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Raccolta Sentenze

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Questi ultimi secondo la corte,"non rientrano nelle spese di emissione o nelle spese relative ad adempimenti<br />

e formalità conseguenti all'emissione della fattura stessa". Quando si parla di spese di emissione dunque si<br />

devono intendere "gli oneri relativi all'elaborazione e alla stampa del documento". In ogni caso annota la<br />

Corte le spese pagate dal cliente sono esattamente pari al costo sostenuto da Telecom Italia e pagato a<br />

Poste Italiane per inviare la bolletta al domicilio del cliente.<br />

PARCHEGGIO “NON CUSTODITO”. IL GESTORE È RESPONSABILE DEL FURTO O<br />

DANNEGGIAMETO DEL VEICOLO.<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III,SENTENZA N. 1957 DEL 27 GENNAIO 2009<br />

Il contratto (atipico) di parcheggio di un autoveicolo va assimilato, quanto alla disciplina giuridica applicabile,<br />

al contratto di deposito e si conclude mediante il collocamento dello stesso nell’apposito spazio con il<br />

consenso del depositario, anche se non vi sia consegna delle chiavi e rilascio di scontrino e se il pagamento<br />

del compenso non avvenga anticipatamente. Ne consegue che in caso di furto o danneggiamento dell’auto il<br />

depositario - ovvero il gestore del parcheggio stesso - è tenuto al risarcimento del danno in quanto, come in<br />

qualunque contratto di deposito, su di esso incombe l’onere della custodia dell’intera area a fronte<br />

dell’incasso dall’automobilista della tariffa stabilita. Non è invece necessario affinché sorga la responsabilità<br />

per i danni alla cosa depositata un espresso accordo in virtù del quale il gestore del parcheggio si impegni<br />

formalmente a custodirla, essendo sufficiente la mera consegna. Come la Cassazione ha ribadito in varie<br />

pronunce, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del<br />

veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali<br />

condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un<br />

obbligo di custodia. Peraltro, dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la<br />

conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della<br />

responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora<br />

non sia stata approvata specificamente per iscritto. (Ex plurimis, Cass. Civ., 5837/2007).<br />

GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO POSSONO IRROGARE MULTE SOLO ALL'INTERNO DELLE STRISCE<br />

BLU<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 5621/2009<br />

Con la sentenza in commento, viene ridotto ulteriormente il potere di multa dei dipendenti delle società che<br />

gestiscono i parcheggi a pagamento su concessione del comune. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite,<br />

infatti, ha respinto un ricorso del Comune di Parma contro la decisione del giudice di pace di stracciare una<br />

multa inflitta dagli ausiliari del traffico per sosta vietata. In particolare la sentenza trattava una multa legata al<br />

parcheggio di una macchina in uno spazio non contrassegnato dalle strisce blu all'interno di una zona in<br />

concessione per il posteggio a pagamento nel Comune di Parma. Da quanto emerge dalla sentenza agli<br />

ausiliari del traffico non viene riconosciuto il potere di sanzionare qualsiasi tipo di violazione legata ai<br />

parcheggi, si sottolinea infatti che le contravvenzioni al di fuori dalle strisce blu non sono di loro competenza,<br />

ma soltanto dei vigili urbani. La Corte afferma a tale proposito che: "le violazioni in materia di sosta che non<br />

riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti<br />

pregiudizio alla funzionalità delle aree così distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale<br />

dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse<br />

nell'area oggetto di concessione".<br />

AUTOVELOX: VANNO SEGNALATI ALMENO 400 METRI PRIMA, BASTA SOPRUSI DEI COMUNI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 11131 DEL 13 MARZO 2009<br />

Dopo la sentenza sugli ausiliari del traffico, che limita i loro poteri, la Cassazione emette una nuova sentenza<br />

favorevole agli automobilisti. Per la Suprema Corte gli autovelox devono essere segnalati con cartello<br />

almeno 400 metri prima del punto della loro collocazione. Adoc soddisfatta della decisione della Corte. Una<br />

nuova vittoria per i consumatori, la sentenza 11131 è in linea con quanto denunciato dall'Adoc sull'utilizzo<br />

distorto di apparecchi che dovrebbero garantire esclusivamente una maggiore sicurezza stradale ma che, al<br />

contrario, vengono usati al solo fine di rimpinguare le casse comunali. Si pensi che ogni anno, a causa<br />

dell'utilizzo improprio di autovelox, T-red e strisce blu, gli automobilisti pagano circa 300 euro l'anno<br />

procapite di multe, con guadagni stratosferici per i Comuni, nell'ordine di centinaia di milioni di euro annui.<br />

Questa sentenza della Cassazione è l'occasione per chiedere una riforma definitiva del Codice della Strada,<br />

che sia condiviso e stabile, non modificabile in base agli umori e agli articoli che escono sui giornali, e in<br />

grado di portare certezza nel campo del diritto stradale. Per Adoc è inoltre necessario l'istituzione di un<br />

Comitato presso il Ministero degli Interni che autorizzi i Comuni alle modifiche che questi vogliono attuare in<br />

merito alla segnaletica stradale.

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