Raccolta Sentenze
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ACCERTAMENTO FISCALE SUL CONTO CORRENTE DELL'AMMINISTRATORE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, SENTENZA N. 25473 DEL 20 OTTOBRE 2008<br />
In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre<br />
1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, (in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati<br />
acquisiti dall'ufficio si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente che il<br />
contribuente, nell'esercizio della propria professione, dimostri genericamente di aver fatto affluire sul proprio<br />
c/c bancario somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova<br />
analitica di ogni singola movimentazione del conto, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di<br />
altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato. Pertanto non basta che il<br />
contribuente adduca la qualità di amministratore di condominio ma è necessario fornisca la prova specifica.<br />
POTERI DELL'AMMINISTRATORE, ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITÀ DELLA DELIBERA<br />
ASSEMBLEARE<br />
CORTE DI CASSAZIONE , SEZ. II, SENTENZA N.25502 DEL 20 OTTOBRE 2009<br />
L'amministratore del condominio è l'unico esclusivo legittimato passivo in ordine alla domanda del<br />
condomino volta all'accertamento della invalidità della delibera assembleare senza la necessità di una<br />
specifica autorizzazione assembleare - trattandosi di controversia rientrante nella sue normali attribuzioni - e<br />
senza necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini i quali,<br />
peraltro, restano sempre legittimati ad intervenire in proprio o a proporre impugnazione.<br />
NON È ILLEGITTIMO IL RIFIUTO DELL'AMMINISTRATORE DI INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO<br />
GLI ARGOMENTI RICHIESTI DA ALCUNI CONDOMINI<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 26336 DEL 31 OTTOBRE 2008<br />
In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di<br />
legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti da singoli<br />
condomini; poiché il codice civile prevede, all'art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un<br />
sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la convocazione di una assemblea<br />
straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve<br />
ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di<br />
inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non<br />
sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma<br />
restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o<br />
decisionale del condominio".<br />
IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ ATTRARRE IL BENE COMUNE NELL'ORBITA DELLA PROPRIA<br />
DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2 CIVILE, SENTENZA N. 26737 DEL 06 NOVEMBRE 2008<br />
Il pari utilizzo delle parti comuni deve essere sempre garantito in condominio. L'articolo 1102 cod. civ. vieta<br />
al singolo partecipante di attrarre la cosa comune nell'orbita della propria disponibilità esclusiva mediante un<br />
uso particolare e l'occupazione totale e stabile e di sottrarlo in tal modo alle possibilità attuali e future di<br />
godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della quota su tutta la cosa.<br />
IL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA COSTITUISCE ATTO DI STRAORDINARIA<br />
MANUTENZIONE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 27287 DEL 14 NOVEMBRE 2008<br />
L’avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove<br />
normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a<br />
ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa<br />
comune.<br />
IL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON È ASSOGGETTABILE AD IVA<br />
QUALORA L'ATTIVITÀ SIA ESPLETATA SENZA L'IMPIEGO DI MEZZI ORGANIZZATI<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, SENTENZA N. 28186 DEL 26 NOVEMBRE 2008<br />
"Il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre<br />
1977, n. 633, art. 5, comma 2, soltanto se l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi organizzati,<br />
rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni (da<br />
ultimo, Cass. 12916/07). L'accertamento riguardo all'esistenza o meno di mezzi organizzati è evidentemente