Raccolta Sentenze
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FALSO (PLANIMETRIE ED ELABORATI GRAFICI)<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23474 DEL 5 GIUGNO 2009<br />
L’idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, ai fini della eventuale sussistenza dì un<br />
falso “innocuo”, con riguardo alle circostanze del caso concreto e con criterio “ex ante”, a nulla rilevando che<br />
dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno della Pubblica Amministrazione. Siffatto accertamento,<br />
in tema di falso ideologico, va riferito al significato ed al valore dell’atto di cui si controverte, e non alla<br />
verifica degli effetti che a quell’azione conseguono, in quanto successivi e comunque estranei agli clementi<br />
costitutivi della fattispecie. Le planimetrie e gli elaborati grafici, presentati a corredo di una richiesta di<br />
autorizzazione e redatte dall’esercente una professione necessitante di una speciale abilitazione dello Stato,<br />
hanno natura di “certificato”, poiché assolvono alla funzione di dare all’autorità competente una esatta<br />
rappresentazione della realtà e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato<br />
VERANDE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23725 DELL’8 GIUGNO 2009<br />
La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio<br />
e l’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati che, comunque non comportino una<br />
trasformazione del territorio<br />
IL SECONDO BAGNO HA CARATTERE DI ESSENZIALITÀ CHE GIUSTIFICA LA NON APPLICAZIONE<br />
IN CONDOMINIO DELLE DISTANZE EX ART. 889 CC<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.II, SENTENZA N.13313 DEL 9 GIUGNO 2009<br />
La disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi e'<br />
applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi<br />
necessari ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione<br />
delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene" (Nella<br />
fattispecie, la Cassazione ha ritenuto che il rifacimento di un locale adibito a servizi igienici dia luogo a lavori<br />
essenziali ad un'adeguata vivibilita' dell'appartamento secondo moderni criteri di civiltà. Altrettanto può dirsi<br />
in relazione alla creazione o alla modifica di un secondo bagno nelle moderne abitazioni di taglio medio,<br />
trattandosi di un'esigenza ormai talmente diffusa da rivestire quel carattere di essenzialità che giustifica la<br />
non applicazione - negli edifici in condominio - delle distanze di cui all'art. 889 c.c.)<br />
ILLEGITTIMO L`OBBLIGO DI DOVER CEDERE ANCHE UN`AREA IN AGGIUNTA AL COSTO DELLE<br />
URBANIZZAZIONI<br />
TAR TOSCANA, SENTENZA N. 1005 DELL’11 GIUGNO 2009<br />
Secondo i giudici del TAR Toscana deve ritenersi illegittima la norma di un Regolamento Urbanistico<br />
comunale (nel caso di specie del Comune di Portoferraio) laddove prevede che a fronte della realizzazione<br />
di un piano di lottizzazione, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione, sia dovuta anche la cessione di<br />
un area da destinare comunque ad uso pubblico avente peraltro una superficie di non meno di 15 mila metri<br />
quadrati.<br />
Tale previsione, infatti, secondo i giudici amministrativi, non puo` ritenersi supportata da adeguata e idonea<br />
motivazione giuridica, normativa e logico-motivazionale, ne` puo` valere, come giustificazione addotta dal<br />
Comune, che trattasi di garantire standard aggiuntivi oltre a quelli minimi previsti dalla legge e che in ogni<br />
caso la cessione non sarebbe stata a titolo gratuito.<br />
Le argomentazioni difensive del Comune non hanno pero` convinto il TAR Toscana che ha invece<br />
sottolineato proprio la mancata chiarezza sui presupposti in base ai quali la prescrizione censurata e` stata<br />
introdotta nel Regolamento Urbanistico impugnato<br />
INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ANTISISMICA<br />
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 3706 DEL 12 GIUGNO 2009<br />
Qualsiasi opera la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità in zona sismica, e non<br />
solo le nuove costruzioni, è soggetta alle specifiche norme tecniche previste dall’art. 3 l. 2-2-1974, n. 64<br />
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. Il legislatore ha applicato<br />
un concetto trasversale, indifferente ed autonomo rispetto ad altre classificazioni valevoli nella disciplina<br />
edilizia, e tale da essere tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le vicende in cui venga in questione la<br />
realizzazione di una costruzione.<br />
Le previsioni della normativa antisismica non sono soggette ad una considerazione di compatibilità con la<br />
disciplina urbanistica, ma si sommano a questa, venendo a determinare, complessivamente intese, il quadro<br />
della regolamentazione degli interventi edilizi sul territorio.