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Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

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Il Ministero delle attività produttive (si veda il punto 2 della Circolare del 6 dicembre,Prot. 1579682) ha, inoltre, istituito una specifica sottosezione della prima sezioneriservata alle <strong>cooperative</strong> regolamentate da leggi speciali e pertanto escluse dallaprevisione di applicazione delle nuove norme del codice civile, quali:‣ le <strong>cooperative</strong> sociali (che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamentedalla legge);‣ le banche di credito cooperativo (che vengono considerate a mutualità prevalente serispettano le norme delle leggi speciali – art. 223‐terdecies delle disposizioni diattuazione e transitorie c.c.);‣ le <strong>cooperative</strong> agricole e loro consorzi (dove la mutualità prevalente si verifica se laquantità o il valore dei prodotti risulta superiore al 50% della quantità o del valoretotale dei prodotti ‐ art. 111‐septies delle disposizioni di attuazione e transitoriec.c.).Ogni cooperativa deve sempre specificare nella domanda di iscrizione, sia nella prima chenella seconda sezione, la categoria di appartenenza. Le categorie previste dal D.M. 23giugno 2004, n. 310, sono le seguenti:1. COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO2. COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO3. COOPERATIVE SOCIALI4. COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO5. COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE6. COOPERATIVE DELLA PESCA7. COOPERATIVE DI CONSUMO8. COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI9. COOPERATIVE DI TRASPORTO10. CONSORZI COOPERATIVI11. CONSORZI AGRARI12. BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO13. CONSORZI E COOPERATIVE14. ALTRE COOPERATIVEDI GARANZIA E FIDI2517 C.C., sono attualmente iscritti nei Registri prefettizi ai sensi dell’art. 13 della legge Basevi, e che taleiscrizione è, anche per tali enti, il presupposto per il godimento delle agevolazioni fiscali e di altra natura,“ appare urgente un chiarimento ufficiale, che, alternativamente, evidenzi l’attuale operatività dell’alboanche in relazione agli enti mutualistici non cooperativi, ovvero precisi che l’operatività dei registriprefettizi, limitatamente a tali enti, continuerà fino a quando non sarà ad essi consentita l’iscrizione all’albosuddetto, in conformità agli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 220/2002”. Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato,in uno studio successivo (Studio n. 5486/I), sostiene che deve essere consentita l’iscrizione nell’Albo delle<strong>cooperative</strong> anche a tutte le società di mutuo soccorso, sia registrate che irregolari; in difetto, i medesimi entisfuggirebbero alla vigilanza, decadrebbero di conseguenza dalle agevolazioni fiscali e dovrebbero devolvereil loro patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tale decisione èricavabile dall’art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002 nel quale si prevede l’iscrizione nell’Albo degli “enticooperativi” in relazione a tutti gli enti suddetti, tra i quali l’art. 1 del medesimo decreto enumeraespressamente anche le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici diversi dalle società.38

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