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Raccolta Sentenze

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provveda l'amministratore. D'altro canto, si ravvisa la necessità del litisconsorzio, ovvero della partecipazione<br />

al giudizio di tutti i condomini, qualora sia chiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione con<br />

pluralità di parti, avente ad oggetto i beni comuni dell'edificio condominiale e il diritto d'uso di ciascun<br />

condomino. In tale ipotesi sorge la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i contraenti,<br />

giacché, configurando il negozio de quo un accordo unico plurisoggettivo e non un insieme di distinti ed<br />

autonomi accordi, il rapporto dedotto in giudizio, per la sua unicità, non può essere risolto nei confronti di<br />

alcuni e rimanere vincolante ed efficace per gli altri; diversamente, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio<br />

necessario quando una questione coinvolgente un rapporto plurisogggettivo unico debba essere decisa in<br />

via incidentale, senza efficacia di giudicato, con valore strumentale rispetto alla decisione della domanda<br />

principale<br />

CONDOMINIO, DISTINZIONE TRA MODIFICA ED INNOVAZIONE SOTTO IL PROFILO TECNICO-<br />

GIURIDICO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 21256 DEL 5 OTTOBRE 2009<br />

In materia condominiale, la distinzione tra modifica e innovazione va correlata con l’entità e qualità della<br />

incidenza che la nuova costruzione ha sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune. In<br />

particolare, sotto il profilo tecnico-giuridico, per innovazione deve intendersi non un qualsiasi mutamento o<br />

modificazione della cosa comune, bensì quella modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o muti<br />

la destinazione originaria della cosa comune.<br />

Le modificazioni che sono dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune<br />

lasciandone immutate la consistenza e la destinazione – non turbando gli interessi dei condomini – non<br />

possono definirsi innovazioni . Nel caso in esame, la Cassazione ha affermato che è assolutamente legittima<br />

la condotta di alcuni condomini che transitavano con i loro veicoli nelle parti comuni dell’edificio con lo scopo<br />

di raggiungere i locali di proprietà esclusiva, considerato che tale modo di fare non costituiva innovazione e<br />

non era lesivo dei diritti degli altri condomini.<br />

LA CORTE DI CASSAZIONE RIDUCE LA RESPONSABITÀ DEGLI AMMINISTRATORI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, SENTENZA N. 39959 DEL 13 OTTOBRE 2009<br />

In base a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 39959 di ieri, gli amministratori di<br />

condominio avranno responsabilità circoscritte. Non risponderanno infatti, più penalmente dei danni al<br />

condominio e agli inquilini se non viene dimostrato che la loro inerzia di fronte al problema è stata la causa<br />

determinante dell’incidente. La suprema corte, ha così accolto il ricorso di un amministratore annullando con<br />

rinvio una condanna penale nei suoi confronti. A carico dello stesso erano stata mossa l’accusa di incendio<br />

colposo, cadute quindi in seguito alla sentenza. I giudici hanno infatti, sostenuto che in sede di merito non<br />

era stato dimostrato che l’incendio causato dalla canna fumaria di una pizzeria attigua non si sarebbe<br />

verificato con il suo intervento. In ogni caso va sottolineato che la sentenza non deresponsabilizza<br />

completamente gli amministratori, anzi si ribadisce nella stessa il principio generale secondo cui<br />

l’amministratore di condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti<br />

comuni dell’edificio condominiale.<br />

EQUA RIPARAZIONE PER UN PROCESSO TROPPO LENTO: SECONDO LA CORTE POSSONO AGIRE<br />

SOLO I SINGOLI CONDOMINI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22558 DEL 22 OTTOBRE 2009<br />

L'amministratore non può chiedere allo stato l'equa riparazione per un processo troppo lento. La Corte di<br />

Cassazione, con la sentenza in esame, ha infatti accolto il ricorso del ministero della Giustizia, stabilendo<br />

che un amministratore non può chiedere allo Stato l'equa riparazione per un processo troppo lento, poiché<br />

non è persona giuridica. La Suprema Corte ha inoltre precisato che i singoli condomini possono agire<br />

personalmente ed essere risarciti per i processi lenti - nel caso in cui la causa condominiale è andata troppo<br />

per le lunghe - ma non il loro rappresentante che, quindi, resta inerme di fronte alle lungaggini processuali.<br />

IL CONDOMINIO NON PUÒ CHIEDERE LE SPESE DELIBERATE DOPO IL ROGITO NOTARILE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 23686 DEL 9 NOVEMBRE 2009<br />

In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà<br />

esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali<br />

ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla<br />

perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto<br />

ingiuntivo.

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