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Raccolta Sentenze

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quote millesimali e dei limiti entro i quali ciascuno è obbligato, al fine di agire, nel rispetto dell’innovativo<br />

dettato della Corte Suprema, soltanto nei confronti dei condomini morosi e soltanto pro quota. A prescindere<br />

dalle cautele più opportune che i terzi contraenti potranno adottare per i contratti futuri, sussiste per tutte le<br />

obbligazioni contratte dal rappresentante legale del condominio l’interrogativo se l’amministratore possa<br />

comunicare ai terzi contraenti l’ammontare delle singole morosità e delle rispettive quote millesimali che<br />

possono anche essere variate rispetto alla conclusione del contratto, senza violare le norme dettate a tutela<br />

della privacy. Peraltro è non realistico ipotizzare, ai fini della salvaguardia della riservatezza, l’acquisizione<br />

da parte dell’amministratore di un preventivo consenso scritto di tutti i singoli condomini coinvolti, che nelle<br />

realtà abitative moderne possono essere numerosissimi, alla comunicazione di tutti i loro dati, sia all’atto<br />

della conclusione del contratto con il terzo, sia successivamente, con la specificazione delle loro morosità. Il<br />

riferimento all’art. 24 lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003 non pare pertinente perché l’articolo in questione<br />

consente il “trattamento” e non la “comunicazione” dei dati senza il consenso dell’interessato; trattamento e<br />

comunicazione sono concetti completamente diversi, non assimilabili ed in ogni caso il contraente dei<br />

contratti nell’ambito condominiale è soltanto l’amministratore. Inoltre, come è ben noto, l’amministratore di<br />

condominio, ai sensi delle disposizioni dettate dal citato decreto n. 196/2003, è tenuto ad adottare particolari<br />

protezioni dei dati trattati per le necessità della gestione nei limiti stabiliti in materia con il provvedimento<br />

generale 18 maggio 2006; così i dati personali ed identificativi dei singoli condomini non possono essere<br />

divulgati soprattutto nei confronti di terzi (provvedimento del Garante settembre 2000). Con specifico<br />

riferimento alla pubblicità in merito alle morosità, il Garante stesso in vari provvedimenti ha evidenziato che<br />

“l’amministratore deve adottare le dovute cautele per evitare che terzi non legittimati vengano a conoscenza<br />

dei dati relativi ai condomini” (19 maggio 2000-12 dicembre 2001). In relazione a quanto sopra evidenziato,<br />

considerato che questa Associazione rappresenta 7000 amministratori di condominio che svolgono l’attività<br />

professionale su tutto il territorio nazionale i quali hanno richiesto agli uffici delle rispettive sedi locali<br />

dell’Associazione la tutela per tale nuova situazione, si rappresenta la necessità di ottenere un parere certo<br />

ed univoco sulla legittimità o meno del comportamento dell’amministratore che comunichi al terzo contraente<br />

i nominativi dei condomini e la loro rappresentanza millesimale in sede di stipulazione del contratto o di<br />

assunzione dell’obbligazione condominiale e successivamente, i nominativi dei condomini morosi, con la<br />

specificazione della misura della loro morosità e della rispettiva quota millesimale eventualmente variata,<br />

senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di ciascun condomino. Tale parere si appalesa<br />

indispensabile al fine di fornire una puntuale informazione e le più opportune istruzioni a tutti gli associati per<br />

comportamenti uniformi ed al fine di evitare ogni possibile contenzioso sia nell’ambito assembleare che nei<br />

rapporti con i terzi e nei confronti anche di codesta Autorità Garante.<br />

MODIFICA ED AMPLIAMENTO DI LOCALE CON DESTINAZIONE AD USO ABITATIVO ED AUMENTO<br />

DELLA CUBATURA, ILLEGITTIMO SE MANCA L'AUTORIZZAZIONE CONDOMINIALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 10040 DEL 16 APRILE 2008<br />

In mancanza di una delibera condominiale, deve essere abbattuto il manufatto realizzato dal condomino nel<br />

terrazzo di sua proprietà esclusiva posto all'ultimo piano dello stabile; solo la presenza di una specifica<br />

autorizzazione contenuta nella delibera assembleare, può infatti sanare i lavori intrapresi dal proprietario per<br />

la messa in opera di una costruzione che andrebbe ad aumentare la cubatura del suo appartamento.( Nella<br />

specie, i ricorrenti avevano edificato sul terrazzo di proprietà esclusiva un manufatto in muratura che aveva<br />

inglobato il preesistente locale stenditoio e lavatoio realizzando una nuova porzione abitativa di mq. 36,50<br />

con un aumento di cubatura di mc 102 senza alcuna autorizzazione da parte dell'Assemblea Condominiale,<br />

che anzi aveva deliberato la sospensione dei lavori intrapresi dalle attuali controparti; sussisteva pertanto la<br />

violazione dell'art. 11 del Regolamento di Condominio che vietava la costruzione di "qualsiasi manufatto<br />

provvisorio o permanente sui giardini privati o condominiali e sui terrazzi privati e condominiali senza<br />

autorizzazione dell'assemblea".<br />

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, ILLEGITTIME LE SANZIONI CHE SUPERANO I 5 CENTESIMI DI<br />

EURO (100L.)<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 10329 DEL 21APRILE 2008<br />

La Cassazione con sentenza n. 10329 del 21/04/2008 ha ritenuto nuovamente nulla la sanzione superiore a<br />

5 centesimi di euro (100 L.) prevista dal regolamento condominiale. (Art.70 disp.att. C.C. In questi termini, si<br />

era già espressa con la sentenza n. 948 del 1995: "Il regolamento di condominio non può prevedere, per<br />

l'infrazione alle sue disposizioni, sanzioni pecuniarie di importo superiore a lire cento"

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