esercizio abituale di un’attività organizzatadiretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero allaproduzione di servizi”;- considerato che alcuni liberi professionisti (dottoricommercialisti) nel corso <strong>del</strong>l’anno <strong>2001</strong> hanno ottenutoil rimborso Irap versato negli anni passati, sulla base disentenze che hanno dichiarato la non assoggettabilitàall’IRAP “per il professionista autonomo che è indispensabileallo svolgimento <strong>del</strong>la propria attività, che solo luipuò svolgere e che in sua mancanza muore”;- vista la sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionale n° 156 <strong>del</strong>21.5.<strong>2001</strong> la quale stabilisce che “sono esenti dal tributole attività professionali svolte senza una specifica organizzazione”;- ritenuto che gran parte <strong>del</strong>le prestazioni professionalisvolte da psicologi effettivamente non può esercitarsi inloro assenza e che non sono caratterizzate dalla presenzadi una organizzazione che possa dirsi tale;- considerato che la materia non è sufficientemente chiarae regolamentata;- considerato che il rimborso è valutato di volta in voltain base al caso concreto dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate <strong>del</strong>Ministero <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze e, in secondaistanza, dalle Commissioni Tributarie;- ritenuto che l’<strong>Ordine</strong> debba fare il possibile per favorireuna chiarezza sulla tematica e facilitare la strada ai professionistiche vogliano perseguirla;- rilevata l’opportunità che anche in riferimento al nostrosistema professionale si possa produrre una giurisprudenzafavorevole;con voto all’unanimità (Morozzo, Zaccaria, Benincasa,D’Aguanno, Carbonari, Cariani, Corsetti, Crocetti,Marinelli);<strong>del</strong>ibera1) di sostenere logisticamente e finanziaramente il ricorsodi quattro professionisti - individuati in diverse areeprofessionali - da presentare sotto la loro responsabilitàall'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l'Economia e<strong>del</strong>le Finanze e, in seconda istanza, alla Commissione➛59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!