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Raccolta Sentenze

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TECNICHE<br />

SE VIOLATA LA DISTANZA DAL CONFINE POSSIBILE LA COMUNIONE DEL MURO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, SENTENZA N. 11489/2002<br />

Se la casa non rispetta la distanza dal confine il vicino può chiedere la comunione del muro. Il principio è<br />

stato affermato dalle Sezioni Unite Civili che hanno fornito l'orientamento ufficiale in materia di rapporti di<br />

vicinato. La Suprema Corte ha anche chiarito che l'esercizio della facoltà del vicino di chiedere la comunione<br />

forzosa del muro non situato sul confine, allo scopo di costruire sul muro stesso, non è impedito dal fatto che<br />

sul muro che si vuole rendere comune risultino aperte alcune vedute.<br />

SULLA DISTANZA MINIMA DI 10 METRI TRA PARETI FINESTRATE DI EDIFICI EX DM 1444/68<br />

CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE N. 3929 DEL 12 LUGLIO 2002<br />

L'applicazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 e della disposizione del D.M. n. 1444 del 1968,<br />

secondo cui le costruzioni debbono osservare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti<br />

di edifici antistanti, sono subordinate all'inesistenza di strumenti urbanistici anteriori contenenti norme sulle<br />

distanze; tuttavia gli strumenti urbanistici (e le relative revisioni) approvati successivamente all'entrata in<br />

vigore del citato decreto non possono contrastare con le direttive del decreto stesso.<br />

Cfr. Cass. civ., SS.UU., 22 novembre 1994, n. 9871 e Cass. civ., II, 24 luglio 2001, n.10062<br />

MURO DI SOSTEGNO – NUOVA COSTRUZIONE<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 1619 DEL 12 APRILE 2005<br />

Le opere, se pur autorizzate, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che modificano<br />

l'assetto fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in quelle di “nuova costruzione” soggette alle<br />

regole urbanistiche concernenti le distanze fra costruzioni.<br />

RECINZIONE IN LEGNO E RETE METALLICA NON RICHIEDONO ALCUNA CONCESSIONE<br />

T.A.R. VENETO, SEZIONE II, SENTENZA N. 533 DEL 7 MARZO 2006<br />

La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione<br />

edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione<br />

morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello "jus excludendi alios", immanente al diritto di<br />

proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione che sia costituita da paletti infissi al suolo<br />

(senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete metallica, con conseguente illegittimità, dunque,<br />

dell'ordine di demolizione.

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