06.06.2013 Views

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi<br />

nella fattispecie è strettamente e necessariamente collegato all’attività svolta dal professionista’ – non è<br />

conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto<br />

degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,<br />

l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma primo, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n.<br />

917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente<br />

organizzata: il requisito della ‘autonoma organizzazione’, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è<br />

insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto<br />

qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili<br />

ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque<br />

accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in<br />

modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire<br />

la prova dell’assenza delle condizioni anzidette”.<br />

CHI EREDITA LA CASA PUÒ TENERE ANCHE I QUADRI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA N. 19283/2009<br />

Chi riceve in eredità una casa con i mobili in essa contenuti, può tenersi anche i quadri che costituiscono<br />

parte sostanziale dell'arredo.<br />

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione intervenendo a dirimere una controversia sorta in relazione<br />

all'interpretazione dell'art. 812 del codice civile. Da una parte infatti si sosteneva che i quadri di valore che si<br />

trovavano nella casa oggetto di eredità non potessero essere ricompresi nel termine "mobili" utilizzato nel<br />

testamento trattandosi piuttosto di elementi di arredo. Secondo la Cassazione però l'art. 812 c.c. fissa un<br />

principio generale per il concetto di beni mobili è "onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale<br />

tutti i beni che non siano qualificabili come immobili".<br />

Per questo motivo l'espressione "mobili" utilizzata nel testamento per indicare i beni che corredano<br />

un'abitazione "non autorizza di per sé a escludere parte di questi ultimi, qualunque sia il valore, essendo<br />

comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere".<br />

La sentenza ha così ribaltato il verdetto dei giudici di merito. I quadri, dunque, secondo gli Ermellini<br />

"costituiscono parte sostanziale dei mobili di una casa, che sono composti da elementi funzionali ed elementi<br />

decorativi, la cui integrazione costituisce l'insieme che correda un' abitazione".<br />

PASSAGGI DI BENI STORICO-ARTISTICI. SOLO IL REGISTRO È IN MISURA FISSA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20096/2009<br />

L'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico e architettonico in materia di<br />

Registro, non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente, al fine di<br />

giustificare tale estensione, la previsione di una base imponibile che accomuna i tributi.<br />

La competente Commissione tributaria accoglieva il ricorso di un contribuente contro l'avviso di liquidazione,<br />

notificato dall'ufficio, con il quale si richiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in relazione a<br />

un atto di donazione di un immobile. Alla base della decisione, la considerazione che, essendo il bene<br />

soggetto a vincolo culturale, l'atto avrebbe dovuto scontare i tributi in misura fissa, ai sensi di quanto previsto<br />

dall'articolo 59 del D.lgs 346/1990.<br />

L'Amministrazione ricorreva in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione del beneficio, dal momento<br />

che lo stesso spetta esclusivamente con riferimento all'imposta di registro, come si evince dal tenore<br />

letterale della stessa norma, a mente della quale "l'imposta si applica nella misura fissa prevista per<br />

l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12. lettera g), a condizione che<br />

sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei<br />

commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo". In altri termini, nel ricorso si evidenziava l'assenza di una norma che<br />

estende i benefici dell'imposizione in misura fissa alle imposte ipotecarie e catastali.<br />

Il ricorso è stato, come anticipato, accolto dalla Suprema corte, con una soluzione, peraltro, conforme alla<br />

consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che coerente con un criterio di stretta legalità-tassatività che<br />

caratterizza i trattamenti fiscali di favore, posto che, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al<br />

codice civile, le norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i<br />

tempi in esse considerati.<br />

ASSEGNI: SOLO CHI LI INCASSA È “CALUNNIATO”<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 1871 DEL 19 GENNAIO 2009<br />

La falsa denuncia di smarrimento dell'assegno si risolve in un'accusa implicita di avere commesso i reati di<br />

furto o di ricettazione nei confronti del soggetto che il titolo abbia girato o incassato

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!