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Raccolta Sentenze

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FISCALI<br />

QUANDO L'AREA È DA CONSIDERARSI EDIFICABILE AI FINI ICI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 9131 DEL 19 APRILE 2006<br />

Con la sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'area<br />

con destinazione agricola, ma sulla quale si sia abusivamente costruito, debba essere considerata<br />

edificabile. Il caso riguarda la compravendita di un terreno dichiarato agricolo, sul quale è stato poi costruito<br />

un manufatto residenziale balneare. Sebbene il suolo si trovi fuori dal perimetro urbano di un Comune privo<br />

di strumenti urbanistici, i giudici affermano che la sua natura edificatoria emerge dalla situazione "di fatto",<br />

cioè dalla sussistenza di alcuni elementi quali: lo sviluppo edilizio della zona, l'esistenza di servizi pubblici, il<br />

collegamento con i centri urbani già organizzati. Inoltre, argomenta la Corte, se è vero che l'esistenza di una<br />

costruzione abusiva non trasforma in edificatoria la natura del terreno su cui essa sorge, è anche vero che<br />

tale natura va riconosciuta a quelle zone edificate abusivamente e poi condonate.<br />

ICI SULL’IMMOBILE ACCATASTATO ANCHE SE NON ANCORA ULTIMATO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22808 DEL 23 OTTOBRE 2006<br />

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’avvenuto accatastamento di un fabbricato ha determinato<br />

l’utilizzazione dello stesso (anche se mancano bagni e pavimenti) e, quindi, la sua imponibilità ai fini Ici. Il<br />

principio sancito dalla Corte costituisce una deroga all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 che dispone che<br />

l’imposta si applichi su un fabbricato di nuova costruzione, e non più sull’area edificabile, a partire dalla data<br />

di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.<br />

ICI SU AREE EDIFICABILI: BASTA IL PRG ADOTTATO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 25506 DEL 30 NOVEMBRE 2006<br />

Con la sentenza n. 25506 del 30 novembre scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema<br />

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Interpretando l’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del<br />

1992, i Giudici hanno stabilito che, ai fini della sua applicazione, un’area è da considerarsi fabbricabile se è<br />

utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,<br />

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.<br />

Di conseguenza l’ICI va dichiarata e liquidata sulla base del valore di mercato dell’area, tenendo conto<br />

anche di quanto sia effettiva e prossima l’utilizzabilità a scopo edificatorio, e di quanto possano incidere gli<br />

ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. Questa interpretazione concorda con il decreto Bersani (DL<br />

223/2006 convertito nella legge 248/2006) che, all’art. 36, comma 2, stabilisce che per considerare un’area<br />

edificabile è sufficiente che essa sia classificata tale nello strumento urbanistico generale. Lo stesso<br />

principio vale anche per l’IVA e per l’imposta di registro.<br />

SERVITU’ DI PASSAGGIO<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 7601 DEL 18 DICEMBRE 2006<br />

Affinché una strada possa ricondursi fra quelle gravate da servitù anche di solo passaggio, è necessario che<br />

l’uso risponda alla necessità o alla utilità di una collettività di persone (C.d.S. Sezione V, 28 gennaio 1998, n.<br />

102). Nella specie, il carattere “interno” dell’area esclude il presupposto in esame facendo concludere per<br />

una utilità limitata ai soli proprietari frontisti (quando l’uso avvenga in favore di soggetti considerati uti singuli,<br />

e non uti cives, non può darsi uso pubblico di passaggio né per usucapione di servitù, né per dicatio ad<br />

patriam:

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