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Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

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tutela <strong>del</strong>la professioneDOPO LA SENTENZADELLA CORTE COSTITUZIONALEIL COMMERCIALISTA:“E’ APERTA LA STRADAAL RIMBORSODELL’IMPOSTA”Riguardo agli articoli di stampa apparsi su “Il Sole 24Ore” <strong>del</strong> 3 ottobre <strong>2001</strong> e su “Fiscal Flash” di ottobre apag.15, in base ai quali alcuni liberi professionisti (dottoricommercialisti) hanno ottenuto il rimborso<strong>del</strong>l’IRAP versato negli anni passati, l’<strong>Ordine</strong> <strong>del</strong> <strong>Lazio</strong>ha chiesto il parere <strong>del</strong> ragioniere commercialistaFlavio Petitta di cui qui di seguito alleghiamo una sintesi.La scelta di chiedere ed ottenere il rimborso, nonpuò che essere individuale anche in considerazione<strong>del</strong> fatto che i Centri di Servizio ed eventualmente leCommissioni Tributarie valutano caso per caso, in assenza,al momento, di una sufficiente regolamentazioneal riguardo. La discrezionalità riguarda la possibilitào meno di avanzare istanza di rimborso.L’<strong>Ordine</strong> si impegna a richiedere un parere al Ministero<strong>del</strong>le Finanze sottolineando l’assenza <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>l’“organizzazione” in gran parte dei casi in cui si esercitala professione di psicologo.COME NOTO, il presupposto impositivo<strong>del</strong>l’IRAP (Imposta Regionalesulle Attività Produttive) diverge daquello <strong>del</strong>le imposte dirette riferendosiinfatti all’ “esercizio abituale diun’attività ORGANIZZATA direttaalla produzione o allo scambio dibeni ovvero alla produzione di servizi”.Sempre come noto, i soggetti passivi<strong>del</strong>l’imposta (tra cui i titolari di redditidi lavoro autonomo) sono tenuti alpagamento <strong>del</strong>l’acconto sulla liquidazionefutura, che può essere versato indue rate.Vista la mancanza di un chiarimentonormativo riguardo al presuppostodi tale imposta, ci si è chiesti se ed inquali casi i lavoratori autonomi (professionisti)possano essere esoneratidal pagamento <strong>del</strong> tributo e chiedereil rimborso di quanto versato in passato.Il primo caso pratico si è verificatograzie al ricorso presentato alla CommissioneTributaria di Trento da uncommercialista contro due provvedimenticon i quali il Centro di serviziodi Trento aveva rigettato la sua precedenteistanza di rimborso <strong>del</strong>l’IRAPversata e relativa al 1998 e 1999.In particolare il contenzioso nasce inordine alla definizione <strong>del</strong> concetto di“autonoma organizzazione” (concettoinsito nel presupposto impositivo)in quanto non esiste alcuna disposizionenormativa chiarificatrice al riguardo,in base alla quale sia possibileoperare una valutazione oggettivaed univoca <strong>del</strong> termine “organizzazione”.Di conseguenza, la verifica <strong>del</strong>l’esistenza<strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>l’ “organizzazione”viene di volta in volta fatta inbase al caso concreto che si prospetta,costituendo quindi una mera valutazionedi fatto.In seguito al ricorso presentato dalsuddetto commercialista, la CommissioneTributaria di Trento ha stabilitocon la sentenza n. 101/01/<strong>2001</strong>la non assoggettabilità all’IRAP:“per il professionista autonomoche è indispensabile allo svolgimento<strong>del</strong>la propria attività, che sololui può svolgere e che in suamancanza muore”.Innanzitutto la Commissione Tributariadi Trento ha espresso la sua decisionesulla base <strong>del</strong> principio stabilitodalla Corte Costituzionale con lasentenza n. 156 <strong>del</strong> 21/05/<strong>2001</strong> la qualestabilisce che: “sono esenti dal tributole attività professionali svoltesenza una specifica organizzazione”.Si uniformano allo stesso principiole analoghe decisioni assunte dallaCommissione Tributaria provinciale diPiacenza sent. 49/4/<strong>2001</strong> e dalla CommissioneTributaria provinciale di Par-➛Tributaria;2) Tutto l'iter procedurale, sotto il profilo <strong>del</strong>la responsabilità,è a carico <strong>del</strong> singolo ricorrente e l'<strong>Ordine</strong> non siassume alcuna responsabilità circa l'esito intermedio e finale<strong>del</strong> procedimento o in relazione ad eventuali conseguenzeche ne possano derivare per il ricorrente;3) I quattro ricorrenti verranno individuati attraverso laNewsletter elettronica, tra coloro che hanno autonomamentepresentato un ricorso.➛4) L'<strong>Ordine</strong> si impegna a coprire le spese necessarie asostenere il ricorso alla Commissione Tributaria qualorala richiesta di rimborso all'agenzia per le Entrate venisserespinta;5) Tutta la pratica (richiesta di rimborso più eventualericorso) sarà seguita dai legali <strong>del</strong>l'<strong>Ordine</strong>;6) I relativi oneri di consulenza legale verranno erogaticon apposito atto <strong>del</strong>iberativo previa presentazione <strong>del</strong>lafattura. ■60

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