PARTE SECONDAL’ALBO DELLE COOPERATIVE34
2.1 LA GENESI DELL’ALBOLa disciplina del diritto societario cooperativo ha ricevuto una profonda innovazione negliultimi anni. In particolare, con il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 9 , si è esauritoil compito del Governo, affidatogli dalla legge delega 366/01, di riformare il dirittosocietario.Innanzitutto sono state apportate alcune correzioni alla normativa civilistica dedicata allesocietà <strong>cooperative</strong>. La novità normativa di maggiore rilevanza è stata, però, l’istituzionedell’Albo delle società <strong>cooperative</strong>. Il decreto ministeriale 23 giugno del 2004 (pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n.162 il 13 luglio 2004) ha stabilito, infatti, che tutte le società<strong>cooperative</strong> sono tenute ad iscriversi all’Albo delle società <strong>cooperative</strong> istituito presso ilMinistero delle Attività Produttive per il tramite delle Camere di Commercio (adesclusione delle società di mutuo soccorso e degli altri enti mutualistici non societari).L’istituzione dell’Albo completa il quadro della riforma delle società <strong>cooperative</strong> cheaveva avuto inizio con l’emanazione della Legge 3 aprile 2001, n. 142, in particolar modocon l’art. 7, comma 1, lettera n) 10 , e si era concluso con la riforma del diritto societariocooperativo predisposta dalla Commissione Vietti e introdotta dal Decreto Legislativo 17gennaio 2003, n.6, artt. 8 e 9. Inoltre, l’Albo delle <strong>cooperative</strong>, oltre ad essere attuazionedelle disposizioni di riforma del codice civile, viene anche ad attuare le ulterioridisposizioni contenute nel Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 15 11 , anche se concollocazioni diverse da quelle attualmente previste. Infatti, mentre l’articolo 15 stabilivache tale Albo, articolato per provincia, fosse tenuto presso gli Uffici territoriali del9Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, interviene <strong>sulle</strong> <strong>cooperative</strong> negli articoli dal 25 al 34,prevedendo modifiche di rilievo della disciplina codicistica e statutaria delle stesse.10Si riporta l’art. 7, comma 1, lett. n):“Art. 7. ‐ (Vigilanza in materia di cooperazione).1. Il Gov erno è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno opiù decreti legislativi per l’ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli <strong>sulle</strong> società<strong>cooperative</strong> e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla basedei seguenti princìpi e criteri direttivi:(Omissis)n) istituzione dell’Albo nazionale delle società <strong>cooperative</strong>, articolato per provincia e situato presso le Direzioniprovinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenutadi detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.L’Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del <strong>rapporto</strong> mutualistico di cui alla lettera b);(Omissis)”11“Art. 15. ‐ (Istituzione).1. E’ istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l’Albo nazionale degli enticooperativi, di seguito denominato Albo.2. L’Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell’adozione del decreto delMinistro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce loschedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decretodel Ministro”.35