coverstory - Aidp
coverstory - Aidp
coverstory - Aidp
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pensione anticipata<br />
col sistema contributivo<br />
Per i lavoratori che hanno effettuato il primo<br />
accredito contributivo successivamente al primo<br />
gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata<br />
può essere conseguito non solo ricorrendo ai<br />
requisiti indicati in precedenza ma anche al<br />
compimento del requisito anagrafico di 63 anni,<br />
a condizione che:<br />
• risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato<br />
almeno 20 anni di contribuzione effettiva;<br />
• l’ammontare mensile della prima rata di pensione<br />
risulti essere non inferiore a un importosoglia<br />
mensile pari, per l’anno 2012, a 2,8 volte<br />
l’importo mensile dell’assegno sociale rivalutato.<br />
In relazione alla pensione anticipata è ammessa<br />
una deroga nei confronti di quei lavoratori e<br />
lavoratrici che, senza l’entrata in vigore della<br />
Riforma, sarebbero andati in pensione di anzianità<br />
dal 2012 in poi col sistema (abolito) delle<br />
quote. In via eccezionale per tali lavoratori che<br />
maturino un’anzianità contributiva di almeno<br />
35 anni entro il 31 dicembre 2012 sarà possibile<br />
conseguire il trattamento della pensione anticipata<br />
al compimento di un’età anagrafica non<br />
inferiore a 64 anni.<br />
Deroghe<br />
Nei confronti dei lavoratori indicati successivamente<br />
continuano ad applicarsi le regole previgenti<br />
sia in materia di requisiti di accesso che<br />
di decorrenza della pensione:<br />
• lavoratori che hanno maturato i requisiti sulla<br />
base delle regole previgenti entro il 31 dicembre<br />
2011;<br />
• alle lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni<br />
e autonome con 58 anni con almeno 35 anni<br />
di contributi che vanno in pensione anticipata<br />
fino al 31 dicembre 2015 optando però per il<br />
sistema di calcolo contributivo.<br />
Nei confronti di una serie di lavoratori in mobilità,<br />
in esodo con l’aiuto dei Fondi di solidarietà<br />
settoriali (ad aesempio banche) e che hanno ottenuto<br />
l’autorizzazione ai versamenti volontari,<br />
sarà possibile andare in pensione con le regole<br />
previgenti anche se la pensione verrà maturata<br />
dal 2012 in poi, a condizione che gli stessi rientrino<br />
nel numero massimo di beneficiari che il<br />
Ministero del lavoro dovrà individuare anno per<br />
anno in base alle risorse stanziate e in funzione<br />
della data di cessazione del rapporto di lavoro.<br />
Lavori usuranti<br />
Per i lavoratori addetti ai lavori usuranti, tra<br />
cui coloro che a certe condizioni hanno effettuato<br />
lavoro notturno, rimane fermo il diritto<br />
ad andare in pensione prima della maturazione<br />
dei requisiti ordinari. I requisiti continuano a<br />
maturarsi applicando il sistema delle quote (mix<br />
di anzianità contributiva e età anagrafica).<br />
Pertanto i lavoratori usurati potranno accedere<br />
al pensionamento anticipato in base ai seguenti<br />
requisiti:<br />
1. nel 2012: con quota 96 basata sulla somma<br />
dell’età di almeno 60 anni e un’anzianità contributiva<br />
minima di 35 anni;<br />
2. dal 2013 in poi: con quota 97 e un’età anagrafica<br />
minima di 61 anni (fermo restando almeno<br />
35 anni di anzianità contributiva).<br />
Totalizzazione<br />
Viene infine confermato il sistema della totalizzazione<br />
con il quale si permette di sommare<br />
gratuitamente i diversi periodi di attività svolti<br />
in regimi previdenziali differenti ai fini del pagamento<br />
di un’unica pensione da parte dell’Inps.<br />
Dal 2012 pertanto i lavoratori con diversi periodi<br />
di anzianità contributiva maturati in fondi<br />
previdenziali diversi potranno totalizzarli ai fini<br />
di percepire un’unica pensione, a prescindere<br />
dall’anzianità contributiva minima maturata<br />
in ciascuno di essi. Viene eliminato pertanto il<br />
requisito di almeno tre anni di anzianità contributiva<br />
in ciascun Fondo. <br />
n<br />
“Per i lavoratori addetti<br />
ai lavori usuranti,<br />
tra i quali chi, a certe<br />
condizioni, ha<br />
effettuato lavoro notturno,<br />
rimane fermo il diritto ad<br />
andare in pensione prima<br />
della maturazione<br />
dei requisiti ordinari”<br />
39