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Raccolta Sentenze

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FIGLIO NON RISPETTA GLI INCONTRI? NESSUN REATO È IMPUTABILE AL GENITORE<br />

ASSEGNATARIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4946/2009<br />

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non commette alcun reato l'ex coniuge<br />

assegnatario di figli minori nel caso in cui questi non rispettino gli incontri con il padre. La Corte ha inoltre<br />

precisato che la perizia sull’attendibilità delle dichiarazioni della minore “non riveste in realtà tale carattere,<br />

dato che l’attendibilità soggettiva e oggettiva di tatti dichiarativi è questione che deve essere autonomamente<br />

valutata dal giudice, senza che possano al riguardo essere evocati ausili di natura psicologica da affidare a<br />

esperti della materia, estranei al campo delimitato dall’art. 220 c.p.p. Con questa decisione la Corte ha<br />

confermato l’archiviazione delle accuse mosse nei confronti di una mamma che non riusciva a far rispettare<br />

alla figlia gli incontri fissati dal giudice con il padre della ragazza.<br />

MARITO MOLESTA LA MOGLIE ANCHE SUL POSTO DI LAVORO? NO ALLA CONDIZIONALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 7775/2009<br />

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 7775/2009) ha stabilito che non può essere<br />

concesso il beneficio di legge della condizionale al ‘reo’ di molestie. Nel caso di specie, la Corte,<br />

respingendo il ricorso di un giovane marito che molestava la moglie, anche sul luogo di lavoro, ha precisato<br />

che “come è noto la sospensione condizionale ‘ è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze<br />

indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati’.<br />

Considerato il rilievo che il tribunale del riesame ha dato alla opposta prognosi formulata nei confronti del<br />

[…] appare del tutto ingiustificato invocare altra motivazione sul punto. Il collegio ha sostenuto come ‘il<br />

pericolo di recidiva – nel caso in esame – si quasi in re ipsa’, richiamando i fatti per i quali questi è<br />

condannato con sentenza […], costituiti – oltre che da maltrattamenti, violazioni di domicilio, molestie sul<br />

posto di lavoro, danneggiamento) – da lesioni in danno della […] cadenzati in cinque episodi […]. ‘Tali fatti<br />

inducono a ritenere che l’imputato non abbia alcuna capacità di autocontrollo, di talché la probabilità che egli<br />

possa realizzare nuovi comportamenti di contenuto analogo a quelli per cui si procede appare assai elevata,<br />

anche in considerazione del fatto che i reati oggi contestati sono stati commessi a distanza di soli tre mesi<br />

dalla condanna, condanna che evidentemente non ha avuto alcun effetto deterrente sull’imputato’. Appare<br />

quindi espresso con estrema ampiezza il motivo per cui il giudice del riesame non ha ritenuto ‘che con la<br />

sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena’”.<br />

MOGLIE PERCEPISCE ASSEGNO INVALIDITÀ? NON ESCLUDE IL MANTENIMENTO<br />

CORTE DI CASSAZIONE. SENTENZA N.10221/2009<br />

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10221/2009) ha stabilito che la ex moglie che<br />

percepisce l’assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento.<br />

Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, la Corte di secondo grado, che ha negato il diritto all’assegno a<br />

una ex moglie e ciò solo per il fatto di non aver ritenuto peggiorate le sue condizioni di salute “si ferma solo a<br />

rapportare i redditi attuali delle parti, e nessuna indagine svolge sul tenore di vita goduto dalla coppia nel<br />

corso del matrimonio e della convivenza e su quello che la donna da sola potrà tenere, con la sua infermità,<br />

dopo il divorzio, così non giustificando la negazione dell’assegno”.<br />

SUOCERI METTONO IN DIFFICOLTÀ LA COPPIA? L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE PUÒ<br />

ESSERE GIUSTIFICATO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 11922/2009<br />

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’abbandono del tetto coniugale può<br />

essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri.<br />

I Giudici del Palazzaccio hanno infatti chiarito che “la pronuncia di addebito della separazione non può<br />

essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., essendo viceversa necessario<br />

accertare l’eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione<br />

della convivenza.<br />

Da ciò consegue che, pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione,<br />

l’addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di<br />

irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del<br />

tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti<br />

da essa altrimenti prodotti”.

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