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Raccolta Sentenze

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IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NON È UN ONERE DEDUCIBILE - DUE SENTENZE SUL<br />

VERSAMENTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 14019/2007 E COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE LAZIO, SENTENZA<br />

N. 5/4/08 DEL 13 MARZO 2008<br />

Il contributo integrativo a percentuale che il professionista applica sul totale dei compensi e versa alla Cassa<br />

di previdenza non è un onere deducibile; l'Ufficio tuttavia per recuperare il maggior tributo deve notificare un<br />

avviso di accertamento adeguatamente motivato e non può liquidare l'imposta a norma dell'articolo 36-bis<br />

del dpr 600/73. Sono le motivazioni che si ricavano dall'esame congiunto di due sentenze: la prima, la n.<br />

5/4/08 depositata in segreteria il 13 marzo scorso dalla sezione quarta della Commissione Tributaria<br />

Regionale del Lazio, riguarda l'indetraibilità del contributo a percentuale; l'altro principio, che tuttavia impone<br />

la necessità all'ufficio di notificare un accertamento motivato, è stato espresso nella sentenza n. 14019/2007<br />

dalla sezione tributaria della Cassazione.<br />

LA CASSAZIONE BOCCIA L’IRAP PER I PICCOLI PROFESSIONISTI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZE N.3672-……..3682,16/02/2007<br />

Con 11 sentenze depositate il 16 febbraio 2007, la Corte di Cassazione ha fornito importanti indicazioni<br />

sull’assoggettamento all’Irap dei professionisti. Tra i principi fatti propri nei vari provvedimenti emerge che<br />

perché ci sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto qualsiasi forma il responsabile<br />

dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e<br />

interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma costituiscono il minimo<br />

indispensabile per l’esercizio dell’attività. Pertanto, la massima desunta è la non assoggettabilità all’Irap per<br />

quei professionisti senza dipendenti (al massimo con collaboratori occasionali e segretaria) e con una<br />

dotazione di beni strumentali minima (auto in uso promiscuo, telefono, fax, computer, mobilia).<br />

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO D’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4421 DEL 27 FEBBRAIO 2007<br />

Risolvendo un contrasto giurisprudenziale le SU della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 27<br />

febbraio 2007, n°4421 hanno stabilito che «il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo - ottenuto<br />

dall’amministratore contro il condomino in mora – non può sospendere il processo (ex art. 295 c.p.c.) in<br />

attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare (ex art. 1137 c.c.) posta a<br />

fondamento del provvedimento monitorio, mancando tra le due cause un rapporto di pregiudizialità<br />

necessaria»<br />

DICHIARAZIONE IVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12883 DEL 01 GIUGNO 2007<br />

La Cassazione con la sentenza sopra menzionata, ha stabilito che la sola presentazione della dichiarazione<br />

Iva nei trenta giorni successivi al termine della scadenza previsto dalla legge non accompagnata anche dal<br />

versamento dell’imposta a debito, non consente al contribuente di beneficiare del ravvedimento operoso.<br />

L’aspetto rilevante, secondo la Corte, risiede nel fatto che la dichiarazione si chiuda o meno con un debito di<br />

imposta: in caso affermativo la sanzione è proporzionale all’imposta dovuta; diversamente è in misura fissa.<br />

VALUTAZIONE AUTOMATICA, TRE ANNI E NON DI PIÙ PER LA RICHIESTA DELLE MAGGIORI<br />

IMPOSTE, IL TERMINE NON SI "ALLUNGA" DEI DIECI MESI CONCESSI DALLA NORMATIVA<br />

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA<br />

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 25685 DEL 10 DICEMBRE 2007<br />

Nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di classamento (articolo 12 del Dl 70/1988), il termine di dieci mesi,<br />

relativo alla certificazione da trasmettersi a cura del competente Ufficio tecnico erariale (oggi ufficio provinciale<br />

dell'agenzia del Territorio), è ininfluente ai fini del compimento della decadenza dal potere impositivo, stabilita,<br />

dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro, decorsi tre anni. In questi termini si è espressa la Corte di<br />

cassazione, con la sentenza in esame. Occorre, al riguardo, opportunamente premettere che la fattispecie<br />

esaminata dai giudici di piazza Cavour riguarda la particolare ipotesi - disciplinata dall'articolo 12 del decreto<br />

legge 70/1988 - di trasferimento di fabbricati (o della nuda proprietà degli stessi) nonché di trasferimento e<br />

costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, che risultino dichiarati ma non ancora iscritti nel catasto edilizio<br />

urbano con attribuzione di rendita. Veniamo alla vicenda giudiziaria. Con avviso di liquidazione e di irrogazione<br />

sanzioni, notificato il 9 novembre 1998, veniva rettificato in capo a una società, ai fini Invim, il valore dichiarato in<br />

atti di un immobile oggetto di cessione. L'atto tributario veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria<br />

provinciale di Pistoia, la quale, con sentenza 193/02/99, accoglieva parzialmente il ricorso. La società istante<br />

proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza 119/28/01, accoglieva

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