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Raccolta Sentenze

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DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE, GETTARE NEL CORTILE<br />

RIFIUTI E CAUSARE RUMORI IN ORA NOTTURNA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I , SENTENZA N. 26145 DEL 23 GIUGNO 2009<br />

Risponde del reato di cui agli articoli 659 e 674 del Codice Penale, colui che con rumori e strepiti disturbi il<br />

riposo e le occupazioni delle famiglie abitanti negli appartamenti sottostanti e getti nel cortile dei vicini vari<br />

oggetti,acqua sporca e rifiuti, causi rumori fortissimi e molesti provocati in ora notturna dal rotolamento sul<br />

pavimento e della collisione di grosse biglie o bocce.<br />

L'ANDRONE DI UN PALAZZO E LA SCALA COMUNE DEVONO ESSERE CONSIDERATI LUOGHI<br />

APERTI AL PUBBLICO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA N. 28853 DEL 15 LUGLIO 2009<br />

La Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale “si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno<br />

può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che<br />

abbia determinati requisiti.” Pertanto, a i fini del reato di molestia o disturbo alle persone, devono essere<br />

considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni condominiali.<br />

E’ però necessario per la condanna che sussista anche l'elemento soggettivo, vale a dire l'agire "per<br />

petulanza o per altro biasimevole motivo". Elemento che non si può rinvenire allorquando l'agente suoni<br />

insistentemente il campanello di un appartamento altrui al fine di verificare l'origine di una perdita d'acqua.<br />

PROPRIETÀ INDIVIDUALE, EDIFICIO IN CONDOMINIO, CONCRETA SITUAZIONE FATTUALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N.16829 DEL 20 LUGLIO 2009<br />

Il fatto che una proprietà individuale sia compresa o meno in un determinato edificio in condominio, non<br />

dipende da ciò che in proposito sia stato eventualmente convenuto nel relativo atto di acquisto, bensì deve<br />

essere correlato ad una concreta situazione fattuale, consistente nella effettiva inclusione o meno del bene<br />

in quel compendio immobiliare.<br />

I LIMITI E I DIVIETI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE NON DEVONO LASCIARE<br />

ALCUN MARGINE D'INCERTEZZA SUL CONTENUTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 16832 DEL 20 LUGLIO 2009<br />

Le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura<br />

contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare<br />

alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni. Trattandosi di materia che<br />

attiene alla compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, i<br />

divieti ed i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non<br />

suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un'interpretazione estensiva delle<br />

relative norme.<br />

E' NULLA LA DELIBERA CHE RATIFICA UNA SPESA ASSOLUTAMENTE PRIVA DI INERENZA ALLA<br />

GESTIONE CONDOMINIALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA DEL 10 AGOSTO 2009<br />

Deve considerarsi nulla e quindi impugnabile in ogni tempo anche oltre il termine di cui all'articolo 1137 del<br />

codice civile, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una<br />

spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che<br />

l'importo della stessa sia modesto in rapporto all'elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del<br />

rendiconto (Nel caso di specie, l'amministratore aveva addebitato ai condomini le spese del suo telefono<br />

privato nonché le spese di una licenza di software acquistata in proprio)<br />

NON È ANNULLABILE LA DELIBERA CHE RIPORTA I NOMI DEI CONTRARI E DEGLI ASTENUTI E<br />

NON DEI FAVOREVOLI CHE SONO INVECE DESUMIBILI PER DIFFERENZA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 18192 DEL 10 AGOSTO 2009<br />

In tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non<br />

riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco<br />

di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi<br />

l'indicazione, nominativa, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore<br />

complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di<br />

stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore<br />

dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il<br />

quorum richiesto dalla legge.

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