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Raccolta Sentenze

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conseguenze dannose dei reati previsti a tutela delle acque (art. 140 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.<br />

152, recante «Norme in materia ambientale»), sia subordinando alla riduzione in pristino il beneficio della<br />

sospensione condizionale della pena nei reati collegati alla gestione del ciclo dei rifiuti (artt. 139, 255, 257 e<br />

260 del decreto legislativo n. 152 del 2006), sia, infine, riconoscendo, come nel caso in esame, valore<br />

prevalente al ripristino del bene paesaggistico rispetto alla stessa pretesa punitiva dello Stato”. Considerati i<br />

precedenti espressamente richiamati, e proprio in forza di tale richiamo (pur non necessario, attesa<br />

l’assorbenza della pronuncia, preliminare, di manifesta inammissibilità della questione sottoposta), sembra<br />

potersi dire che la Consulta abbia inteso, in via definitiva, scoraggiare eventuali, ulteriori, iniziative volte al<br />

vaglio della predetta norma, dando formale avallo alla piena legittimità (e logicità) della disciplina<br />

differenziata tra reato edilizio in zona vincolata e non.<br />

ORDINE DI DEMOLIZIONE - INOTTEMPERANZA - ACQUISIZIONE OPERA ABUSIVA E SEQUESTRO<br />

PENALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 327095 DEL 12 AGOSTO 2008<br />

L'art.7 c.4 L.47/1985 (ora art.31 c.4 TU 380/2001) determina l'effetto ablatorio ipso iure conseguente<br />

all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è impedita dal sequestro<br />

penale del manufatto medesimo, ben potendosi richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione<br />

ad accedere al luogo vincolato ed a quella amministrativa di procedere alla demolizione del manufatto.<br />

L'automaticità della ablazione comporta l'immediato trasferimento del manufatto sempre che non vi sia un<br />

proprietario incolpevole estraneo all’abuso edilizio, che i beni siano individuati in maniera particolareggiata,<br />

che non sia intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione, che non siano in corso<br />

procedimenti amministrativi, che la inosservanza dell'ordine sia volontaria. Infine, la sopravvenuta domanda<br />

di sanatoria, in assenza dei necessari presupposti per il suo accoglimento, non comporta alcuna necessità di<br />

un riesame della pregressa e non modificata situazione, in fatto ed in diritto, che ha giustificato l'ordine di<br />

demolizione.<br />

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI SU ABUSI EDILIZI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 36567 DEL 24 SETTEMBRE 2008<br />

Non può invocare la buona fede il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente lo<br />

svolgimento delle opere anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto autorizzato<br />

con il permesso di costruire. E' quanto ha rilevato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36567 del 24<br />

settembre 2008. Nella fattispecie la Corte ha preso in esame il caso di una sopraelevazione con la<br />

costruzione di nuove aperture ed abbaini che configuravano la realizzazione di una mansarda, a fronte di<br />

lavori assentiti relativi alla costruzione di un locale di sgombero, sottotetto o volume tecnico. La<br />

contestazione avanzata dal direttore dei lavori in ordine alla sua mancata consapevolezza che i lavori<br />

configuravano abusi non è stata ritenuta ammissibile, poiché la legge attribuisce espressamente al direttore<br />

dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto. Inoltre ha rilevato la Corte che tra le<br />

fondamentali e primarie verifiche a carico del direttore dei lavori vi è quella della corretta impostazione di<br />

colmo e falde, che costituiscono un momento decisivo e fondamentale dell'esecuzione dell'intervento in<br />

modo conforme al permesso di costruire.<br />

ABUSIVA TRASFORMAZIONE DI VANI TECNICI IN LOCALI ABITATIVI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 37253 DEL 1 OTTOBRE 2008<br />

La realizzazione di vani abiativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di<br />

volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle<br />

«cubature accessorie» o di «diversa distribuzione interna delle singole unità abitative», ma comporta una<br />

significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, ed ha come risultato un carico<br />

abitativo non previsto. Con questa motivazione la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la<br />

sentenza n. 37253 del 1.10.2008, ha respinto il ricorso avanzato dal committente e dal direttore dei lavori,<br />

condannandoli per avere abusivamente trasformato e destinato a fini abitativi alcuni vani che secondo la<br />

concessione edilizia avrebbero dovuto fungere da locali tecnici dell'immobile (cantine, autorimessa, locale<br />

caldaia). I Giudici hanno aderito integralmente alla tesi prospettata dalla Corte d'appello, la quale aveva<br />

affermato che:<br />

- la realizzazione di non previsti spazi abitativi aumenta in modo significativo la volumetria dell'immobile, dal<br />

cui calcolo ai fini della concessione edilizia erano stati esclusi i vani tecnici;<br />

- la trasformazione dei locali è stata attuata tramite la predisposizione di impianti, allacciature di servizi,<br />

arredamento, accessori elettrici e dunque non opere provvisorie ma di natura permanente e strutturale;<br />

- detti interventi sono stati autorizzati con variante in corso d'opera, ma senza dare conto della diversa<br />

destinazione dei vani, e quindi prospettando all'amministrazione comunale una situazione di fatto

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