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Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

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Governo e, in particolare, presso le Direzioni provinciali del Lavoro, il decreto del 23giugno 2004 non fa alcuna previsione a riguardo, stabilendo che l’Albo dovrà esseregestito con modalità informatiche direttamente dagli Uffici del Registro delle <strong>imprese</strong>tenuti dalle Camere di Commercio. In particolare, la Direzione Generale per gli enticooperativi, per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio, attribuisce a ciascunasocietà cooperativa un numero di iscrizione (che sembrerebbe progressivo a livellonazionale senza una sub‐articolazione provinciale) con l’indicazione della sezione diappartenenza. Tale numero di iscrizione, che viene reso disponibile tramite il sistemainformatico delle Camere di Commercio, dovrà essere indicato dalla società nei propri attie nella propria corrispondenza.<strong>Secondo</strong> quanto disposto al comma 2 dell’art. 2502 c.c. “Le società <strong>cooperative</strong> a mutualitàprevalente si iscrivono in apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”.Analoga disposizione si rinviene al comma 3 dell’art. 2515 c.c., dove si stabilisce che “Lesocietà <strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza ilnumero di iscrizione presso l’Albo delle <strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente”.Mentre in queste due norme si parla solo di “<strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente”, nell’art.223‐sexiesdecies delle disposizioni transitorie e di attuazione si parla anche di “<strong>cooperative</strong>diverse da quelle a mutualità prevalente”; entrambi i tipi dovranno iscriversi in due diversesezioni dell’Albo.È propri in attuazione di tali disposizioni che il Ministero delle Attività produttive haemanato il D.M. 23 giugno 2004, n.162.La ratio di tale provvedimento istitutivo dell’Albo risiede nell’esigenza di creare unregistro anagrafico in grado di “censire” tutte le Cooperative ed i Consorzi che hanno sedenel territorio nazionale, siano essi dotati o meno del requisito della prevalente mutualità aisensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del nuovo Codice Civile.Oltre alla funzione anagrafica (finalizzata al censimento degli enti cooperativi, al fine disottoporre a vigilare gli enti stessi), l’iscrizione nell’Albo delle società <strong>cooperative</strong> ha anchela funzione di limitare agli enti censiti e vigilati il godimento delle agevolazioni fiscali e dialtra natura, così come specificato dal comma 1 dell’art. 15, Decreto Legislativo 220/2002,sopra citato.Con l’istituzione dell’Albo, inoltre, scompaiono automaticamente lo Schedario generaledella cooperazione e i Registri prefettizi introdotti precedentemente dalla legge Basevi(Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577). Viene, inoltre, abrogato l’Albonazionale degli enti cooperativi tenuto presso gli uffici territoriali del Governo previstodall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 220/2002, che avrebbe “sostituito” sia loSchedario nazionale che i Registri prefettizi.La piena operatività dell’Albo, con conseguente sostituzione delle funzioni svolte daiRegistri Prefettizi, viene, però, a realizzarsi solo con gli atti di emanazione deiprovvedimenti organizzativi dell’Albo. Più precisamente, la Circolare del Ministro degli36

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