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coverstory - Aidp

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strumenti cessione del quinto<br />

Una pratica diffusa da<br />

gestire con attenzione<br />

Molte eccezioni, casi personali molto diversi tra loro<br />

e rischi concreti per le aziende. Ecco perché questa<br />

situazione va affrontata con particolare cautela<br />

di Bernardina Calafiori<br />

{<br />

studiolegale@daverioflorio.com<br />

Socio fondatore<br />

dello Studio<br />

Daverio & Florio<br />

È membro della<br />

Commissione Lavoro<br />

presso l’Ordine dei<br />

Commercialisti ed Esperti<br />

Contabili di Milano<br />

e propone, all’interno<br />

della Commissione,<br />

il piano formativo<br />

e gli eventi formativi<br />

su materie di diritto<br />

del lavoro. Nel giugno<br />

2009 ha tenuto il corso<br />

su “Cessione del quinto<br />

e trattamenti spettanti<br />

al coniuge in caso<br />

di divorzio” presso l’Ordine<br />

dei Dottori Commercialisti<br />

ed Esperti Contabili<br />

di Milano.<br />

È socia dell’AGI,<br />

Associazione<br />

Giuslavoristi Italiani.<br />

Il fenomeno dei prestiti personali ha dimensioni di massa, tanto più in<br />

momenti di crisi come gli attuali. Questi finanziamenti sono spesso alimentati<br />

da uno strumento specifico, noto come “cessione del quinto”,<br />

che per gli uffici del personale e uffici paghe delle aziende implica ricadute<br />

significative dal punto di vista della gestione delle procedure che ne derivano.<br />

Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari<br />

autorizzati erogano prestiti personali ai lavoratori<br />

e, a garanzia della restituzione del capitale e degli<br />

interessi, chiedono la cessione di parte della retribuzione<br />

del lavoratore stesso, ottenendo così<br />

che il datore di lavoro paghi la quota ceduta della<br />

retribuzione direttamente al finanziatore.<br />

Questa richiesta da parte del lavoratore è assolutamente<br />

legittima e sancita dalla legge.<br />

Ogni credito infatti può essere ceduto, salvo che<br />

esso non abbia “carattere strettamente personale”<br />

o “il trasferimento […] sia vietato dalla legge” (articolo<br />

1260, primo comma, del Codice civile) e nella<br />

fattispecie la retribuzione rientra nella categoria<br />

dei crediti “non strettamente personali”.<br />

Il caposaldo normativo che regola la cessione<br />

della retribuzione afferma che i lavoratori «possono<br />

contrarre prestiti da estinguersi con cessione di<br />

quote dello stipendio o del salario fino al quinto<br />

dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto<br />

di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni»<br />

(articolo 5, primo comma, Dpr n. 180/1950).<br />

Un obbligo dal quale il datore di lavoro non può<br />

esimersi, come stabilisce l’articolo 1264 del Codice<br />

civile. Una volta che la cessione viene notificata<br />

all’azienda, la titolarità della retribuzione si trasferisce<br />

dal lavoratore al finanziatore e il datore<br />

di lavoro si libera dall’obbligazione retributiva nei<br />

confronti del primo, pagando il debito al finanziatore<br />

cessionario. Un eventuale pagamento al lavoratore<br />

cedente, non libererebbe dall’obbligazione il<br />

datore di lavoro e lo esporrebbe al rischio, se non<br />

alla certezza, di dover pagare due volte. Un problema<br />

molto delicato è se il datore di lavoro possa,<br />

all’atto della stipulazione del contratto di lavoro<br />

o successivamente pattuire con il dipendente la<br />

rinuncia di quest’ultimo alla possibilità di cedere<br />

la quota del proprio trattamento retributivo. Un<br />

simile patto non risulta espressamente vietato, ma<br />

si presta a dubbi di legittimità, anche se il tema<br />

non risulta oggetto di precedenti giudiziali.<br />

Inoltre, la pratica solleva una serie di questioni<br />

particolari, spesso difficili da risolvere.<br />

Ad esempio, capita frequentemente che un lavoratore<br />

esposto a tensioni o esigenze finanziarie<br />

pressanti stipuli più di una cessione del credito<br />

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