Raccolta Sentenze
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CONDOMINIO<br />
PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL LASTRICO SOLARE, PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI,<br />
DIVIETO DI SOPREDIFICARE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 13329 DEL 29 NOVEMBRE 1999<br />
Il proprietario esclusivo del lastrico solare e' tenuto al pagamento, in proporzione dei relativi millesimi, delle<br />
spese condominiali comuni anche nel caso in cui e' vietato sopredificare dalla normativa edilizia applicabile<br />
nella zona ove esiste l'edificio, perché tale divieto - peraltro non immutabile - non fa venir meno il suo diritto<br />
di proprietà sul lastrico solare, ne' questo e' utilizzabile soltanto per sopraelevare.<br />
SOPRAELEVAZIONE DEL LASTRICO SOLARE O DELL'ULTIMO PIANO, DIRITTO DI OPPORSI<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 15504 DEL 06 DICEMBRE 2000<br />
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o<br />
dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c., senza<br />
necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale<br />
diritto, assimilabili ad una servitus altius non tollendi, possono essere costituiti soltanto con espressa<br />
pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.<br />
I condomini possono opporsi, ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, c.c., alla sopraelevazione del proprietario<br />
esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, se il nuovo piano o la nuova<br />
fabbrica non soltanto ne alteri il decoro architettonico, come previsto per il divieto di innovazioni della cosa<br />
comune dall'art. 1120, comma secondo, c.c., ma ne determini un pregiudizio economico, e cioè ne derivi una<br />
diminuzione del valore dell'immobile.<br />
RIPARTIZIONE SPESE LASTRICO SOLARE<br />
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.7472 DEL 4 GIUGNO 2001<br />
Il criterio legale di ripartizione delle spese per la riparazione del lastrico solare, nella misura di un terzo a<br />
carico del condominio che ne ha l'uso esclusivo e di due terzi a carico degli altri, vale solo per le riparazioni<br />
riguardanti i manufatti posti sulla sommità delle costruzioni. Ne consegue che questo metodo non è<br />
applicabile in caso di giardino pensile sovrastante un'autorimessa, i cui locali siano stati danneggiati dal<br />
infiltrazioni d'acqua, in quanto il giardino non costituisce una semplice copertura ma è dotato di una propria<br />
autonomia strutturale e funzionale che ne obbliga il proprietario a sopportare l'intera spesa.<br />
AGIRE IN GIUDIZIO IN NOME DEL CONDOMINIO, PROVA DELLA VESTE DI AMMINISTRATORE,<br />
AUTORIZZAZIONE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 13164 DEL 25 OTTOBRE 2001<br />
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in<br />
caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione<br />
stabiliti dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale<br />
onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla<br />
quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria,<br />
mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al<br />
difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.