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leStrade n. 1956 aprile 2024

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Normativa e infrastrutture<br />

Le differenze tra subappalto<br />

e lavoro autonomo<br />

Il TAR Campania, nella sentenza del 7 marzo <strong>2024</strong>, n. 1538, ha evidenziato<br />

le differenze che intercorrono tra subappalto e lavoro autonomo<br />

Avv. Prof. Claudio Guccione<br />

Inquadramento normativo<br />

e giurisprudenziale<br />

L’articolo 105, comma 1 del d. lgs. n. 50<br />

del 2016 definisce il subappalto come il<br />

contratto per mezzo del quale l’appaltatore<br />

affida a terzi l’esecuzione di parte delle<br />

prestazioni o dei lavori oggetto del contratto<br />

di appalto, ed esclude (comma 3)<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />

Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />

La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

che rientri in tale fattispecie l’affidamento<br />

di attività specifiche a lavoratori autonomi,<br />

in relazione alle quali è sufficiente<br />

darne comunicazione alla stazione appaltante.<br />

Nelle fattispecie concrete, seppure non<br />

risulta sempre agevole addivenire al<br />

corretto inquadramento delle prestazioni<br />

svolte dal terzo in ragione della stipula<br />

di un contratto con l’aggiudicatario della<br />

commessa pubblica, è comunque indispensabile<br />

che si stabilisca quando il<br />

soggetto terzo assuma rilevanza nelle<br />

vesti di lavoratore autonomo piuttosto<br />

che di subappaltatore, risultando diversi<br />

nelle due ipotesi i doveri normativi che<br />

l’appaltatore deve adempiere.<br />

Il giudice amministrativo ha rilevato che<br />

la distinzione tra subappalto e lavoro autonomo<br />

non si fonda solo sulla specificità<br />

delle prestazioni, ma anche sulla<br />

diversità degli effetti giuridici che scaturiscono<br />

dalle due tipologie di contratto;<br />

difatti, le prestazioni alla base dei due<br />

contratti sono dirette a due destinatari<br />

diversi. In particolare, nel caso del subappalto,<br />

il subappaltatore esegue direttamente<br />

parte delle prestazioni del<br />

contratto stipulato con l’amministrazione,<br />

sostituendosi all’affidatario; nell’altro<br />

caso, le prestazioni sono rese in favore<br />

dell’aggiudicatario, che le inserisce<br />

nell’organizzazione di impresa necessaria<br />

per adempiere alle obbligazioni contrattuali<br />

e le riutilizza inglobandole nella<br />

prestazione resa all’amministrazione<br />

appaltante (Consiglio di Stato, sez. V,<br />

21/08/2023, n. 7862; TAR Lazio, sez.<br />

II bis, 17/06/2022, n. 8146; Consiglio<br />

di Stato, sez. V, 31/05/2021 n. 4150).<br />

Nel subappalto vi è un’alterità anche<br />

sul piano organizzativo tra appaltatore<br />

e subappaltatore: la parte di prestazione<br />

contrattuale è affidata dall’appaltatore<br />

a un terzo che la realizza direttamente<br />

attraverso la propria organizzazione;<br />

invece, nel contratto di cooperazione,<br />

la prestazione resa è inserita all’interno<br />

dell’organizzazione imprenditoriale<br />

dell’appaltatore stesso. I due contratti<br />

sono quindi diversi quantomeno sul piano<br />

funzionale.<br />

I fatti del giudizio<br />

La vertenza da cui è scaturita la sentenza<br />

in commento concerneva una gara indetta<br />

dall’Ufficio Speciale Grandi Opere<br />

della Regione Campania per l’affidamento<br />

del servizio di architettura e ingegneria,<br />

avente ad oggetto la progettazione<br />

di fattibilità tecnico economica e definitiva,<br />

nonché l’esecuzione delle indagini,<br />

analisi e sondaggi, per la realizzazione<br />

del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo<br />

Santobono di Napoli.<br />

Il Consorzio stabile mandatario del R.T.I.<br />

collocatosi al primo posto della graduatoria,<br />

al fine di dimostrare il possesso<br />

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,<br />

indicava, come servizio<br />

“di punta”, una prestazione progettuale<br />

corrispondente all’intero importo<br />

dell’appalto al quale aveva preso parte<br />

in R.T.I. con altri soggetti. La commissione<br />

di gara, avendo giudicato tale<br />

documentazione non idonea a comprovare<br />

il possesso dei requisiti, attivava il<br />

soccorso istruttorio, al termine del quale<br />

concludeva per l’esclusione del R.T.I.<br />

Tale esclusione era giustificata alla luce<br />

del fatto che in realtà la prestazione indicata<br />

dal Consorzio era limitata a delle<br />

mere migliorie, dunque non un vero e<br />

proprio incarico di progettazione ai sensi<br />

dell’art. 31, c. 8 del Codice, per cui<br />

detta prestazione doveva essere inquadrata<br />

come affidamento in subappalto,<br />

dunque non spendibile quale requisito<br />

di punta.<br />

Il Consorzio in questione, proponendo<br />

ricorso dinanzi al TAR Campania, impugnava<br />

gli atti di gara che disponevano<br />

tale esclusione.<br />

La pronuncia del TAR<br />

Campania<br />

Il Tribunale Amministrativo per la Regione<br />

Campania, con la sentenza pubblicata<br />

il 7 marzo <strong>2024</strong> n. 1538, ha rigettato<br />

il ricorso proposto, cogliendo l’occasione<br />

per evidenziare le differenze che intercorrono<br />

tra subappalto e lavoro autonomo.<br />

In particolare, si è sottolineato come la<br />

distinzione tra le due fattispecie si pone<br />

sul piano dell’alterità della prestazione:<br />

nel subappalto l’appaltatore affida<br />

la prestazione a un soggetto terzo che la<br />

realizza direttamente attraverso la propria<br />

organizzazione; di contro, nel contratto<br />

di cooperazione (che evidentemente<br />

implica lo svolgimento di attività<br />

di lavoro autonomo), la prestazione resa<br />

è inserita all’interno dell’organizzazione<br />

imprenditoriale dell’appaltatore stesso.<br />

Il giudice amministrativo, ribadendo<br />

la necessità di valutare di volta in volta<br />

se, con riferimento all’organizzazione<br />

del soggetto che esegue la prestazione,<br />

questa sia caratterizzata dagli elementi<br />

tipici del lavoro autonomo, o, viceversa,<br />

si configuri un legame di subappalto,<br />

sostiene che sia indispensabile valutare<br />

in concreto la tipologia di attività realizzata.<br />

Quest’ultima è riconducibile a una<br />

prestazione di lavoro autonomo quando<br />

il soggetto che collabora con l’appaltatore<br />

svolge l’incarico per mezzo di un apporto<br />

personale, al contrario non lo sarebbe<br />

nell’ipotesi in cui la prestazione è<br />

resa con organizzazione adeguata di risorse<br />

umane e materiali, che, invero,<br />

sono tipicamente dei connotati dell’attività<br />

imprenditoriale.<br />

Tenendo conto della lettura combinata<br />

dell’art. 1655 c.c., che definisce il contratto<br />

di appalto, e dell’art. 2222 c.c.,<br />

dedicato al contratto d’opera, ai fini di<br />

cui all’art. 105 del d. lgs. n. 50 del 2016,<br />

la distinzione tra attività svolte in regi-<br />

L’Opinione legale<br />

8 4/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 4/<strong>2024</strong> 9

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