Raccolta Sentenze
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APPALTI: LE PICCOLE IRREGOLARITÀ DELL’AZIENDA NON PRECLUDONO LA PARTECIPAZIONE<br />
ALLA GARA<br />
CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE N.5896 DEL 30 SETTEMBRE 2009<br />
Qualche irregolarità dell’azienda non preclude la partecipazione alle gare di appalto. Infatti un “piccolo illecito<br />
contributivo” commesso dal rappresentante legale non può avere come conseguenza l’esclusione<br />
dell’impresa dalla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la decisione in esame ha respinto il<br />
ricorso del Comune di Rimini.<br />
I MANUFATTI EDILIZI INTERRATI SONO NUOVE COSTRUZIONI<br />
T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SENTENZA N. 4764 DEL 06 OTTOBRE 2009<br />
La circostanza che la costruzione, adibita a cantina, sia interrata non può portare ad affermarne l’irrilevanza<br />
sotto il profilo urbanistico: con l’art. 3, D.p.r. n. 380/2001, il legislatore ha, difatti, ricompreso i manufatti edilizi<br />
interrati tra le nuove costruzioni, facendo propria la soluzione già seguita dalla giurisprudenza secondo cui i<br />
lavori di costruzione edilizia subordinati a concessione non sono solo quelli per i quali il manufatto si eleva al<br />
di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati perché trasformano durevolmente l’area<br />
impegnata (Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1994; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 1991, n. 486).<br />
PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE STAGIONALI O PRECARIE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 39074 DELL' 8 OTTOBRE 2009<br />
In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia, (ora sostituita dal<br />
permesso di costruire), non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che il carattere<br />
stagionale non implica precarietà dell'opera, potendo essere la stessa destinata a soddisfare bisogni non<br />
provvisori attraverso la perpetuità della sua funzione. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione con la<br />
Sentenza in commento ha confermato la condanna per la realizzazione di un portico in legno in zona<br />
soggetta a vincolo in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'ente preposto al vincolo.<br />
In merito la Corte ha chiarito che la tettoia, adibita a ristorazione, non smontabile e destinata ad uso stabile,<br />
anche se stagionale, non costituisce «opera precaria» in quanto la possibile utilizzazione duratura dell'opera,<br />
anche se per limitati periodi dell'anno, fa assumere alla stessa una destinazione permanente e non precaria.<br />
Inoltre, la natura precaria di un manufatto, ai fini della esenzione della concessione edilizia, non può essere<br />
desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera del costruttore, ma deve<br />
ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo per fini specifici,<br />
contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si<br />
tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo (cfr. Cassazione n. 4002/1999).<br />
PERMESSO DI COSTRUIRE TRASFERITO "INSIEME ALL'IMMOBILE"<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 39078 DELL’ 8 OTTOBRE 2009<br />
Il titolo concessorio può essere trasferito "insieme all'immobile" e dunque soltanto a quei soggetti che<br />
avrebbero titolo anche a richiederlo autonomamente, versando, nei confronti dell'immobile o del suo<br />
proprietario, in una delle condizioni già previste dall'art. 4 della legge n. 10/1977 ed oggi dall'art. 11 del<br />
D.P.R. n. 380/2001. Parametro cardine di riferimento per la richiesta del permesso di costruire (già<br />
concessione edilizia) è il rapporto tra area disponibile e volume sulla stessa edificabile e si correla all'indice<br />
di fabbricabilità fondiario, che definisce il rapporto massimo consentito tra metri cubi edificabili e metri<br />
quadrati dell'area o lotto su cui va ad insistere la costruzione.<br />
EDIFICI A RISCHIO DI MOVIMENTO FRANOSO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 40034 DEL 14 OTTOBRE 2009<br />
Può essere disposto il sequestro preventivo su un complesso immobiliare soggetto a movimento franoso, dal<br />
momento che la normale fruizione del bene potrebbe comportare rischi in conseguenza di ulteriori crolli<br />
mentre, in forza del provvedimento cautelare, l'unico tipo di utilizzo consentito del bene è quello volto alla<br />
eliminazione della causa dello smottamento. Con queste motivazioni la Corte ha convalidato il sequestro<br />
preventivo avente ad oggetto un campo da calcetto, aree condominiali e fabbricati in ordine ai quali era stato<br />
ipotizzato a carico dei proprietari degli immobili il reato di «Omissione di lavori in edifici o costruzioni che<br />
minacciano rovina». Il sequestro conseguiva ad evento franoso verificatosi a valle degli edifici, distanti dai 3<br />
ai 10 metri dal fronte della frana, dovuto alla presenza di terreno di riporto sotto i fabbricati, inserito per<br />
eliminare il dislivello su cui erano stati costruiti, ed altresì ascrivibile alla mancanza di fognature e di un<br />
sistema drenante idoneo a facilitare il deflusso delle acque. La Corte ha altresì rilevato che la circostanza<br />
che all'interno delle abitazioni non fossero state rilevate fessure non riduceva l'allarme, vista la vicinanza del<br />
fronte franoso e la necessità di interventi immediati per mettere in sicurezza gli edifici, per cui non era<br />
possibile lasciare detti edifici nella libera disponibilità stante la pericolosità di un crollo.