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coverstory - Aidp

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Proseguono le contrattazioni per<br />

la riforma del lavoro. L’obiettivo?<br />

Un contratto unico che agevoli<br />

l’inserimento dei giovani. Sarà<br />

questa la soluzione alla crisi del<br />

mercato e dell’occupazione?<br />

Perché non puntare sugli<br />

strumenti giuridici già esistenti?<br />

Franco Toffoletto<br />

sft@toffolettodeluca.it<br />

Studio Toffoletto,<br />

De Luca, Tamajo e soci<br />

Ha ricevuto dal mensile TopLegal<br />

il premio come Professionista<br />

labour dell’anno 2011.<br />

hanno introdotto alcune novità.<br />

Anzitutto, è stato previsto l’azzeramento, per<br />

i primi tre anni, della quota di contribuzione a<br />

carico del datore di lavoro che occupi fino a nove<br />

dipendenti, per i contratti di apprendistato stipulati<br />

tra il 2012 e il 2016. Inoltre, gli apprendisti non<br />

rientrano nella base di calcolo per l’applicazione<br />

di particolari istituti previsti dalla legge o dalla<br />

contrattazione collettiva. Quanto al trattamento<br />

economico, l’apprendista può essere retribuito<br />

per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione<br />

in contratto a tempo indeterminato<br />

in base a un inquadramento fino a due livelli al<br />

di sotto della categoria spettante. Infine, sotto il<br />

profilo degli incentivi fiscali, le spese sostenute<br />

per la formazione degli apprendisti sono escluse<br />

dalla base di calcolo IRAP.<br />

Accanto all’apprendistato, l’altra tipologia<br />

contrattuale idonea a consentire l’ingresso, soprattutto<br />

dei giovani, nel mondo del lavoro è<br />

rappresentata dal contratto di inserimento. Un<br />

contratto a termine, senza necessità di motivazione,<br />

diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento<br />

di una serie di categorie di persone<br />

considerate particolarmente deboli dal legislatore,<br />

tra i quali i giovani tra i 18 e i 29 anni. Inoltre,<br />

tale disciplina contrattuale può applicarsi ai disoccupati<br />

di lunga durata dai 29 ai 32 anni, ai<br />

lavoratori che desiderino riprendere un’attività<br />

lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno<br />

due anni, nonché alle donne, di qualunque età,<br />

residenti nelle aree geografiche a elevato tasso di<br />

disoccupazione femminile.<br />

È necessaria, oltre alla forma scritta, la definizione<br />

di un progetto individuale di inserimento,<br />

allo scopo di garantire l’adeguamento delle<br />

competenze professionali del lavoratore stesso<br />

al contesto lavorativo.<br />

La durata può variare da un minimo di nove<br />

a un massimo di diciotto mesi (a eccezione dei<br />

lavoratori disabili). La formazione non costituisce<br />

un elemento essenziale, in quanto può anche<br />

essere effettuata durante l’esecuzione del lavoro.<br />

Anche per tale contratto, il legislatore ha stabilito<br />

alcuni incentivi di carattere economico e<br />

normativo: anzitutto, i lavoratori così assunti<br />

sono esclusi dal computo dei limiti numerici ai<br />

fini dell’applicazione delle diverse discipline;<br />

inoltre, come per l’apprendistato, è prevista la<br />

possibilità di inquadrare il lavoratore sino a due<br />

livelli inferiori alla categoria spettante ai lavoratori<br />

addetti alle mansioni corrispondenti a quelle<br />

conseguibili con il contratto di inserimento. Sono<br />

altresì previsti alcuni incentivi contributivi e fiscali<br />

che si applicano, tuttavia, solo ad alcune<br />

categorie specifiche fra i beneficiari del contratto<br />

di inserimento.<br />

Apprendistato e contratto di inserimento rappresentano,<br />

dunque, i principali strumenti istituiti<br />

dal legislatore per agevolare l’entrata nel mercato<br />

del lavoro soprattutto dei giovani. In tale contesto<br />

si inseriscono le recenti proposte di riforma del<br />

mercato del lavoro.<br />

Le proposte di riforma<br />

In materia di riforma del lavoro, oggi si parla<br />

diffusamente del cosiddetto contratto unico, proposto<br />

nel 2008 da Tito Boeri e Pietro Garibaldi.<br />

Sulla proposta dei due economisti sono state<br />

redatte diverse proposte di legge, tra cui il pro- ➤<br />

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