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Raccolta Sentenze

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PORTE APERTE AI DISCENDENTI DELLE DONNE ITALIANE SPOSATE CON STRANIERI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4466 DEL 25 FEBBRAIO 2009<br />

Accesso alla cittadinanza più facile per i figli e i nipoti delle donne italiane che hanno perso il proprio status<br />

sposando uno straniero per effetto di una legge "discriminatoria" del 1912 (la n. 555). Legge dichiarata<br />

illegittima dalla Corte costituzionale con due pronunce del 1975 e del 1983.<br />

I discendenti delle donne "maritate" con stranieri nati prima del 1° gennaio 1948 potranno riacquistare<br />

«automaticamente» la cittadinanza italiana.<br />

IL PROPOSITO NASCOSTO DI NON ESSERE FEDELI PUÒ ESSERE CAUSA DI ANNULLAMENTO DEL<br />

VINCOLO MATRIMONIALE<br />

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 14906 DEL 25 GIUGNO 2009<br />

Il vincolo del matrimonio civile può essere sciolto a causa dell’inconfessata intenzione di tradire che un<br />

coniuge aveva in serbo dentro di sé all’insaputa dell’altro. Il diritto all’annullamento del matrimonio civile,<br />

mediante la delibazione della sentenza di nullità dell’unione religiosa, spetta tuttavia solamente al coniuge<br />

che non era a conoscenza della riserva mentale dell’altro. La delibazione della sentenza ecclesiastica<br />

dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno dei coniugi, di uno dei<br />

“bona matrimonii” (nella fattispecie l’esclusione dell’obbligo della fedeltà), può trovare ostacolo nell’ordine<br />

pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore senza<br />

manifestarsi (né comunque essere stata conosciuta o conoscibile) all’altro coniuge, in quanto, in tal caso, si<br />

pone in contrasto con l’inderogabile principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.<br />

Tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di<br />

disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non<br />

contro la volontà del suo titolare, al quale va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del<br />

rapporto viziato per fatto dell’altra parte. Ne consegue che la delibazione della sentenza ecclesiastica della<br />

nullità del matrimonio per l’esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno del “bona matrimonii”, non<br />

può trovare ostacolo nell’ordine pubblico, ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica<br />

del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile all’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava,<br />

o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della<br />

sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello.<br />

COMMETTE REATO IL CONIUGE AFFIDATARIO CHE IMPEDISCE ALL’ALTRO DI TRASCORRERE IL<br />

PERIODO DI VACANZA PREVISTO CON IL FIGLIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 27995 DELL’ 8 LUGLIO 2009<br />

Compie reato, segnatamente “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” (art. 388 c.p.), il<br />

coniuge affidatario del minore che impedisce all’altro di tenere con sé il figlio durante il periodo di vacanza<br />

stabilito dal magistrato. Ed infatti soggiace alla pena prevista dalla norma anche chi “elude l’esecuzione di un<br />

provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci”,<br />

intendendosi con il termine “eludere” la condotta di colui che frustri ovvero renda vane le legittime pretese<br />

altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della madre, alla<br />

quale era affidato bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito.<br />

Ricorda in ogni caso la Corte che “rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che<br />

sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore e ciò proprio<br />

perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore”.<br />

DOPPIA CITTADINANZA? DIVORZIO A SCELTA NEI PAESI UE<br />

CORTE DI GIUSTIZIA CE SENTENZA N. C-168/08 DEL 16 LUGLIO 2009<br />

La competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri non può essere esclusa per il fatto che il<br />

ricorrente non presenti, oltre alla cittadinanza, altri elementi di collegamento con questo Stato.<br />

È REATO ALLONTANARE I FIGLI DAL PADRE. I SOLI CONTATTI TELEFONICI NON BASTANO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 42370 DEL 4 NOVEMBRE 2009<br />

Allontanare i figli dal padre è reato, i contatti telefonici non bastano. Rischia infatti il carcere per sottrazione<br />

di minore la mamma che, pur essendo affidataria del figlio, lo porta lontano dall’ex anche se lei ha da<br />

sempre dichiarato dove si trova e i due sono rimasti in contatto telefonico.<br />

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di una mamma,<br />

affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all’ex marito la nuova residenza e<br />

permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici.

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