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Raccolta Sentenze

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ICI SUI FABBRICATI RURALI? E' DOVUTA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 153217/ 2008<br />

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l'ICI è dovuta sui fabbricati e ciò anche<br />

se questi sono da considerarsi rurali. La ruralità del fabbricato non può essere riconosciuta di nessuna<br />

valenza diretta per escludere l'assoggettamento dell'immobile all'imposta. I Giudici di Piazza Cavour,<br />

partendo dal principio che 2il regime dell'ICI e delle relative esenzioni non può essere ricavato dalla<br />

disciplina normativa regolante l'imposizione diretta, e quindi essenzialmente dal T.U.I.R., bensì dalle<br />

disposizioni specificamente inerenti alla stessa imposta comunale sugli immobili" e che "la strumentalità dei<br />

fabbricati rispetto all'esercizio dell'agricoltura (…) considerata dal TUIR […] non ha assunto significato in<br />

materia di imposta comunale sugli immobili", ha stabilito che "presupposto dell'imposta,come stabilito dal<br />

secondo comma dell'art. 1 del D. Lg.vo istituito, è il 'possesso' (a) di 'fabbricati', (b) di 'aree fabbricabili' e (c)<br />

di 'terreni agricoli', siti nel territorio dello Stato, 'a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla<br />

cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".<br />

"Per il n. 1 del successivo art. 2, poi – prosegue la Corte – per 'fabbricato' si intende l''unità immobiliare<br />

iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano…' e ogni 'unità immobiliare' già iscritta o che, per le sue<br />

caratteristiche, deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, quindi, costituisce, per definizione della legge<br />

in esame 'fabbricato' assoggettato all'imposta: di conseguenza il 'possesso' di una 'unità immobiliare' da<br />

considerare 'fabbricato' (perché iscritta o da iscrivere nel catasto detto) fa sorgere in capo al 'soggetto<br />

passivo' (art. 3) l'obbligo di corrispondere l'ICI afferente".<br />

EDIFICABILITÀ AI FINI ICI<br />

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 41 DEL 27 FEBBRAIO 2008<br />

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, del d.l.<br />

4/7/2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006, n. 248 (secondo cui un’area è<br />

edificabile se classificata come tale dal p.r.g., anche in difetto dello strumento attuativo), in riferimento agli<br />

artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e<br />

affidamento dei cittadini nella certezza giuridica. E’ del tutto ragionevole, infatti, che il legislatore: a)<br />

attribuisca alla nozione di “area edificabile” significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta<br />

nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta<br />

determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l’effettiva<br />

possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo;<br />

b) muova dal presupposto fattuale che un’area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di<br />

costruire, ma che tuttavia è qualificata come “edificabile” da uno strumento urbanistico generale non<br />

approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di<br />

tale qualificazione; c) conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell’imponibile dell’ICI, le<br />

aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto<br />

non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta<br />

qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali.<br />

La potenzialità edificatoria dell’area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora<br />

inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e,<br />

pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto<br />

espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dalla<br />

eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dell’acquisto, si<br />

cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza<br />

di mero fatto, come tale irrilevante nel giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 155 del<br />

2005; ordinanze n. 173 del 2003; n. 481 e n. 311 del 2002).<br />

IMPOSTA DI REGISTRO PER COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: NON RILEVA L’USO EDIFICATORIO<br />

ABUSIVO CHE L’ACQUIRENTE FACCIA DELL’IMMOBILE<br />

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 12021 DEL 14 MAGGIO 2008<br />

Il DPR 26.4.1986 n. 131 dispone all’art. 43 1° comma lett. a) che, per i contratti a titolo oneroso traslativi o<br />

costitutivi di diritti reali, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita dal valore del<br />

bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o<br />

ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi. Nel caso, la Suprema Corte cassa la<br />

sentenza sottoposta al suo vaglio rilevando che il giudice a quo ha violato detta norma, per aver egli dato<br />

prevalenza non già allo stato di fatto e di diritto dell’immobile sussistente alla data dell’atto di compravendita,<br />

ma alla successiva abusiva utilizzazione dello stesso, a scopo edificatorio, da parte dell’acquirente

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