Scienze dell'Interazione anno 2012 n.1-2 - Scuola di ...
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<strong>Scienze</strong> dell’ Interazione, n. 1-2, <strong>2012</strong><br />
stato attuale delle conoscenze le stesse scienze dell’uomo non sono un<br />
grado <strong>di</strong> fornire principi per la definizione o per la valutazione della<br />
pericolosità, e questo perché le numerose ricerche condotte in campo<br />
criminologico e psicologico sono dovute arrivare a conclusioni negative<br />
circa la possibilità <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>re la futura condotta del reo.<br />
Per quanto riguarda la presunzione <strong>di</strong> pericolosità c’è da <strong>di</strong>re che<br />
quest’istituto ha sollevato ancor più critiche da ogni parte, per il fatto che<br />
prescinde totalmente da indagini <strong>di</strong> tipo psico-criminologico e <strong>di</strong>scende da<br />
schemi aprioristici strettamente normativi. L’art. 204 c.p. al primo comma<br />
fissa la regola dell’accertamento in concreto della pericolosità del reo, ai fini<br />
dell’applicazione delle misure <strong>di</strong> sicurezza. Al secondo comma l’articolo<br />
204 c.p. stabilisce le eccezioni a questa regola, i casi espressamente<br />
determinanti in cui la pericolosità è presunta dalla legge, pur riconoscendo<br />
che comunque, trascorso un certo periodo dalla commissione del fatto,<br />
l’applicazione delle misure <strong>di</strong> sicurezza va subor<strong>di</strong>nata all’accertamento<br />
giu<strong>di</strong>ziale in concreto della pericolosità.<br />
Le categorie cui si riferisce l’articolo sono in<strong>di</strong>cativamente: i delinquenti<br />
abituali, professionali, per tendenza, gli autori <strong>di</strong> quasi reato, i minori, gli<br />
sfruttatori della prostituzione, gli infermi e i semi-infermi <strong>di</strong> mente. Per<br />
costoro la misura <strong>di</strong> sicurezza scattava, nella quasi assoluta prevalenza dei<br />
casi, senza lasciare alternative, essendo imperativa la presunzione <strong>di</strong><br />
pericolosità, mentre del tutto eccezionale era il <strong>di</strong>retto accertamento<br />
giu<strong>di</strong>ziale. Nella realtà del sistema, quin<strong>di</strong>, il ricordo alle presunzioni<br />
costituiva la regola e l’accertamento del giu<strong>di</strong>ce era l’eccezione,<br />
contrariamente a quanto prescriveva il co<strong>di</strong>ce.<br />
Ma nonostante le critiche e il <strong>di</strong>sagio concreto del giu<strong>di</strong>ce, vincolato da una<br />
valutazione astratta e drastica, la cui plausibilità veniva spesso smentita dai<br />
fatti, la presunzione ha retto per molto tempo persino al vaglio della Corte<br />
Costituzionale in tema <strong>di</strong> legittimità, <strong>di</strong>mostrando quanto serrate siano le<br />
<strong>di</strong>fese <strong>di</strong> posizioni ideologiche tendenti a limitare qualsiasi ambito <strong>di</strong><br />
autonomia e <strong>di</strong>screzionalità, sia esso del giu<strong>di</strong>ce o dell’esperto, e a<br />
conservare alla legge un ampio margine d’azione, quello concesso alla<br />
“tipizzazione” dei reati e dei rei.<br />
Con la legge 10 ottobre 1986 n. 663 , art. 31 , viene abrogato l’art.204 c.p.<br />
e con esso le presunzioni <strong>di</strong> pericolosità, e viene riba<strong>di</strong>to che “tutte le<br />
misure <strong>di</strong> sicurezza personali sono or<strong>di</strong>nate previo accertamento che colui<br />
il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”. In<br />
sostanza l’assetto normativo della pericolosità viene ribaltato: da un<br />
sistema fondato sulle presunzioni a un sistema basato sull’accertamento<br />
giu<strong>di</strong>ziale.<br />
Quest’argomento ci interessa da vicino, in quanto, nell’ambito delle misure<br />
<strong>di</strong> sicurezza applicabili ai non imputabili o ai semi-imputabili le presunzioni<br />
<strong>di</strong> pericolosità facevano da protagonista. Infatti gli artt.219 e 222 c.p.<br />
presumevano la pericolosità e quin<strong>di</strong> l’obbligo dell’internamento in<br />
manicomio giu<strong>di</strong>ziario nella quasi totalità dei casi per i prosciolti per vizio<br />
totale <strong>di</strong> mente, e nei reati più gravi per i semi-imputabili. C’è da <strong>di</strong>re<br />
comunque che la Corte Costituzionale si era già da tempo pronunciata