Raccolta Sentenze
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APPALTI: CONTRATTO SALVO SE LA CONCESSIONE EDILIZIA È OTTENUTA PRIMA DEL<br />
COMPLETAMENTO DELL'OPERA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I , SENTENZA N. 3913/2009<br />
La nullità è esclusa anche quando il titolo autorizzativo arriva dopo la stipulazione del negozio: l'efficacia<br />
dell'accordo si ritiene solo sospesa fino all'emissione dell'atto amministrativo. Le analogie con la<br />
compravendita. L'appalto è nullo quando l'opera viene realizzata senza concessione edilizia. e il condono<br />
non serve a sanare il negozio. il contratto è salvo, invece, se il titolo autorizzativo è ottenuto dopo la stipula<br />
ma prima del completamento dei lavori. è quanto emerge dalla sentenza in esame, emessa dalla prima<br />
sezione civile della corte di cassazione (qui leggibile come documento correlato).<br />
genesi del diritto. il committente si accorda con l'appaltatore per la realizzazione di un edificio su un terreno<br />
di sua proprietà. ma non è il momento della stipula che conta per verificare l'eventuale nullità del contratto<br />
per illiceità dell'oggetto (come invece sostiene nella specie il giudice d'appello con riferimento alla mancanza<br />
della concessione all'atto della firma). il momento rilevante è quello in cui avviene il trasferimento dei diritti<br />
reali, che nel caso dell'appalto è il completamento dell'opera che fa scattare l'accessione ex articolo 934 cc<br />
(così come nella compravendita, ad esempio, è il consenso espresso dalle parti nel contratto definitivo ex<br />
articolo 1376 cc).<br />
comune accordo. accolto il ricorso dell'appaltatore: l'illiceità dell'appalto dichiarata in appello si configura<br />
soltanto se l'opera è realizzata di fatto senza titolo, mentre la sanatoria elide le sole sanzioni e la convalida è<br />
inammissibile ex articolo 1423 cc (cassazione 2884/08; 4015/07). nel siglare il contratto, invece, le parti<br />
avevano di proposito rimandato l'adempimento fino al rilascio della concessione: dalla firma dell'accodo<br />
scaturivano soltanto obbligazioni reciproche, mentre l'efficacia del negozio era sospensivamente<br />
condizionata all'ottenimento del titolo amministrativo. Parallelismi e fattispecie. ancora analogie con la<br />
compravendita: va esclusa, ad esempio, la nullità del preliminare su di un appartamento privo di<br />
concessione, in qualità di contratto che ha efficacia meramente obbligatoria (Cass.13225/08;<br />
24460/07;10831/01). Allo stesso modo-concludono gli "ermellini"-l'invalidità non si configura per il contratto<br />
d'appalto ineseguito prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa. (d.f.)<br />
IL PROCESSO NON SI INTERROMPE SE IL DIFENSORE SI CANCELLA DALL’ALBO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12261/2009<br />
Il processo non si interrompe per la cancellazione volontaria dall’albo professionale del difensore. È una<br />
circostanza, ha spiegato la Corte di Cassazione, che non può essere assimilata alla morte del legale o alla<br />
radiazione dall’albo. In particolare, ha messo nero su bianco la terza sezione civile, che “la volontaria<br />
cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301,<br />
comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le<br />
ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non<br />
dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è<br />
assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia<br />
ad essa)”.<br />
SOPRAELEVAZIONE INUTILE? NON GIUSTIFICA CHIUSURA DELLE LUCI DEL VICINO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.16841/2009<br />
La Corte di Cassazione intervenendo in materia di rapporti di vicinato e, in particolare, sul diritto di chiudere<br />
le luci in caso di costruzione in appoggio o in aderenza, ha ricordato che, secondo la normativa vigente, "il<br />
sacrifico del vicino di tenere luci nel muro è subordinato all'effettiva erezione di una costruzione in appoggio<br />
o in aderenza del muro stesso, che però apporti una concreta utilità a chi l'ha costruita: è questa la sola<br />
condizione richiesta dall'art. 904 c.c., comma 2, per sacrificare il diritto del vicino di tener le luci nel muro".<br />
Nella parte motiva della sentenza, la Corte spiega tra le altre cose che l'accertamento relativo alla qualifica di<br />
sopraelevazione di un muro di contorno è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, come tale<br />
incensurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato. Nella fattispecie, spiega la Corte, il giudice del<br />
merito ha correttamente ritenuto che "l'edificazione di tale muro, costruito in aderenza della preesistente<br />
finestra lucifera, in considerazione tra l'altro della sua eccessiva altezza [...] non era giustificato ai fini della<br />
sopraelevazione dell'edificio, nè da ragioni estetiche né da necessità tecniche o funzionali, in modo tale che<br />
la sua costruzione poteva integrare un vera e propria turbativa del possesso della luce". Sta di fatto che,<br />
continua la Corte che il giudice a quo ha correttamente rilevato come "dagli elementi probatori acquisiti,<br />
risulta che la sopraelevazione [...] ben avrebbe potuto essere realizzata senza occludere la finestra<br />
dell'attrice, ossia mediante la costruzione di un muro di delimitazione [...] di altezza inferiore alla detta<br />
finestra".