tutela <strong>del</strong>la professioneistatLettera al Presidente<strong>del</strong>l’IstatGentile Dott. Biggeri,Le scrivo qualerappresentante dei 9000psicologi <strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>, molti deiquali investiti dall'8°Censimento Generale<strong>del</strong>l'Industria e dei Servizi,attraverso il Questionario diRilevazione pervenuto nellenostre case nel mese diottobre u.s. È con un certorammarico che mi sono vistodescritto nella mia attivitàeconomica come "studimedici e poliambulatorispecialistici" che in alcunmodo rappresenta laprofessione di psicologo chesvolgo.Esiste il codice 8532B"Attività professionale svoltada psicologi" che è specifico<strong>degli</strong> psicologi. Il codice vieneinfatti utilizzato sia per laPartita I.V.A. sia per ladichiarazione dei redditi.Essendo ormai più di 35.000gli psicologi iscritti all'Albo<strong>degli</strong> <strong>Psicologi</strong> in Italia edessendo molti di essi titolaridi Partita I.V.A., sarebbe unpeccato che nessunainformazione statistica diutilità per la nostraprofessione possa pervenireda tale Censimento, essendoperaltro già limitati i datiISTAT sulla professione dipsicologo. La prego diintrodurre i necessariprovvedimenti in fase dielaborazione dei dati,confidando che molti nostricolleghi abbiano corretto ildato inesatto a loro attribuito,e Le chiedo di correggere nelprossimo Censimento taleerrore. La prego inoltre dipoter verificare che nelle altreindagini statistiche avviate oda avviare dall'Istituto da Leipresieduto tale anomaliavenga eliminata.Certo <strong>del</strong>la Sua attenzione, Laringrazio e Le porgo i mieipiù cordiali saluti.Roma, 30 novembre <strong>2001</strong>Il Presidente(dott. Emanuele Morozzo<strong>del</strong>la Rocca)La risposta<strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>l’IstatRoma 14.01.2002Gentile dottore,in relazione alla nota prot.7079/U <strong>del</strong> 30.10.<strong>2001</strong>,desidero precisare chel'Istituto scrivente consideradi rilevante importanza leinformazioni relative allaprofessione<strong>degli</strong> psicologi.Nondimeno, per motiviconnessi alla classificazioneinternazionale <strong>del</strong>le attivitàeconomiche NACE Rev1 edalla sua versione italianaATECO 91, nel questionario<strong>del</strong>l'8° Censimento generale<strong>del</strong>l'industria e servizi non èstato possibile utilizzare unospecifico codice per le attivitàprofessionali <strong>degli</strong> psicologi.Al contrario, si è dovuto fareriferimento ad una classe diattività e relativo codice, chepresenta alcune analogienell'oggetto e nelle modalità<strong>del</strong>le attività svolte.Ci rendiamo ben conto chetale soluzione non è precisa.Tuttavia, solo un processo direvisione <strong>del</strong>la classificazionestatistica può consentire didifferenziare, in unaspecifica classe di attività, lacategoria <strong>degli</strong> psicologi.L'occasione sarà data dallarevisione <strong>del</strong>la classificazioneATECO che verrà effettuataprossimamente dall'lstat inconseguenza <strong>degli</strong>emendamenti apportati allaclassificazioneinternazionale NACE Rev1.Infatti, questi ultimientreranno in vigore in tuttaEuropa a partire dal 1°gennaio 2002.Come già riferitoLe per le viebrevi, sarà questa l'occasioneper creare nell' ATECO <strong>2001</strong>la classe "attivitàprofessionale svolta dapsicologi".Si resta a disposizione pereventuali chiarimenti e siporgono cordiali saluti.Luigi Biggeri62
L’ORDINE DEGLI PSICOLOGIDEL LAZIO FA PROPRIALA DELIBERAZIONEDELL’ORDINE NAZIONALE“LA FORMAZIONEIN PSICOTERAPIADELL’AIONON E’ QUALIFICATA”tutela <strong>del</strong>la professioneDURANTE IL PRIMO Consiglio<strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> regionale la CommissioneDeontologica (allora si chiamava Disciplinae Vigilanza) avviò un’istruttoriaa carico <strong>del</strong> dott. Antonio Meneghettie <strong>del</strong>l’Associazione Italiana di Ontopsicologia.L’istruttoria durò all’incircaquattro anni e ha prodotto recentementealcuni esiti formali di cui però,preferiamo non riferire, non essendosiancora conclusi.Ciò premesso, riteniamo doverosopubblicare l’atto che il Consiglio Nazionaleha all’unanimità <strong>del</strong>iberato il 9 settembre2000, su richiesta documentata<strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> regionale <strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>. Intale <strong>del</strong>ibera, sostenuta da un argomentatoparere <strong>del</strong>la CommissioneCultura <strong>del</strong> Nazionale, viene stabilitoche “la formazione professionale di psicoterapeutapromossa ed attuatadall’Associazione Italiana di Ontopsicologiao da soggetti e