10.07.2015 Views

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tutela <strong>del</strong>la professioneequipollenzacome liberi professionisti, sia comedipendenti pubblici o privati - hannol’obbligo <strong>del</strong>la iscrizione all’Alboprofessionale gestito dal nostro<strong>Ordine</strong>. L’<strong>Ordine</strong>, a sua volta, èl’organismo che tutela la professionein tutti gli aspetti, ivi inclusa lavigilanza sulle giuste attribuzioni alloPsicologo <strong>del</strong>le competenze che loqualificano e sulla congruità deidispositivi organizzativi e funzionalipredisposti, per esercitareefficacemente la professione. Chiedopertanto di tenere in considerazionequanto qui comunicato, al fine diprevedere all’interno <strong>del</strong> CCNL in viadi realizzazione il correttoinserimento <strong>del</strong> profilo di psicologonell’area dei professionisti.Rimaniamo naturalmente disponibiliper qualsiasi chiarimento e ci auguriamodi poter avviare in un futuroprossimo un rapporto tra <strong>Ordine</strong> edENAC che possa favorire il semprepiù efficace utilizzo <strong>del</strong>le risorse<strong>del</strong>la psicologia al servizio deicittadini e <strong>del</strong>la società civile.Distinti saluti.Il Presidente(dott. Emanuele Morozzo<strong>del</strong>la Rocca)(N.B. La vicenda si è poiconclusa con piena soddisfazionedi tutte le parti interessate apartire dai nostri colleghi chehanno visto riconosciuto il loroprofilo professionale nell’ambito<strong>del</strong> contratto di lavoro)EQUIPOLLENZA/1Al Presidente <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong><strong>Psicologi</strong> <strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>Morozzo <strong>del</strong>la RoccaInformativa sulla legge 401/00 etabelle di equipollenzaCon la legge 401/00 è stato fatto ungrande passo rispetto alriconoscimento <strong>del</strong>l’equipollenza<strong>degli</strong> art. 3 e 35 <strong>del</strong>la legge 56/88.L’articolo 2, comma 3 dichiara: “Iltitolo di specializzazione inpsicoterapia, riconosciuto, ai sensi<strong>degli</strong> articoli 3 e 35 <strong>del</strong>la legge 18febbraio 1989, n. 56, comeequipollente al diploma rilasciatodalle corrispondenti scuole di66specializzazione universitaria, deveintendersi valido anche ai fini<strong>del</strong>l’inquadramento nei posti organicidi psicologo per la disciplina dipsicologia e di medico o psicologoper la disciplina di psicoterapia,fermi restando gli altri requisitiprevisti per i due profiliprofessionali”. Il problema, sembra,però che l’articolo 2 <strong>del</strong>la legge401/00 potrebbe prestarsi a insane enon desiderate interpretazioni. Qualiad esempio, quelle che, alcune ASL<strong>del</strong> Veneto facevano. Infattiinterpretavano la frase: ... “comeequipollente al diploma rilasciatodalle corrispondenti scuole dispecializzazione universitaria, deveintendersi valido anche ai fini<strong>del</strong>l’inquadramento nei posti organicidi psicologo...” Interpretando, inqualche modo, come una normativacha va a regolarizzare personale giàin servizio nel SSN e non come titoloper accedere ai concorsi.Ora tutti sappiamo che il vero spiritodi questo articolo è, invece, quello diridare ai colleghi in possesso <strong>del</strong>titolo di psicoterapeuta la stessadignità e la stessa possibilità dipartecipare ai concorsi nel SSN. Lodicono con chiarezza le battaglie che,come categorie professionaleabbiamo fatto, per far passare questalegge. Lo dice anche il documentoredatto a Firenze nel 2000, suiniziativa <strong>del</strong> Comitato <strong>Psicologi</strong>Psicoterapeuti Precari, oggiAssociazione Nazionali <strong>Psicologi</strong>Psicoterapeuti (ANPP), firmato edappoggiato praticamente da tutte lemaggiori associazioni di categorie,sindacati ed ordini professionali.Ora esiste uno strumento usato dalleASL per bandire concorsi ed al qualeesse si attengono. Questo strumentosono le tabelle relative alle disciplineequipollenti (Dm. 30 gennaio 1998).Per evitare errate interpretazionibisognerebbe chiedere che vengaaggiornato alla luce di questa nuovalegge, cioè la 401/00. In questetabelle andrebbe inserita la dizionedi equipollenza art. 3 e 35 nellatabella relativa all’Area di <strong>Psicologi</strong>a.In questo modo si eviterebberoricorsi e disagi a chi pensiamo abbiagià subito, a causa di una legislazionemiope, danni.Associazione Nazionale<strong>Psicologi</strong> PsicoterapeutiAll’Ill.mo Sig.Ministro <strong>del</strong>la SanitàRomaOggetto: L.56/89 - L.401/2000Richiesta aggiornamento TabelleD.M. 30 gennaio 1998Richiesta Circolare interpretativaart. 2 c. 3 L.401/2000.Nella qualità di Presidente <strong>del</strong>Consiglio <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong> <strong>Psicologi</strong><strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>, espongo, nell’interesse<strong>del</strong>la categoria professionalerappresentata, quanto segue.L’art. 2 c. 3 <strong>del</strong>la L.401/2000stabilisce che ”Il titolo dispecializzazione in psicoterapia,riconosciuto, ai sensi <strong>degli</strong> articoli 3e 35 <strong>del</strong>la legge 18 febbraio 1989n. 56, come equipollente al diplomarilasciato dalle corrispondenti scuoledi specializzazione universitaria,deve intendersi valido anche ai fini<strong>del</strong>l’inquadramento nei posti organicidi psicologo per la disciplina dipsicologia e di medico o psicologoper la disciplina di psicoterapia,fermi restando gli altri requisitiprevisti per i due profiliprofessionali”.Dall’interpretazione letterale <strong>del</strong>lanorma, peraltro chiarissima, sievince, senza alcun dubbio, chel’equipollenza ha una doppia valenza:consente, innanzitutto, a partiredalla data di promulgazione <strong>del</strong>lalegge, ai professionisti muniti <strong>del</strong>titolo di psicoterapeuta dipartecipare ai concorsi banditi dalSSN per il corrispondente ruolo edinoltre di inquadrare il personale giàin servizio a quella data presso ilSSN, con le mansioni di psicologopsicoterapeuta.E che questa siaanche la ratio <strong>del</strong>la norma inquestione è circostanza sin troppoovvia, ove si considerino le“battaglie” che la categoriaprofessionale in questione hacondotto nel corso di questi ultimianni, al fine di ottenere una paridignità professionale ed una paripossibilità di partecipazione aiconcorsi pubblici.Il dato letterale <strong>del</strong>la norma, siribadisce, è sicuramente chiaro,allorché statuisce che “(il titolo dispecializzazione in psicoterapia)“deve intendersi valido anche ai fini<strong>del</strong>l’inquadramento nei postiorganici”. È evidente che la

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!