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Raccolta Sentenze

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NON RIENTRANO NEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE LE TRASFORMAZIONI DEL TETTO CHE LO<br />

SOTTRAGGONO ALLA SUA DESTINAZIONE COMUNE.<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 2865 DEL 7 FEBBRAIO 2008<br />

La nozione di sopraelevazione presa in considerazione dall’art. 1127 c.c., trova applicazione nei casi in cui il<br />

proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi<br />

locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, non anche quando egli intervenga con opere di<br />

trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali, siano idonee a sottrarre il bene comune<br />

alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nell’uso esclusivo del singolo condomino.<br />

La ratio giustificatrice della norma che, sia pure a determinate condizioni, conferisce ai proprietario<br />

dell’ultimo piano dell’edificio condominiale il diritto di sopraelevazione va ricercata nel fatto che la<br />

sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l’edificio ed occupa la colonna d’aria su cui esso insiste,<br />

situazione ben diversa da quella in cui egli trasformi il tetto dell’edificio, eseguendo opere e manufatti tali da<br />

sottrarlo anche in parte alla sua destinazione e ad attrarlo nella sfera della sua disponibilità esclusiva.<br />

La Cassazione, con la sentenza, afferma che non rientrano nell’esercizio di tale diritto le trasformazione del<br />

tetto che sottraggono il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini per attrarlo nell’uso<br />

esclusivo del singolo condomino, proprietario dell’ultimo piano.<br />

INTERCAPEDINE ESISTENTE TRA IL SUOLO DELL'EDIFICIO E LA SUPERFICIE DEL PIANO TERRA<br />

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 3854 DEL 15 FEBBRAIO 2008<br />

Se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, l'intercapedine esistente tra il piano<br />

di posa delle fondazioni , costituente il suolo dell'edificio e la superficie del piano terra, come parte comune,<br />

appartiene a tutti i condomini, in quanto destinata alla coibentazione e all'aerazione del fabbricato<br />

CAUSE RELATIVE ALLA MISURA ED ALLE MODALITÀ D'USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO,<br />

COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 3937 DEL 18 FEBBRAIO 2008<br />

In tema di controversie tra condomini, devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso di servizi<br />

condominiali quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e,<br />

quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate;<br />

mentre per cause relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una<br />

riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, pertanto, la competenza<br />

ordinaria per valore, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la<br />

negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al<br />

parcheggio dell'autovettura nel cortile comune (Cass. ord. 15-4-2002 n. 5448, 22 maggio 2000 n. 6642, 13<br />

ottobre 1997 n. 9946, 28 settembre 1994 n. 7888). Nella fattispecie in esame, l'assegnazione ai condomini,<br />

compresa l'odierna ricorrente, dei posti auto sul piazzale comune, deliberata dall'assemblea condominiale<br />

all'unanimità, non limita in alcun modo il diritto che alla stessa spetta, quale condomina, sul piazzale<br />

medesimo, ma rende eventualmente, come sostiene, "impervio l'accesso e l'uscita dal proprio posto auto<br />

interno, tutte le volte in cui il posto antistante risulti occupato dall'autovettura del condomino assegnatario".<br />

Ne deriva che competente a conoscere ratione materiae della controversia da lei instaurata è, alla luce della<br />

giurisprudenza più sopra richiamata, il Giudice di pace ex articolo 7 c.p.c. comma 3 n. 2. Le cause relative<br />

alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia<br />

quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle<br />

cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di<br />

comunione , in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della<br />

competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà<br />

sulle cose comuni.<br />

PRESUNZIONE DI CONDOMINIALITÀ, VANO DESTINATO A CABINA IDRICA UTILIZZATO IN<br />

MANIERA ESCLUSIVA DA UN CONDOMINO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 5891 DEL 4 MARZO 2008<br />

L'art. 1117 c.c. non stabilisce propriamente una «presunzione di condominialità» dei beni che si sono<br />

menzionati, trattandosi piuttosto di norma che direttamente li attribuisce ai titolari delle proprietà individuali, i<br />

quali senz'altro li acquistano insieme con le rispettive loro porzioni immobiliari, in ragione della connessione<br />

materiale o funzionale che lega gli uni alle altre, salvo che il titolo disponga diversamente. (Nella specie,<br />

vano destinato e adibito a cabina idrica a servizio di tutti gli appartamenti dell'edificio dal momento della sua<br />

costruzione, ma utilizzato in maniera esclusiva da un condomino).

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