strutture adessa collegati, è da ritenere, allo stato,non qualificata”. Ricordiamo che, aisensi <strong>del</strong>l’art. 28, lettera f, <strong>del</strong>la legge56/89, il Consiglio Nazionale può esprimerepareri, anche di propria iniziativa,“sulla qualificazione di istituzioninon pubbliche per la formazione professionale”.Il Consiglio regionale, anche in talcaso all’unanimità, ha recepito la <strong>del</strong>ibera<strong>del</strong> Nazionale, “valutando a propriavolta, la formazione prodottadall’Associazione Italiana di Ontopsicologia(AIO) inadeguata ai fini <strong>del</strong>riconoscimento <strong>del</strong>l’attività psicoterapeuticaex art. 35, L. 56/89, così comemodificata dalla L. 4/99, collocandosiessa su linee di pensiero non articolatoin alcun modo con nessuna <strong>del</strong>leteorie e teorie <strong>del</strong>la tecnica diffuse nell’ambitonazionale e internazionale <strong>del</strong>lapsicologia”.Dopo un certo tempo dedicato allariflessione, abbiamo deciso di pubblicarele due <strong>del</strong>ibere ricordate, non tantoperché essendo atti pubblici possonoessere diffuse, quanto soprattuttoper renderne noti i contenuti alla comunitàprofessionale e in particolareai più giovani, tirocinanti o iscritti, (nonsolo all’<strong>Ordine</strong> <strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>) perché sianomessi al corrente sul parere<strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong> <strong>Psicologi</strong>, in base alquale la formazione alla psicoterapiapromossa dall’Associazione ItalianaOntopsicologia è ritenuta non qualificata.Altri due fatti si sono verificati successivamentealla presa di posizione<strong>del</strong> Consiglio Nazionale e <strong>del</strong> ConsiglioRegionale: due ricorsi presentati controil nostro Consiglio Regionale si sonoconclusi con una “rinuncia agli atti”impugnati, il che significa rinunciaalle pretese sostenute dai ricorrenti.Una causa era stata intentata dallostesso dottor Antonio Meneghetti perl’annullamento <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> ConsiglioRegionale di rigetto <strong>del</strong>l’istanzapresentata ai sensi <strong>del</strong>l’art. 35. L’altrada alcuni colleghi, con formazioneesclusivamente ontopsicologica che,nella precedente consigliatura, eranostati annotati con riserva come psicoterapeuti,ai sensi <strong>del</strong> medesimo articolo,che pretendevano lo scioglimento<strong>del</strong>la riserva. ■DELIBERA n 602 <strong>del</strong> 7 novembre 2000RECEPIMENTO PARERE CONSIGLIONAZIONALE SULLA QUALIFICAZIONEDELL’ASSOCIAZIONE ITALIANADI ONTOPSICOLOGIAIl Consiglio- premesso che il Consiglio Regionale <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong><strong>Psicologi</strong> <strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>, con <strong>del</strong>iberazioni nn. 18 <strong>del</strong> 28/01/1997e 31 <strong>del</strong> 31/01/1997, prendendo atto <strong>degli</strong> elementi di giudizioavanzati all’interno <strong>del</strong>la Commissione per il riconoscimento<strong>del</strong>la funzione psicoterapeutica ex art. 35 L. 18febbraio 1989, n. 56, e all’interno <strong>del</strong> Consiglio medesimo,in rapporto al percorso formativo in “ontopsicologia”, e inconsiderazione <strong>del</strong> fatto che sulla base di tali elementi ilConsiglio stesso ha sottoposto al Consiglio Nazionale<strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong> <strong>Psicologi</strong> un quesito sulla qualità <strong>del</strong> percorsoformativo in Ontopsicologia in base all’art. 28, lett.f) <strong>del</strong>la L. n. 56/89 di Ordinamento <strong>del</strong>la professione di psicologo;- considerato che dopo una rinnovata e documentata richiestada parte <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> Regionale, in data 9/09/2000,il Consiglio Nazionale ha reso un parere specifico (<strong>del</strong>iberan° 45/00) allegato0 alla presente <strong>del</strong>ibera di cui neforma parte integrante, sulla “Qualificazione <strong>del</strong>l’AIO(Associazione Italiana di Ontopsicologia), alla formazionein psicologia e psicoterapia”, concludendo il parere <strong>del</strong>laCommissione Cultura <strong>del</strong> Nazionale, quanto segue: “Perquanto qui rimarcato e citato e per quanto si evince dallalettura <strong>del</strong>le restanti parti <strong>degli</strong> scritti <strong>del</strong> dr. (omissis)e in quelli contenuti nella rivista Ontopsicologia, si affermache la letteratura teorico-pratica prodotta in seno almovimento Ontopsicologico non può considerarsi in alcunmodo espressione di un pensiero psicologico e psicoterapeutico,almeno nel senso che correntemente ➛63