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Raccolta Sentenze

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DARE DEL BUGIARDO ALL'AMMINISTRATORE? SI PUÒ<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 31596/2008<br />

Non si commette il reato di diffamazione se si scrivere agli altri condomini una lettera nella quale si dipinge<br />

l'amministratore come una persona scorretta e bugiarda. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte<br />

di Cassazione che, con la Sent. n. 31596/2008, ha precisato che si può contestare l'amministratore "anche<br />

usando frasi certamente aspre è fuori dubbio perché a ciascuno condominio spetta il diritto di controllare i<br />

comportamenti dell'amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità". Nel caso di specie la<br />

Corte ha osservato che "non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell'[…], ma una<br />

censura soltanto delle attività svolte come amministratore" e che "anche il delitto di diffamazione è, infatti,<br />

scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi, le considerazioni<br />

svolte a proposito del delitto di ingiuria si sarebbero dovute ritenere valide anche per il delitto di diffamazione<br />

salvo maturare le ragioni del diverso convincimento" e che "del resto in mancanza di convocazione di rituali<br />

assemblee il condominio, per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità e della iniziativa<br />

intrapresa di contestare la condotta dell'amministratore con attribuzione di specifici comportamenti, non può<br />

fare altro che inviare agli altri condomini una missiva in modo che anche essi attivino i loro poteri di<br />

controllo". "Anche in ordine al delitto di diffamazione si sarebbe dovuto allora ritenere – prosegue la Corte –<br />

e dichiarare in base alla disposizione dell'articolo 129 c.p.p. che il fatto non costituisce reato".<br />

CASSAZIONE: VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI? E’ LECITA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 44156/2008<br />

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è lecita la videosorveglianza nei condomini e<br />

ciò anche se è a discapito della privacy. Nel caso di specie, la Corte ha infatti osservato che “non era certamente<br />

volontà dell’imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l’impianto solo per ragioni di<br />

sicurezza esterne, riprenderne anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno della loro casa: e di tanto<br />

danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l’angolazione delle telecamere<br />

consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto<br />

del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l’imputato aveva fornito ai vicini la<br />

possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere […] mediante i televisori all’interno delle loro case.<br />

Sicché può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito<br />

domiciliare protetto, difetta comunque l’elemento soggetto del reato”.<br />

SOLO L'ASSEMBLEA È UNICA DEPOSITARIA DEL POTERE DISCREZIONALE DI DECIDERE COSA<br />

SIA CONFORME E COSA NON SIA CONFORME AL DECORO ARCHITETTONICO<br />

TRIBUNALE TORINO, SEZ. 3 CIVILE, SENTENZA N. 167 DEL 09 GENNAIO 2008<br />

Al tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea l'unica depositaria del potere discrezionale di<br />

decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale<br />

sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 del codice civile è confinato ai profili di<br />

strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali (nella specie veniva contestata<br />

l'installazione dei condizionatori).<br />

PULIZIA DI TOMBINI E GRONDAIE DALLE FOGLIE CADUTE DALL'ALBERO DELLA PROPRIETÀ<br />

CONTIGUA, RISARCIMENTO DANNI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 1260 DEL 21 GENNAIO 2008<br />

La Cassazione ha confermato la decisione «equitativa» del giudice di pace secondo la quale "Il proprietario ha il<br />

sacrosanto diritto di tutelare il proprio fondo e la propria abitazione dai gravi danni, materiali e igienici, causati dalla<br />

convenuta e ad evitare lavori e spese per l'incuria della vicina confinante": in proposito ha chiarito che l'attore è<br />

costretto a pulire le gronde del garage della sua abitazione nonché i tombini dell'acqua piovana dalle foglie che<br />

cadono dai rami della betulla della convenuta, che invadono la proprietà di esso attore. In tal modo il Giudice di<br />

Pace, giustificando la scelta di allontanarsi dal diritto positivo, ha dato conto - alla stregua delle circostanze del caso<br />

concreto - delle ragioni per cui un determinato comportamento appariva meritevole di tutela rispetto alla valutazione<br />

data dall'ordinamento positivo. Ciò posto, occorre innanzitutto osservare che qualora con il ricorso si denunci la<br />

violazione dei principi informatori della materia il ricorrente deve indicare il principio informatore violato dalla regola<br />

equitativa individuata dal giudice di pace: tale onere non è stato ottemperato dalla ricorrente, la quale si è limitata a<br />

richiamare una serie di norme, da cui dovrebbe trarsi la conseguenza della liceità della sua condotta. In ogni caso,<br />

l'assunto è infondato. In tema di proprietà immobiliare, la disciplina dei rapporti di vicinato, dettata allo scopo di<br />

evitare possibili conflitti al fine ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto di ciascuno, è ispirata al principio<br />

informatore secondo cui l'esplicazione dei poteri di godimento ed utilizzazione della cosa incontra il limite<br />

rappresentato dalla necessità di non menomare la proprietà del vicino, il quale ha diritto, secondo la regola generale<br />

del neminem laedere, consacrata dall'art. 2043 cod. civ., ad essere risarcito del danno ingiusto.

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