06.06.2013 Views

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STABILIRE L’APPARTENENZA DI UN MANUFATTO, PROPRIETÀ COMUNE O ESCLUSIVA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 7043 DEL 14 MARZO 2008<br />

In assenza di un titolo contrario, devono ritenersi comuni tutte le pareti del manufatto che costituiscono la<br />

prosecuzione verticale dei muri del piano sottostante di proprietà comune.<br />

In aggiunta, devono considerarsi condominiali le facciate del manufatto in relazione alla loro destinazione,<br />

avendo necessariamente la funzione di reggere il solaio ritenuto di proprietà comune.<br />

Al riguardo, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto: "Per stabilire l’appartenenza, in proprietà<br />

comune od esclusiva di un condomino, di un manufatto, occorre verificare la natura condominiale o meno<br />

del suolo su cui esso sorge, salva l’esistenza del titolo contrario".<br />

LESIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO, REALIZZAZIONE<br />

DI UN VANO DA ADIBIRE A SERVIZI IGIENICI E CUCINA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 8830 DEL 04 APRILE<br />

2008<br />

In tema di condominio, il decoro architettonico, quando possa<br />

individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure<br />

estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un<br />

bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., il cui mantenimento<br />

è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle<br />

modifiche che si intendono apportare. (Il principio riportato, è stato<br />

espresso in relazione ad una fattispecie in cui si è ritenuto lesivo il<br />

comportamento del condomino proprietario di due unità abitativa<br />

site al piano terra e primo che, per realizzare un vano di circa mq.<br />

25 da adibire a servizi igienici e cucina, aveva inglobato uno degli<br />

archi laterali asimmetrici del piano terra del fabbricato,<br />

interrompendo la omogeneità e linearità del motivo architettonico<br />

costituito dall'arco centrale di ingresso all'androne e da ciascuno<br />

dei due archi sugli altri lati).<br />

GIUDIZIO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'USO DELLA COSA COMUNE, PROVA<br />

DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 8831 DEL 4 APRILE 2008<br />

Nel giudizio promosso ex art 1102 c.c., per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, il diritto di<br />

comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione non attiene né alla legittimazione od all'interesse ad<br />

agire, la cui carenza è rilevabile anche d'ufficio,e né all'oggetto del giudizio, ma costituisce un presupposto<br />

della domanda la prova della cui esistenza, dovendo questo essere verificato solo incidenter tantum, può<br />

essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni, ed è necessaria unicamente in caso di<br />

contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati<br />

successivamente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, dal dovere imposto al convenuto<br />

dall'art. 167 c.p.c., di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento<br />

della domanda dell'attore.<br />

DEBITI CONDOMINIO E RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINO - L’AMMINISTRATORE DEVE<br />

ADOTTARE LE DOVUTE CAUTELE PER EVITARE CHE TERZI NON LEGITTIMATI VENGANO A<br />

CONOSCENZA DEI DATI RELATIVI AI CONDOMINI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 9148 DEL 8 APRILE 2008<br />

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha radicalmente cambiato l’indirizzo giurisprudenziale in<br />

merito alla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore per la<br />

fornitura di beni e servizi nell’interesse del condominio. In forza di tale pronuncia non è più applicabile il<br />

principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all’adempimento integrale<br />

del corrispettivo dovuto al terzo contraente; secondo il nuovo orientamento (parziarietà) i singoli condomini<br />

risultano obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese ed il<br />

creditore del condominio deve rivolgersi esecutivamente direttamente ai singoli condomini inadempienti per il<br />

soddisfacimento del suo credito insoluto, con la conseguente necessità di conoscere la misura delle<br />

morosità dei singoli condomini che viene pertanto richiesta all’amministratore. A questo punto pare<br />

insorgere un contrasto grave tra le esplicite direttive della normativa sulla privacy, che vietano<br />

all’amministratore immobiliare di divulgare a soggetti terzi i dati dei partecipanti al condominio, e la necessità<br />

del terzo contraente di conoscere i nominativi dei condomini morosi con la specificazione delle rispettive

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!