27.05.2014 Views

coverstory - Aidp

coverstory - Aidp

coverstory - Aidp

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pensione anticipata<br />

col sistema contributivo<br />

Per i lavoratori che hanno effettuato il primo<br />

accredito contributivo successivamente al primo<br />

gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata<br />

può essere conseguito non solo ricorrendo ai<br />

requisiti indicati in precedenza ma anche al<br />

compimento del requisito anagrafico di 63 anni,<br />

a condizione che:<br />

• risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato<br />

almeno 20 anni di contribuzione effettiva;<br />

• l’ammontare mensile della prima rata di pensione<br />

risulti essere non inferiore a un importosoglia<br />

mensile pari, per l’anno 2012, a 2,8 volte<br />

l’importo mensile dell’assegno sociale rivalutato.<br />

In relazione alla pensione anticipata è ammessa<br />

una deroga nei confronti di quei lavoratori e<br />

lavoratrici che, senza l’entrata in vigore della<br />

Riforma, sarebbero andati in pensione di anzianità<br />

dal 2012 in poi col sistema (abolito) delle<br />

quote. In via eccezionale per tali lavoratori che<br />

maturino un’anzianità contributiva di almeno<br />

35 anni entro il 31 dicembre 2012 sarà possibile<br />

conseguire il trattamento della pensione anticipata<br />

al compimento di un’età anagrafica non<br />

inferiore a 64 anni.<br />

Deroghe<br />

Nei confronti dei lavoratori indicati successivamente<br />

continuano ad applicarsi le regole previgenti<br />

sia in materia di requisiti di accesso che<br />

di decorrenza della pensione:<br />

• lavoratori che hanno maturato i requisiti sulla<br />

base delle regole previgenti entro il 31 dicembre<br />

2011;<br />

• alle lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni<br />

e autonome con 58 anni con almeno 35 anni<br />

di contributi che vanno in pensione anticipata<br />

fino al 31 dicembre 2015 optando però per il<br />

sistema di calcolo contributivo.<br />

Nei confronti di una serie di lavoratori in mobilità,<br />

in esodo con l’aiuto dei Fondi di solidarietà<br />

settoriali (ad aesempio banche) e che hanno ottenuto<br />

l’autorizzazione ai versamenti volontari,<br />

sarà possibile andare in pensione con le regole<br />

previgenti anche se la pensione verrà maturata<br />

dal 2012 in poi, a condizione che gli stessi rientrino<br />

nel numero massimo di beneficiari che il<br />

Ministero del lavoro dovrà individuare anno per<br />

anno in base alle risorse stanziate e in funzione<br />

della data di cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Lavori usuranti<br />

Per i lavoratori addetti ai lavori usuranti, tra<br />

cui coloro che a certe condizioni hanno effettuato<br />

lavoro notturno, rimane fermo il diritto<br />

ad andare in pensione prima della maturazione<br />

dei requisiti ordinari. I requisiti continuano a<br />

maturarsi applicando il sistema delle quote (mix<br />

di anzianità contributiva e età anagrafica).<br />

Pertanto i lavoratori usurati potranno accedere<br />

al pensionamento anticipato in base ai seguenti<br />

requisiti:<br />

1. nel 2012: con quota 96 basata sulla somma<br />

dell’età di almeno 60 anni e un’anzianità contributiva<br />

minima di 35 anni;<br />

2. dal 2013 in poi: con quota 97 e un’età anagrafica<br />

minima di 61 anni (fermo restando almeno<br />

35 anni di anzianità contributiva).<br />

Totalizzazione<br />

Viene infine confermato il sistema della totalizzazione<br />

con il quale si permette di sommare<br />

gratuitamente i diversi periodi di attività svolti<br />

in regimi previdenziali differenti ai fini del pagamento<br />

di un’unica pensione da parte dell’Inps.<br />

Dal 2012 pertanto i lavoratori con diversi periodi<br />

di anzianità contributiva maturati in fondi<br />

previdenziali diversi potranno totalizzarli ai fini<br />

di percepire un’unica pensione, a prescindere<br />

dall’anzianità contributiva minima maturata<br />

in ciascuno di essi. Viene eliminato pertanto il<br />

requisito di almeno tre anni di anzianità contributiva<br />

in ciascun Fondo. <br />

n<br />

“Per i lavoratori addetti<br />

ai lavori usuranti,<br />

tra i quali chi, a certe<br />

condizioni, ha<br />

effettuato lavoro notturno,<br />

rimane fermo il diritto ad<br />

andare in pensione prima<br />

della maturazione<br />

dei requisiti ordinari”<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!