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Raccolta Sentenze

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PROFESSIONISTA ESENTATO DALL'IRAP SE USA UNA STANZA NELLO STUDIO DEL PADRE<br />

CORTE DI CASSAZIONE,SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA N. 18973 DEL 31 AGOSTO 2009<br />

L'avvocato che usufruisce di una stanza e di un computer concessogli in comodato dal padre nell'ambito del<br />

proprio studio professionale non è tenuto a pagare l'Irap. Lo ha chiarito la Cassazione che ha accolto il<br />

ricorso di un professionista umbro stabilendo che il contribuente deve pagare l'Irap quando è il responsabile<br />

dell'organizzazione e non quindi quando sia solamente inserito in strutture riferibili "ad altrui responsabilità<br />

ed interesse".<br />

VENDITA IMMOBILE CON PLUSVALENZA, CHI REALIZZA DIMOSTRA L'ESENZIONE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20094 DEL 18 SETTEMBRE 2009<br />

Nell'ambito di una plusvalenza realizzata mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o<br />

costruiti da non più di cinque anni, al fine di usufruire del regime di esenzione, spetta al contribuente provare<br />

la circostanza secondo cui i predetti immobili sono stati adibiti ad abitazione principale, sua o dei suoi<br />

familiari, per la maggior parte del periodo di possesso.<br />

La sentenza, sulla scia di precedenti pronunce (cfr Cassazione, sentenze 10280/2008 e 18424/2005), ha<br />

confermato il principio secondo cui la sussistenza di un'agevolazione tributaria e in genere di ogni norma che<br />

permette di accedere a un regime di esenzione, deve essere positivamente provata dal soggetto che la<br />

invoca.<br />

I benefici fiscali, infatti, costituiscono, un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità dei redditi.<br />

Sul piano processuale, tali eccezioni si traducono in fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione<br />

tributaria che, ai sensi dell'articolo 2967 del codice civile (regola generale sull'onere della prova), devono<br />

necessariamente essere allegati e dimostrati dal contribuente.<br />

Peraltro, il giudice di merito non può limitarsi a ritenere insufficienti i motivi addotti nell'atto con cui<br />

l'Amministrazione ha respinto la domanda di agevolazione, ma è necessario che lo stesso accerti, in<br />

concreto, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione delle predette agevolazioni. (cfr<br />

Cassazione, sentenze 18424/2005 e 19148/2004).<br />

NUOVA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE,BUONA SOLO SE PRECEDE LA RETTIFICA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20629 DEL 25 SETTEMBRE 2009<br />

La dichiarazione di successione può essere modificata dal contribuente anche successivamente alla<br />

scadenza del termine fissato dal legislatore per la presentazione della dichiarazione di successione ma,<br />

comunque, anteriormente alla notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Ne deriva<br />

che resta preclusa al contribuente la possibilità di addurre, in sede di impugnazione dell’avviso di<br />

liquidazione, errori di valutazione sull’entità dei cespiti oppure di diritto, contenuti nella dichiarazione di<br />

successione in base alla quale l’ufficio ha legittimamente liquidato l’imposta. È quanto stabilito dalla Corte di<br />

cassazione che, con la sentenza n. 20629 del 25 settembre, ha consolidato l’orientamento, prevalente nella<br />

giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rettifica della dichiarazione può aver luogo solo fino allo<br />

spirare del termine previsto per l’attività di accertamento e liquidazione dell’imposta.<br />

La sentenza in commento viene a consolidare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il<br />

quale la rettifica della dichiarazione di successione può avere luogo fino alla notifica dell’atto impositivo da<br />

parte dell’Amministrazione finanziaria. Secondo i giudici di piazza Cavour, gli errori del contribuente sono,<br />

infatti, emendabili per tre ordini di motivi:<br />

a) in virtù del principio generale del sistema tributario per cui la dichiarazione, inserendosi nell’ambito di una<br />

complessa procedura di accertamento e di riscossione, non assume valore confessorio, né costituisce fonte<br />

dell’obbligazione tributaria<br />

b) alla luce dei principi di capacità contributiva e buona amministrazione<br />

c) in considerazione del principio (esistente anche prima dell’espresso riconoscimento contenuto nell’articolo<br />

10 della legge 212/2000) della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra<br />

Amministrazione finanziaria e contribuente (Cassazione, 4755/2008).<br />

In linea di principio, quindi, la dichiarazione di successione è emendabile anche oltre il termine fissato per la<br />

presentazione della dichiarazione medesima, comportando solo l’applicazione delle sanzioni corrispondenti,<br />

ma impossibile se viene emesso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta da parte<br />

dell’ufficio.<br />

La dichiarazione, infatti, costituisce un “momento dell’iter procedimentale”, finalizzato all’accertamento<br />

dell’obbligazione tributaria, che esaurisce la sua funzione al momento della notifica dell’avviso di liquidazione<br />

dell’imposta (Cassazione, sezioni unite, 14088/2004).

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