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Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

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IN CONSEGUENZADELL’INIZIATIVADEL NOSTROORDINE REGIONALEe.m.d.r.tutela <strong>del</strong>la professioneL’ISTAT ADEGUALA CLASSIFICAZIONEDELLA NOSTRA ATTIVITÀPROFESSIONALELA NOSTRA ATTIVITA’ professionaleha trovato una collocazioneadeguata nella classificazione <strong>del</strong>le attivitàeconomiche (ATECO <strong>2001</strong>) <strong>del</strong>l’Istat.A seguito <strong>del</strong>la lettera inviata alPresidente <strong>del</strong>l'ISTAT (vedi pagina seguente),nella quale evidenziavamo comel'esercizio <strong>del</strong>la psicologia venisseclassificata nel questionario <strong>del</strong>l'8°Censimento generale <strong>del</strong>l'industria edei servizi, come "Assistenza sociale"o "Studio medico polispecialistico", ilPresidente - dott. Biggeri - ha <strong>del</strong>egatoun funzionario a trattare la questionee si è giunti a un accordo, per ilmomento soddisfacente.Tale accordo concerne il presenteCensimento all'interno <strong>del</strong> quale verrannoriclassificate le risposte fornitedagli psicologi.Molti di noi avevano ricevuto il questionario<strong>del</strong> censimento con prestampato"Assistenza sociale non residenziale”o “Studio medico polispecialistico”.Ora queste risposte verrannoriclassificate nell'elaborazione<strong>del</strong> questionario. Gli altri Consiglierinazionali, da me informati, hanno datoun silenzio-assenso a questa iniziativa<strong>del</strong> nostro <strong>Ordine</strong> regionale.Il prossimo passo sarà quello di arrivarea una collocazione autonoma <strong>del</strong>lanostra professione in questa classificazionema ciò necessita una concertazionea livello comunitario. Perquesto livello abbiamo investito ilConsiglio Nazionale <strong>degli</strong> <strong>Psicologi</strong>.Dato fondamentale e privo di qualsiasimargine di trattativa è stato chela riclassificazione doveva garantire lacomparabilità tra statistiche nazionalie statistiche comunitarie.Partendo da questo dato, l'opzioneconcessaci dall'ISTAT è stata quella diinserire nel questionario l'attività professionalesvolta da psicologi nell'ambito<strong>del</strong>la sezione N e <strong>del</strong>la categoria85 “Sanità e Assistenza sociale” scegliendotra la classe 85.32 “Assistenzasociale non residenziale” e la classe85.14 “Altri servizi sanitari”.A fronte di una discrezionalità così'esigua la scelta che ci è parsa più opportunae' stata quella di far risultarela nostra attività professionale nell'ambito<strong>del</strong>la classe 85.14 “Altri servizisanitari”.Va precisato che il Censimento nonmira a classificare mestieri e professioni,ma attività produttive, pertantouna serie di attività <strong>del</strong>la nostra professionesono distribuite in altre categorie(ad es. la selezione). Se non avessimoinserito una nostra categoria, leprestazioni psicologiche e psicoterapeuticheda noi svolte non sarebberoclassificate ma, semplicemente, inglobatenell'attività medica o nell'attivitàdi assistenza sociale.Ora è stato istituito il codice 85.14.4“Attività professionale svolta da psicologi”che è, peraltro, la dizione corrispondenteal codice di partita IVA indicatodal Ministero <strong>del</strong>le Finanze.All'interno di questo codice andrà inseritaanche l'attività psicoterapeutica.■➛ma, sent. 93/03/01 e sent. 94/03/01<strong>del</strong> 15/11/<strong>2001</strong>.Dunque , tutto ciò significa che, secondoquanto espresso dalla CommissioneTributaria di Trento:a) se il professionista autonomo è indispensabileallo svolgimento <strong>del</strong>la propriaattività, ossia può svolgere la propriaattività solo personalmente in viadiretta ed esclusiva, in quanto il suocontributo (in termini di rapporto colcliente) è fondamentale o prevalente,l’attività professionale viene in questocaso operata in assenza di un’organizzazioneautonoma. Perciò, l’assenza <strong>del</strong>requisito impositivo (organizzazione)esclude l’assoggettabilità <strong>del</strong> tributo;b) se invece l’attività professionalepuò essere esercitata anche in assenza<strong>del</strong> professionista, si avrà un’attivitàorganizzata (indipendentemente dalnumero dei dipendenti impegnati nellostudio) in quanto in questo caso nonprevale, in termini di rapporto colcliente, il contributo <strong>del</strong> titolare.Nel caso concreto (di cui sopra) alcommercialista è stata riconosciuta lapossibilità di chiedere il rimborso inquanto è riuscito a dimostrare che lasua attività professionale viene svoltasenza dipendenti e con le sole attrezzaturenecessarie allo svolgimento <strong>del</strong>l’attivitàstessa (mobili d’ufficio, fotocopiatrice,telefono, auto, ecc.), ossiain assenza di un’organizzazione autonomadi capitali e di lavoro altrui.Dunque, la sentenza n. 156 <strong>del</strong>21/05/<strong>2001</strong> lascia aperta la strada <strong>del</strong>rimborso <strong>del</strong>l’imposta precisando cheoccorrerà verificare di volta in volta inbase al caso concreto, se l’attività professionaleviene svolta in presenza omeno di un’organizzazione di capitalio di lavoro altrui.Chiunque pensi di possedere i requisitireali per poter proporre domandadi rimborso, può compilare ilrelativo modulo di istanza di rimborsodisponibile presso l’Agenzia <strong>del</strong>leEntrate <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l'Economia e<strong>del</strong>le Finanze o collegandosi al web:www.agenziaentrate.it ■61

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