Raccolta Sentenze
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sarebbe appunto il proprietario. La tesi non ha convinto i giudici di legittimità i quali, al contrario, hanno<br />
affermato che non risponde alle finalità della legge impedire al promissario acquirente di ottenere «una<br />
sentenza che tenga luogo del contratto non concluso fornendo in giudizio la prova della detta regolarità<br />
urbanistica nell`ipotesi in cui il promettente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti e<br />
di rendere la dichiarazione di cui all`articolo 40 della legge 47/85».<br />
I LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO NEL RILASCIO DELLE PROCURE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24682/2009<br />
In tema di responsabilità professionale del notaio, la mancata consegna all’avente diritto da parte del<br />
professionista della procura con la quale il figlio autorizza il padre a vendere in rem propriam la casa di cui<br />
aveva ricevuto in donazione la nuda proprietà, non è di per sé sufficiente a configurare il diritto al<br />
risarcimento del danno in favore del padre per mancata possibilità di vendita del bene stesso. Infatti pur<br />
dovendosi riconoscere la responsabilità del notaio per non aver consegnato la procura all’avente diritto ma al<br />
figlio dello stesso, affinché si palesi il diritto al risarcimento del danno occorre che si realizzi il presupposto<br />
del mancato guadagno e della svalutazione del bene oggetto della procura.<br />
SICUREZZA SUL LAVORO: IMPRENDITORE CHE RIMUOVE IRREGOLARITÀ PUÒ AVERE SCONTO DI<br />
PENA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.29545/2009<br />
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che potranno usufruire di forti sconti di pena,<br />
i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima<br />
dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La Corte ha infatti chiarito che “l’art.<br />
303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in parte qua perché più favorevole all’imputato, espressamente<br />
prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via<br />
alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’art. 491 c.p.p., si<br />
adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle<br />
eventuali conseguenze dannose del reato. Sicché sotto questo profilo (della violazione dell’art. 303 cit.) il<br />
ricorso si presenta come non manifestamente infondato e quindi inammissibile”.<br />
IL DIFENSORE NON DEVE PER FORZA FARSI SOSTITUIRE IN AULA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 41502/2009<br />
Il difensore ha diritto a ottenere il rinvio dell’udienza richiesto perché lui deve essere presente in un'altra<br />
udienza impegnativa e per la quale non può farsi sostituire da un collega. Lo ha stabilito la Corte di<br />
Cassazione che, con la sentenza in esame, ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per<br />
bancarotta nei confronti di una imprenditrice perché i giudici non avevano voluto accordarle un rinvio<br />
dell’udienza nonostante il suo difensore fosse impegnato in un altro Palazzo di giustizia con un caso<br />
particolarmente complicato. La legge processuale non impone al difensore impedito a comparire all’udienza<br />
– ecco come ha motivato la quinta sezione penale – che ne chieda perciò il differimento, l’obbligo di<br />
nominare un sostituto, soprattutto se, come in questo caso, con l’istanza di rinvio il difensore aveva dato<br />
esaustivamente conto della ragione che gli imponeva di partecipare personalmente all’altra udienza,<br />
spiegando che era procuratore speciale dell’imputato e di quella che non consentiva la nomina di un<br />
sostituto in un’udienza impegnativa che richiedeva la piena conoscenza degli atti di un procedimento<br />
abbastanza complesso”.<br />
APERTURA DI UNA PORTA AL POSTO DI UNA PREESISTENTE FINESTRA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III SENTENZA N. 834 DEL 13 GENNAIO 2009<br />
In tema di reati edilizi, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo<br />
rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta<br />
d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come<br />
ristrutturazione edilizia "minore".