10.07.2015 Views

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

Notiziario n. 5/2001 - Ordine degli Psicologi del Lazio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

temi di politica professionalel’esame di stato3. Con successivo regolamento aisensi <strong>del</strong>l'articolo l, comma 18, legge14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni,verranno definite le procedureelettorali e il funzionamento <strong>degli</strong>Organi in sede disciplinare, nel rispettodei principi definiti nei commi1 e 2.Art. 5Esami di Stato1. Coloro che hanno titolo per accedereall'esame di Stato per la sezioneA possono accedere anche all'esamedi Stato per la sezione B, fermo, oveprevisto, il requisito <strong>del</strong> tirocinio.2. Salvo disposizioni speciali, gli esamiconsistono in due prove scritte dicarattere generale, una prova praticae una prova orale. Sono esentati da una<strong>del</strong>le prove scritte coloro i quali provengonodalla sezione B o da settoridiversi <strong>del</strong>la stessa sezione e coloroche conseguono un titolo di studio all’esitodi un corso realizzato sulla basedi specifiche convenzioni tra le universitàe gli ordini o collegi professionali.3. Il contenuto <strong>del</strong>le prove <strong>degli</strong> esamidi Stato non modifica l'ambito <strong>del</strong>leattività professionali definite dagliordinamenti di ciascuna professione.4. Nulla è innovato circa le norme vigentirelative alla composizione <strong>del</strong>lecommissioni esaminatrici e alle modalitàdi espletamento <strong>del</strong>le prove d'esame.Art. 6Tirocinio1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto,può essere svolto in tutto o inparte durante il corso <strong>degli</strong> studi secondomodalità stabilite in convenzionistipulate fra gli ordini o collegi e leuniversità, ed eventualmente, con riferimentoalle professioni di cui al capoXI, con gli istituti di istruzione secondariao con gli enti che svolgono attivitàdi formazione professionale o tecnicasuperiore.2. Coloro che hanno effettuato il periododi tirocinio per l'accesso alla sezioneB possono esserne esentati perl'accesso alla sezione A, sulla base deicriteri fissati con decreto <strong>del</strong> Ministrocompetente sentiti gli ordini e collegi.Art. 7Valore <strong>del</strong>le classi di laurea241. I titoli universitari conseguiti altermine dei corsi di studio <strong>del</strong>lo stessolivello, appartenenti alla stessa classe,hanno identico valore legale ai fini<strong>del</strong>l'ammissione agli esami di Stato, indipendentementedallo specifico contenutodi crediti formativi.2. I decreti ministeriali che introduconomodifiche <strong>del</strong>le classi di laurea ae di laurea specialistica definiscono anche,in conformità alla normativa vigente,la relativa corrispondenza coni titoli previsti dal presente regolamento,quali requisiti di ammissioneagli esami di StatoArt. 8Salvaguardia <strong>del</strong> valore dei titolidi studio e abilitativiconseguiti in conformitàal precedente ordinamento1. Fatto salvo quanto previsto dallenorme finali e transitorie contenute neltitolo II, coloro i quali hanno conseguitoo conseguiranno il diploma di laurearegolato dall'ordinamento previgenteai decreti emanati in applicazione<strong>del</strong>l'articolo 17, comma 95, legge 15maggio 1997, n. 127, sono ammessi apartecipare agli esami di Stato sia perla sezione A che per la sezione B <strong>degli</strong>albi relativi alle professioni di cui al titoloII, ferma restando la necessità <strong>del</strong>tirocinio ove previsto dalla normativaprevigente.2. Coloro i quali, ai sensi <strong>del</strong>la normativavigente in ciascuna professione,hanno titolo ad iscriversi all'alboprofessionale indipendentemente dalrequisito <strong>del</strong>l'esame di Stato, conservanotale titolo per l’iscrizione alla sezioneA <strong>del</strong>lo stesso albo.3. I diplomati nei corsi di diplomauniversitario triennale sono ammessia sostenere gli esami di Stato secondola tabella A allegata al presente regolamento.TITOLO SECONDODISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI(omissis)CAPO XPROFESSIONE DI PSICOLOGOArt. 50Sezioni e titoli professionali1. Nell'albo professionale <strong>del</strong>l'ordine<strong>degli</strong> psicologi sono istituite la sezioneA e la sezione B.2. Agli iscritti nella sezione A spettail titolo professionale di psicologo.3. Agli iscritti nella sezione B spettail titolo professionale di psicologo junior.4. L'iscrizione all'albo professionale<strong>degli</strong> psicologi è accompagnata rispettivamentedalle dizioni: «sezione <strong>degli</strong>psicologi», «sezione <strong>degli</strong> psicologi iuniores».Nella sezione <strong>degli</strong> psicologiiuniores viene annotata la specifica attivitàprofessionale <strong>del</strong>l'iscritto in coerenzacon il percorso formativo, con riferimentoalle specifiche figure professionali,individuale con decreto <strong>del</strong>Ministro <strong>del</strong>l'università e <strong>del</strong>la ricercascientifica e tecnologica, come previstoall'articolo 52, comma 1.5. Qualora gli iscritti nella sezione Aabbiano conseguito la specializzazionein psicoterapia, l’esercizio <strong>del</strong>l'attivitàdi psicoterapeuta è annotata nell'Albo,come previsto dalla legge 18 febbraio1989, n. 56.Art. 51Attività professionali1. Formano oggetto <strong>del</strong>l'attività professionale<strong>degli</strong> iscritti nella sezione A,ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo1, comma 2, restando immutatele riserve e attribuzioni già stabilite dallavigente normativa, oltre alle attivitàindicate nel comma 2, le attività cheimplicano l'uso di metodologie innovativeo sperimentali, quali:a) l'uso di strumenti conoscitivi e di interventoper la prevenzione, la diagnosi,le attività di abilitazione, riabilitazionee di sostegno in ambitopsicologico rivolte alla persona, algruppo, agli organismi sociali e allecomunità;b) le attività di sperimentazione, ricercae didattica in tale ambito;c) il coordinamento e la supervisione<strong>del</strong>l'attività <strong>degli</strong> psicologi juniores.2. Formano oggetto <strong>del</strong>l'attività professionale<strong>degli</strong> iscritti nella sezione B,ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo1, comma 2, restando immutatele riserve e attribuzioni già stabilite dallavigente normativa, le attività di naturatecnico-operativa in campo psicologiconei riguardi di persone, gruppi,organismi sociali e comunità, dasvolgere alle dipendenze di soggettipubblici e privati e di organizzazionidcl terzo settore come libero professionista.In particolare lo psicologo iunior:a) partecipa alla programmazione e allaverifica di interventi psicologici epsicosociali;b) realizza interventi psico-educativivolti a promuovere il pieno sviluppodi potenzialità di crescita personale,di inserimento e di partecipazionesociale;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!