06.06.2013 Views

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SE CADI SULLE SCALE BAGNATE DEL CONDOMINIO IL<br />

CUSTODE NON RISARCISCE IL DANNO SOFFERTO SE IL<br />

PERICOLO ERA EVIDENTE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 16607 DEL 19 GIUGNO<br />

2008<br />

Una signora era scivolata nell'atrio dell'edificio condominiale a<br />

causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata<br />

con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. La<br />

stessa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il<br />

Condominio milanese per sentirlo condannare al risarcimento dei<br />

danni da essa patiti ai sensi dell'art. 2051 cc, quale custode delle<br />

parti comuni dell'edificio o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043<br />

CC. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa<br />

domanda. Il Tribunale adito rigettava le domande. I giudici della<br />

Cassazione nella sentenza in esame riaffermano il principio, più<br />

volte espresso in sede di legittimità, secondo cui la responsabilità<br />

del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno<br />

sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un<br />

comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. La signora, in punto di fatto,<br />

pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile<br />

scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione<br />

anomala dei luoghi. Accertato, anche in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente<br />

dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare<br />

applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa<br />

ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa<br />

di fattori, dannosi. È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla signora un preciso<br />

comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento<br />

(pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via<br />

esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero<br />

"atteggiamento mentale" della T.A. medesima, come quest'ultima pretenderebbe. Sul punto in questione la<br />

Corte di Cassazione riscontra una valida ed insindacabile motivazione della sentenza di secondo grado, la<br />

quale ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la<br />

ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale<br />

prima di iniziarne la salita.<br />

I CONDOMINI NON POSSONO FAR VALERE LE LORO RAGIONI CREDITORIE NEI CONFRONTI DI CHI<br />

OCCUPA L’APPARTAMENTO SENZA ESSERNE IL PROPRIETARIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 17201 DEL 24 GIUGNO 2008<br />

Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relative al<br />

pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non nei confronti del<br />

conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi<br />

confronti azione diretta.<br />

CONDOMINIO CHE NON HA GLI SCARICHI DELLE ACQUE ALLACCIATI ALLA RETE FOGNARIA,<br />

PAGAMENTO DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 19130 DEL 10 LUGLIO 2008<br />

Il condominio che non ha gli scarichi delle acque effettivamente allacciati alla rete fognaria è, comunque,<br />

obbligato al pagamento del canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da<br />

superfici e fabbricati privati. Infatti dal combinato disposto degli artt. 14 della legge n. 36/1994, 16 e 17 della<br />

legge n. 319/1976 risulta che non è consentito mantenere fabbricati privi del collegamento agli impianti di<br />

raccolta dei reflui e che la corresponsione di tale canone-tributo si rende obbligatoria in quanto relativa ad un<br />

servizio pubblico irrinunciabile<br />

DELIBERE IN TEMA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE: NULLE O ANNULLABILI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA N. 20394 DEL 24 LUGLIO 2008<br />

In tema di ripartizione delle spese, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni,<br />

modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o<br />

disattesi con la conseguenza che la delibera deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 u.c. del<br />

codice civile.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!