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coverstory - Aidp

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etributivo. Se la seconda cessione non supera il<br />

limite del quinto essa risulta valida; nel caso in cui<br />

il limite del quinto venga superato ogni successiva<br />

cessione risulta incompatibile con la prima stipulata,<br />

che rimarrà l’unica ad essere pagata tramite<br />

cessione della retribuzione.<br />

“Capita frequentemente<br />

che un lavoratore esposto<br />

a tensioni o esigenze<br />

finanziarie stipuli<br />

più di una cessione<br />

del credito retributivo.<br />

La seconda cessione<br />

risulta valida se non<br />

supera il limite del quinto;<br />

nel caso in cui il limite<br />

del quinto venga superato,<br />

ogni successiva cessione<br />

risulta incompatibile<br />

con la prima stipulata”<br />

La cessione del<br />

quinto perde terreno<br />

Flessione per la cessione<br />

del quinto nei primi<br />

dieci mesi del 2011.<br />

Secondo i dati Assofin,<br />

infatti, tra gennaio<br />

e ottobre dello scorso anno<br />

per questo prodotto<br />

si è verificato un calo<br />

del 5,4%.<br />

I motivi?<br />

Da un lato, la stretta<br />

sul credito attuata dalle<br />

principali compagnie<br />

assicurative, che hanno<br />

inasprito i criteri<br />

per la concessione<br />

del credito ai dipendenti<br />

delle aziende private.<br />

Dall’altro, il divieto<br />

di rinnovare le polizze<br />

prima della scadenza<br />

imposto dalla Banca<br />

d’Italia.<br />

In controtendenza,<br />

invece, i Prestiti personali,<br />

che nel corso dei dieci<br />

mesi in esame hanno<br />

avuto un incremento<br />

del 6%.<br />

In caso di pignoramento...<br />

Caso altrettanto frequente è quello in cui la retribuzione<br />

del dipendente sia colpita da atti di sequestro<br />

o pignoramento. Se la cessione del quinto viene<br />

notificata al datore di lavoro dopo un eventuale<br />

provvedimento di sequestro o pignoramento, l’articolo<br />

68 del Dpr n. 180/1950 prevede al primo comma<br />

che: «la cessione […] non può essere fatta se non<br />

limitatamente alla differenza tra i due quinti dello<br />

stipendio o salario valutati al netto delle ritenute<br />

e la quota colpita da sequestri o pignoramenti».<br />

Ovvero, ipotizzando una retribuzione al netto<br />

delle trattenute pari a 100 e il pignoramento<br />

nel limite del quinto (20), la quota di retribuzione<br />

cedibile sarà pari alla differenza tra i 2/5 di 100<br />

(40) e la quota pignorata (20) e sarà cioè pari a 20.<br />

Viceversa, se la cessione del quinto viene notificata<br />

al datore di lavoro prima di un eventuale<br />

provvedimento di sequestro o pignoramento,<br />

allora lo stesso articolo decreta che: «non si può<br />

sequestrare o pignorare se non la differenza fra<br />

la metà dello stipendio o salario valutati al netto<br />

di ritenute e la quota ceduta». Ipotizzando, in tal<br />

caso, una retribuzione al netto delle trattenute pari<br />

a 100 e una cessione nei limiti del quinto (20), il<br />

pignoramento successivo non potrà superare 30,<br />

pari alla differenza tra 50 (metà dello stipendio<br />

netto) e 20 (cessione pari a un quinto).<br />

...e di riduzione<br />

Si può verificare inoltre il caso in cui lo stipendio<br />

subisca una riduzione in virtù del cambio del<br />

rapporto di lavoro in essere come ad esempio il<br />

passaggio a un part-time, sanzioni disciplinari,<br />

sospensioni del rapporto dovuti alla cassa integrazione<br />

o malattia. Se la riduzione è in misura<br />

inferiore o pari a 1/3 dello stipendio, la quota da<br />

trattenere resterà invariata; se invece lo stipendio<br />

subisce una riduzione maggiore di 1/3, il datore di<br />

lavoro è tenuto a ricalcolare la trattenuta di un 1/5<br />

sul nuovo stipendio netto e, sarebbe opportuno, che<br />

comunicasse per iscritto al finanziatore l’evento che<br />

ha modificato la retribuzione e l’eventuale nuova<br />

quota da trattenere.<br />

Oltre allo stipendio, il Ministero del lavoro ha<br />

chiarito che la cessione del quinto può interessare<br />

anche il Tfr e non impedisce la relativa devoluzione<br />

alla Previdenza complementare (o all’Inps), fermo<br />

restando che gli enti previdenziali dovranno tener<br />

conto della cessione e pagare il debito al creditore<br />

cessionario. Sarà prudente, da parte del datore<br />

di lavoro, dare debita notizia della cessione a tali<br />

soggetti.<br />

Il tema della cessione del quinto non va mai<br />

sottovalutato dall’azienda, soprattutto quando più<br />

soggetti (società finanziarie, istituti di credito, mogli<br />

separate o divorziate) si presentano al datore di<br />

lavoro in veste di creditori insoddisfatti che vanno<br />

gestiti caso per caso, richiedendo talora anche<br />

l’ausilio di un legale.<br />

Per tutti questi motivi, la cessione del quinto<br />

della retribuzione rappresenta per le aziende una<br />

situazione da gestire con molta attenzione date le<br />

molteplici complessità delle condizioni lavorative<br />

e personali dei dipendenti.<br />

n<br />

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