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Raccolta Sentenze

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CONDOMINIO: RESPONSABILITÀ DECENNALE PER IL DIRETTORE DEI LAVORI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 9316 DEL 18 APRILE 2007<br />

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha specificato che la garanzia per vizi costruttivi è soggetta alla<br />

prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.. Va infatti esclusa l'applicazione dell'articolo<br />

2226, comma secondo, c.c. (prescrizione breve di un anno), atteso che, nell'adempimento delle obbligazioni<br />

inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente<br />

la natura dell'attività esercitata (articolo 1176 c.c.) che ha come contenuto un'obbligazione di mezzi.<br />

L’amministratore dovrà, tuttavia, contestare in tempo utile le eventuali problematiche verificate a fine lavori<br />

ma potrà avvalersi della prescrizione di 10 anni per intraprendere un’azione legale nei confronti del<br />

progettista e del direttore dei lavori, ricorrendo anche dell’istituto dell’interruzione della prescrizione stessa<br />

come previsto dall’art. 2943 c.c.<br />

LA GRONDA DI UN TETTO DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE È COMUNE A TUTTO L'EDIFICIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 11109 DEL 15 MAGGIO 2007<br />

La gronda di un tetto di un edificio condominiale costituisce bene comune, in quanto, essendo parte<br />

integrante del tetto e svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricade tra i beni che l'art. 1117 n. 1<br />

c.c. include espressamente tra le parti comuni dell'edificio; (In applicazione del riportato principio, la<br />

Suprema Corte ha affermato che qualora si chieda giudizialmente l'abbattimento della gronda è<br />

indispensabile interpellare in giudizio tutti i condomini, quali litisconsorti necessari).<br />

TRASFERIMENTO DEL PIANEROTTOLO, È NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 15444 DEL 10 LUGLIO 2007<br />

Essendo le scale, come i pianerottoli quali componenti essenziali di esse, elementi necessari alla<br />

configurazione di un edificio diviso per piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile<br />

per accedere al tetto o alla terrazza di copertura, anche al fine di provvedere alla loro conservazione, tali<br />

beni hanno natura di beni comuni ex art. 1117 c. civ., anche relativamente ai condomini proprietari dei<br />

negozi con accesso dalla strada, essendo anch’essi interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei<br />

pianerottoli, perché interessati alla conservazione (e manutenzione) della copertura dell'edificio della quale<br />

anch'essi godono. Conseguentemente in mancanza di un titolo contrario, deve ritenersi nullo ed inefficace<br />

l'accordo intervenuto con i condomini, partecipanti all'assemblea e sottoscrittori del relativo verbale, essendo<br />

necessario il consenso di tutti i condomini espresso in un atto negoziale scritto, trattandosi di cedere i diritti<br />

reali di uso del pianerottolo del quarto piano e della sovrastante scala a chiocciola, beni condominiali.<br />

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO-AZIONE DI REINTEGRAZIONE<br />

NEL POSSESSO DI UN BENE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 16631 DEL 27 LUGLIO 2007<br />

L'amministratore di condominio - in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130,c.c. - è legittimato ad<br />

esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso di un bene che, anche se di proprietà di terzi, è destinato<br />

con apposito vincolo urbanistico ad un diritto di uso comune da parte dei condomini (nella specie, diritto di<br />

parcheggio in terreno adiacente a fabbricato condominiale); ciò poiché tale azione si collega al potere<br />

dell'amministratore di esercitare gli atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio.<br />

INDENNITA’ DI SOPRAELEVAZIONE E AUMENTI DI VOLUMETRIA<br />

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16764 DEL 30 LUGLIO 2007<br />

Secondo il quarto comma dell’art. 1127 del Cod.Civ., il condomino che fa sopraelevazioni deve<br />

corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova<br />

fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui<br />

spettante. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’indennità di sopraelevazione, di<br />

cui all’art. 1127 Cod. Civ., è dovuta non solo nel caso di costruzione oltre l’ultimo piano, ma anche in tutti<br />

quei casi si sia verificato l’aumento della superficie e della volumetria. Riportiamo i casi di aumento di<br />

volumetria (non strettamente collegati a sopraelevazioni) portati come esempio nella sentenza:<br />

• ferma l’altezza del colmo del tetto, ove l’incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di<br />

volumetria si realizzino mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a<br />

spezzato con pendenze diverse<br />

• mediante l’ampliamento della base con la costruzione d’uno sporto e la consequenziale estensione del<br />

tetto<br />

• Innalzamento dei muri perimetrali<br />

In sostanza la sentenza ha stabilito che il condomino che aveva innalzato i muri perimetrali dell’edificio e del<br />

corrispondente tetto deve corrispondere un’indennità agli altri condomini da calcolarsi secondo quanto

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