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Secondo rapporto sulle imprese cooperative - Unioncamere

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Pertanto, in mancanza di una disciplina dettata dal codice civile, sono intervenute neltempo molteplici disposizioni normative che hanno cercato di dare una definizionecompiuta della natura mutualistica delle <strong>cooperative</strong>. Si annovera, tra queste, la recentedisposizione della riforma di vigilanza (Decreto legislativo 220/2002, art. 4, lettera b),secondo cui la natura mutualistica sia da accertare attraverso la verifica dell’effettivitàdella base sociale e della partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambiomutualistico.La nuova disciplina delle società <strong>cooperative</strong>, contenuta nella riforma del codice civile,propone una nuova formulazione dell’art. 2511, che non fa più riferimento genericamentealle “<strong>imprese</strong> mutualistiche” che assumono la forma giuridica di cooperativa, bensìqualifica direttamente la cooperativa come “società mutualistica”, prescrivendo inoltreall’art. 2515 che “l’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopomutualistico”.Con la riforma del diritto societario la previsione di mutualità ha trovato nei fattirecipimento nelle nuove disposizioni del codice civile che hanno introdotto il modello di“società cooperativa a mutualità prevalente”, di cui ha dettato i requisiti e per la quale hadefinito i criteri per l’individuazione della “prevalenza” (artt. 2512‐2514 c.c.).Nell’art. 5 della legge‐delega n. 366/2001 viene proposta una distinzione tra <strong>cooperative</strong>meritevoli del trattamento di favore previsto dall’art. 45 della Costituzione (<strong>cooperative</strong>costituzionalmente riconosciute) e <strong>cooperative</strong> collocabili in un’area molto vicina allesocietà lucrative (<strong>cooperative</strong> diverse), che ora viene di fatto superata con l’introduzionedella nuova distinzione tra “<strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente” e le “altre <strong>cooperative</strong>”,quelle a mutualità non prevalente. Quest’ultima tipologia risulta pressoché sconosciutaessendo senza precedenti se non nel settore bancario nell’ambito delle banche popolari.A norma dell’articolo 2512 c.c. sono “<strong>cooperative</strong> a mutualità prevalente”, in ragione deltipo di scambio mutualistico, quelle che:svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni oservizi (lo scambio mutualistico si pone “a valle” dell’attività della cooperativa, in quantoriguarda la fase finale della stessa, consistente nella collocazione sul mercato del bene odel servizio)si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazionilavorative dei soci (lo scambio mutualistico si pone “a monte” dell’attività economica, inquanto finalizzato all’acquisizione delle prestazioni lavorative dei soci)si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni oservizi da parte dei soci (lo scambio mutualistico si pone “a monte” dell’attivitàproduttiva, in quanto finalizzato ad assicurare alla società l’acquisizione dei fattori dellaproduzione diversi dal capitale e lavoro, ossia le merci, i beni e i servizi)40

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