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Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

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Resta inteso che la cooperativa deve comunque intrattenere rapporti economici con i soci,in quanto diversamente verrebbe meno lo “scambio mutualistico” che è fondamento dellacooperativa a mutualità prevalente. L’elemento che caratterizza la cooperativa amutualità prevalente è la prevalente remunerazione dell’apporto mutualistico dei socianziché del capitale. In mancanza di una definizione chiara del requisito di mutualitàprevalente, sembra che il principale elemento che possa contribuire a definire meglio ilconcetto di “mutualità prevalente” sia proprio la destinazione dell’utile. Ladestinazione degli utili è l’elemento discriminante del concetto di mutualità. Dunque, lacooperativa non ha come scopo quella di remunerare i capitali investiti, bensì di offrire, aseconda del tipo di cooperativa, beni o occasioni di impiego alle condizioni miglioripossibili, attraverso lo strumento di remunerazione chiamato “ristorno”. Dall’analisi deltesto si evince che la condizione di prevalenza non è valutata con il riguardo al meroraffronto fra soci e terzi, bensì con riferimento ai “ricavi nelle vendite” per le <strong>cooperative</strong>di consumo e al “costo del lavoro” per le <strong>cooperative</strong> di produzione e lavoro. Inoltre, èprevisto che tale condizione di prevalenza sia documentata nella nota integrativa conl’indicazione specifica dei criteri utilizzati nella gestione sociale per il conseguimento delloscopo mutualistico. Ciò conduce alla separazione dei risulta ti dell’attività mutualistica coni soci da una parte, e dagli utili derivanti dall’attività con i terzi dall’altra, il che comportauna distinta regolamentazion e della destinazione degli utili derivanti dall’attivitàspeculativa e dei ristorni conseguenti all’attività mutualistica: gli utili andrannoacostituire la riserva indivisibile, mentre i ristorni saranno liberamente appropriabili daisoci.Il mancato rispetto di queste condizioni al termine del secon do esercizio consecutivofaperdere il requisito della prevalenza e il venir meno delle agevolazioni fiscali a decorreredal medesimo secondo esercizio (cfr. art. 2545‐octies c.c. 15 e Cir c. M.A.P. del 13/1/06), c on laconseguente perdita dello status giuridico di società cooperativaa mutualità prevalente eil passaggio alla fattispecie delle <strong>cooperative</strong> “diverse”. La perdita di tale qualificasiverifica, inoltre, in caso di soppressione nello statuto delle citate clausole mutualistiche adecorrere dall’esercizio in cui sono state apportate le modifiche statutarie.C’è da dire, infine, che secondo le disposizioni transitorie, il Ministero delle attivitàproduttive ha facoltà di stabilire con apposit o decreto regimi derogatori più favorevoli alrequisito della prevalenza, secondo il nuovo art. 111‐undecies delle disposizioni diattuazione c.c., in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le <strong>cooperative</strong>operano. In tal modo, si intende proteggere quelle <strong>cooperative</strong> in cui lo scopo mutualisticoè senz’altro presente ma che non riescono, tuttavia, a rispettare continuativamente ilrequisito della prevalenza per fattori indipendenti dalla volontà della società e dei suoiamministratori.15L’articolo 31 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 modifica l’art. 2545‐octies, 2° comma,provvedendo a sostituire le parole “il bilancio” con le parole “un apposito bilancio”. Al fine di evitare equivocicon il concetto di bilancio civilistico, viene così specificato che il bilancio cui si fa riferimento è un bilanciostraordinario, che, dopo l’approvazione, va comunicato entro 60 giorni al Ministero delle attività produttive.42

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