Raccolta Sentenze
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FISCALI<br />
QUANDO L'AREA È DA CONSIDERARSI EDIFICABILE AI FINI ICI<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 9131 DEL 19 APRILE 2006<br />
Con la sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'area<br />
con destinazione agricola, ma sulla quale si sia abusivamente costruito, debba essere considerata<br />
edificabile. Il caso riguarda la compravendita di un terreno dichiarato agricolo, sul quale è stato poi costruito<br />
un manufatto residenziale balneare. Sebbene il suolo si trovi fuori dal perimetro urbano di un Comune privo<br />
di strumenti urbanistici, i giudici affermano che la sua natura edificatoria emerge dalla situazione "di fatto",<br />
cioè dalla sussistenza di alcuni elementi quali: lo sviluppo edilizio della zona, l'esistenza di servizi pubblici, il<br />
collegamento con i centri urbani già organizzati. Inoltre, argomenta la Corte, se è vero che l'esistenza di una<br />
costruzione abusiva non trasforma in edificatoria la natura del terreno su cui essa sorge, è anche vero che<br />
tale natura va riconosciuta a quelle zone edificate abusivamente e poi condonate.<br />
ICI SULL’IMMOBILE ACCATASTATO ANCHE SE NON ANCORA ULTIMATO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22808 DEL 23 OTTOBRE 2006<br />
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’avvenuto accatastamento di un fabbricato ha determinato<br />
l’utilizzazione dello stesso (anche se mancano bagni e pavimenti) e, quindi, la sua imponibilità ai fini Ici. Il<br />
principio sancito dalla Corte costituisce una deroga all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 che dispone che<br />
l’imposta si applichi su un fabbricato di nuova costruzione, e non più sull’area edificabile, a partire dalla data<br />
di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.<br />
ICI SU AREE EDIFICABILI: BASTA IL PRG ADOTTATO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 25506 DEL 30 NOVEMBRE 2006<br />
Con la sentenza n. 25506 del 30 novembre scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema<br />
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Interpretando l’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del<br />
1992, i Giudici hanno stabilito che, ai fini della sua applicazione, un’area è da considerarsi fabbricabile se è<br />
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,<br />
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.<br />
Di conseguenza l’ICI va dichiarata e liquidata sulla base del valore di mercato dell’area, tenendo conto<br />
anche di quanto sia effettiva e prossima l’utilizzabilità a scopo edificatorio, e di quanto possano incidere gli<br />
ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. Questa interpretazione concorda con il decreto Bersani (DL<br />
223/2006 convertito nella legge 248/2006) che, all’art. 36, comma 2, stabilisce che per considerare un’area<br />
edificabile è sufficiente che essa sia classificata tale nello strumento urbanistico generale. Lo stesso<br />
principio vale anche per l’IVA e per l’imposta di registro.<br />
SERVITU’ DI PASSAGGIO<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 7601 DEL 18 DICEMBRE 2006<br />
Affinché una strada possa ricondursi fra quelle gravate da servitù anche di solo passaggio, è necessario che<br />
l’uso risponda alla necessità o alla utilità di una collettività di persone (C.d.S. Sezione V, 28 gennaio 1998, n.<br />
102). Nella specie, il carattere “interno” dell’area esclude il presupposto in esame facendo concludere per<br />
una utilità limitata ai soli proprietari frontisti (quando l’uso avvenga in favore di soggetti considerati uti singuli,<br />
e non uti cives, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per dicatio ad<br />
patriam: